Art. 4 1. Al fine di garantire l'incolumita' delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture e' necessario che gli enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino: attivita' di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti; azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, compresi il Piano di protezione civile, il presidio territoriale e la manutenzione del territorio.