Art. 4 
 
  1. Al fine di garantire l'incolumita' delle persone e la  sicurezza
delle  strutture  ed  infrastrutture  e'  necessario  che  gli   enti
competenti, nelle  aree  classificate  a  rischio  molto  elevato  ed
elevato, assicurino: 
  attivita'   di   monitoraggio   dell'intero   ambito    morfologico
significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei  fenomeni
e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti; 
  azioni per la mitigazione e  gestione  del  rischio  idrogeologico,
compresi il Piano di protezione civile, il presidio territoriale e la
manutenzione del territorio.