Art. 2 
 
  Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento
economico del commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Per  ottenere  l'annullamento  del  presente  provvedimento  potra'
proporsi impugnazione dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale,  ovvero  ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica. 
    Roma, 9 giugno 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi