Art. 2 Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per ottenere l'annullamento del presente provvedimento potra' proporsi impugnazione dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 9 giugno 2015 Il Ministro: Guidi