Art. 3 
 
 
                  Approvazione del conto consuntivo 
                        per l'esercizio 2014 
 
  1. Nei termini di quanto disposto ai precedenti  artt.  1  e  2  e'
approvato  il  conto  consuntivo  relativo   all'anno   2014,   nelle
risultanze finali di cui all'elaborato contabile e relativi allegati,
previsti dagli artt. dal 22 al 27 del  Regolamento  per  la  gestione
amministrativa e la contabilita' dell'Autorita'. 
  2. Il predetto conto  consuntivo  2014,  unitamente  alla  presente
delibera, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito web dell'Autorita'. 
 
    Roma, 8 giugno 2015 
 
                                               Il Presidente: Cardani