Art. 3 Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2014 1. Nei termini di quanto disposto ai precedenti artt. 1 e 2 e' approvato il conto consuntivo relativo all'anno 2014, nelle risultanze finali di cui all'elaborato contabile e relativi allegati, previsti dagli artt. dal 22 al 27 del Regolamento per la gestione amministrativa e la contabilita' dell'Autorita'. 2. Il predetto conto consuntivo 2014, unitamente alla presente delibera, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 8 giugno 2015 Il Presidente: Cardani