Art. 6 
 
                       Revisione dei requisiti 
 
  1. La presente determinazione  viene  sottoposta  a  revisione  con
cadenza periodica con le stesse modalita' previste dall'art. 31 comma
3 del decreto legislativo n. 200/2007. 
  La presente determinazione ha effetto dal  365°  giorno  successivo
alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
  La presente  determinazione  viene  pubblicata  sul  sito  Internet
dell'AIFA  (www.agenziafarmaco.gov.it)  e  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 giugno 2015 
 
                                          Il direttore generale: Pani