Art. 6 Revisione dei requisiti 1. La presente determinazione viene sottoposta a revisione con cadenza periodica con le stesse modalita' previste dall'art. 31 comma 3 del decreto legislativo n. 200/2007. La presente determinazione ha effetto dal 365° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet dell'AIFA (www.agenziafarmaco.gov.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2015 Il direttore generale: Pani