art. note all'art. 1 (parte 1)

           	
				
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
          Comma 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 21 della legge  15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: 
              "Art. 21. 1. L'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e degli istituti educativi si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo. Ai fini della  realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti  in  materia  di  contabilita'  dello   Stato.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti educativi, tenuto conto  delle  loro  specificita'
          ordinamentali. 
              2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400  ,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297 , con quelle della presente legge. 
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche  tra  loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole fruizione del servizio di istruzione, e le  deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze e alla varieta' delle  situazioni  locali  e  alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione  scolastica.   Le   deroghe   dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio e' per  almeno  un  terzo  montano,  in  cui  le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi. 
              4.  La  personalita'  giuridica  e   l'autonomia   sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
              5.   La   dotazione   finanziaria   essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
              6.  Sono  abrogate  le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
              7. Le istituzioni scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
              8.  L'autonomia  organizzativa  e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
              9.   L'autonomia   didattica    e'    finalizzata    al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  ,  sono  definiti
          criteri per la determinazione degli organici funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
              10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
              11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2  sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le industrie artistiche, ai Conservatori  di  musica,  alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i principi contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e  con  gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni. 
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento, di ricerca e di  orientamento  scolastico  e
          universitario. 
              13. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  emanate  le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse, per la formazione dei  bilanci,  per  la  gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita' del riscontro delle  gestioni  delle  istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto  legislativo  di  riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a)       armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
              b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p); 
              c)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g); 
              d) valorizzazione del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); 
              e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  nella  salvaguardia  del  principio   della
          liberta' di insegnamento. 
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a) l'affidamento, nel rispetto delle  competenze  degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
              b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera  a)
          e l'organizzazione e le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1; 
              c) la revisione del sistema di reclutamento,  riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in armonia con  le  modalita'  previste  dall'art.  28  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; 
              d) l'attribuzione della dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione. 
              17. Il rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
              18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli  uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche  in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica. 
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
              20-bis. Con la stessa legge regionale di cui  al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art. 3  della  legge  10  dicembre
          1997, n. 425.". 
          Comma 3: 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme
          in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche,  ai
          sensi dell'art. 21 della L.  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186,
          S.O. 
          Comma 7: 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 2009,  n.  89  (Revisione  dell'assetto
          ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  della   scuola
          dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 2009, n. 162. 
          Comma 8: 
              Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della  legge
          23 febbraio 2001, n. 38 (Norme  a  tutela  della  minoranza
          linguistica slovena della regione  Friuli-Venezia  Giulia",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: 
              "Art. 15. Istruzione musicale. 
              (Omissis). 
              2. Con ordinanza del Ministero dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  saranno  fissate   le
          modalita' di  funzionamento  e  le  materie  della  sezione
          autonoma di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  di
          reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico
          ed ausiliario.  Ai  fini  del  reclutamento  del  personale
          docente il servizio prestato nei centri musicali di  lingua
          slovena « Glasbena matica» e « Emil Komel»  e'  considerato
          alla  stregua  del  servizio  prestato  in  conservatori  o
          istituti di musica  pareggiati.  Per  il  reclutamento  del
          personale docente e non docente  a  tempo  indeterminato  o
          determinato si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.
          425 del testo unico approvato con  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297. 
              (Omissis).". 
          Comma 9: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art. 4, comma  5-quater  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.  214,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264: 
              "Art. 4. Tutela della salute nelle scuole 
              (Omissis). 
              5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  5,
          nei bandi delle  gare  d'appalto  per  l'affidamento  e  la
          gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
          di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
          scuole dell'infanzia, alle  scuole  primarie,  alle  scuole
          secondarie di  primo  e  di  secondo  grado  e  alle  altre
          strutture pubbliche  che  abbiano  come  utenti  bambini  e
          giovani fino a diciotto anni di eta', i  relativi  soggetti
          appaltanti devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata
          quota  di  prodotti  agricoli,  ittici   e   agroalimentari
          provenienti da sistemi  di  filiera  corta  e  biologica  e
          comunque  a  ridotto  impatto  ambientale  e  di  qualita',
          nonche' l'attribuzione di un punteggio per  le  offerte  di
          servizi e forniture  rispondenti  al  modello  nutrizionale
          denominato    "dieta    mediterranea",    consistente    in
          un'alimentazione in cui prevalgano  i  prodotti  ricchi  di
          fibre, in particolare  cereali  integrali  e  semintegrali,
          frutta fresca e secca, verdure  crude  e  cotte  e  legumi,
          nonche' pesce, olio extravergine  d'oliva,  uova,  latte  e
          yogurt, con una limitazione nel consumo di  carni  rosse  e
          zuccheri semplici.  I  suddetti  bandi  prevedono  altresi'
          un'adeguata quota di prodotti per soddisfare  le  richieste
          di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. 
              (Omissis).". 
          Comma 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2007) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O. : 
              "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.". 
          Comma 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
          275 (Regolamento recante  norme  in  materia  di  autonomia
          delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21  della
          L. 15 marzo 1997, n. 59), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              « Art. 3. (Piano triennale dell'offerta formativa). - 
              1.  Ogni  istituzione  scolastica  predispone,  con  la
          partecipazione  di  tutte  le  sue  componenti,  il   piano
          triennale dell'offerta formativa,  rivedibile  annualmente.
          Il  piano  e'   il   documento   fondamentale   costitutivo
          dell'identita' culturale e  progettuale  delle  istituzioni
          scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  curricolare,
          extracurricolare, educativa e organizzativa che le  singole
          scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
              2. Il piano e' coerente con gli obiettivi  generali  ed
          educativi  dei  diversi  tipi   e   indirizzi   di   studi,
          determinati a livello nazionale  a  norma  dell'art.  8,  e
          riflette le esigenze del  contesto  culturale,  sociale  ed
          economico  della  realta'  locale,  tenendo   conto   della
          programmazione territoriale  dell'offerta  formativa.  Esso
          comprende e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,
          anche di gruppi  minoritari,  valorizza  le  corrispondenti
          professionalita' e indica gli insegnamenti e le  discipline
          tali da coprire: 
              a)  il  fabbisogno  dei  posti  comuni  e  di  sostegno
          dell'organico dell'autonomia, sulla base del  monte  orario
          degli insegnamenti, con riferimento  anche  alla  quota  di
          autonomia dei curricoli  e  agli  spazi  di  flessibilita',
          nonche'  del  numero  di  alunni  con  disabilita',   ferma
          restando la possibilita' di istituire posti di sostegno  in
          deroga nei limiti delle  risorse  previste  a  legislazione
          vigente; 
              b)  il  fabbisogno  dei  posti  per  il   potenziamento
          dell'offerta formativa. 
              3. Il piano indica altresi' il fabbisogno  relativo  ai
          posti del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario,
          nel rispetto dei  limiti  e  dei  parametri  stabiliti  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto  di  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 334, della  legge  29  dicembre
          2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di
          attrezzature materiali, nonche' i  piani  di  miglioramento
          dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,
          n. 80. 
              4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla
          base degli indirizzi per le attivita' della scuola e  delle
          scelte  di  gestione  e  di  amministrazione  definiti  dal
          dirigente scolastico. Il piano e' approvato  dal  consiglio
          d'istituto. 
              5.  Ai  fini  della  predisposizione  del   piano,   il
          dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con  gli
          enti  locali  e  con  le  diverse  realta'   istituzionali,
          culturali, sociali ed economiche operanti  nel  territorio;
          tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri  formulati
          dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le
          scuole secondarie di secondo grado, degli studenti ». 
              Il Regolamento di cui al Decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 giugno 2009,  n.  119  (Disposizioni  per  la
          definizione  dei   criteri   e   dei   parametri   per   la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (ATA)
          delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
          dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189. 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 334 della  legge
          29 dicembre 2014 n. 19 ( Disposizioni per la formazione del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              "334.  Con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di   entrata   in   vigore   della   presente   legge,   in
          considerazione di un generale processo di  digitalizzazione
          e  incremento  dell'efficienza   dei   processi   e   delle
          lavorazioni, si procede alla revisione dei  criteri  e  dei
          parametri  previsti  per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche   del   personale   amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
          dall'anno  scolastico   2015/2016,   fermi   restando   gli
          obiettivi di cui all'art. 64 del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              a) una riduzione nel numero  dei  posti  pari  a  2.020
          unita'; 
              b) una riduzione nella spesa di personale pari  a  50,7
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2015/2016.". 
              Il Regolamento di cui al Decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80  (Regolamento  sul  sistema
          nazionale  di  valutazione  in  materia  di  istruzione   e
          formazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          luglio 2013, n. 155. 
 
          Comma 15: 
              Per il testo dell'art. 3, comma 2, del  Regolamento  n.
          275 del 1999, si veda nelle note al comma 14. 
          Comma 16: 
              Si riportano il testo degli art. 5, comma 2,  e  5-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.   93
          (Disposizioni urgenti in materia  di  sicurezza  e  per  il
          contrasto della violenza di  genere,  nonche'  in  tema  di
          protezione civile e di  commissariamento  delle  province),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2013, n.  191
          e convertito, con modificazioni,  nella  legge  15  ottobre
          2013,  n.  119,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          ottobre 2013, n. 242: 
              "Art.  5.  Piano  d'azione  straordinario   contro   la
          violenza sessuale e di genere 
              (Omissis). 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita': 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori  dei  media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in  particolare,  della  figura  femminile  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
              c)  promuovere  un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
              d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
          donne vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
              e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
          che entrano in contatto con fatti di violenza di  genere  o
          di stalking; 
              f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
          rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
          coinvolte; 
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto  il
          territorio nazionale,  di  azioni,  basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
              h) prevedere una raccolta strutturata e  periodicamente
          aggiornata,  con  cadenza  almeno  annuale,  dei  dati  del
          fenomeno,   ivi   compreso   il   censimento   dei   centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
              i) prevedere specifiche  azioni  positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
              l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              (Omissis)." 
              "Art. 5-bis. Azioni per  i  centri  antiviolenza  e  le
          case-rifugio 
              1.  Al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
          dall'art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto,  il
          Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita',  di  cui  all'  art.   19,   comma   3,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248  ,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7
          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all' art. 61, comma 22, del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 , e  successive  modificazioni,
          e, quanto a 7 milioni di  euro  per  l'anno  2014  e  a  10
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' art. 10, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307 , relativa al  Fondo  per  interventi
          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              (Omissis).". 
          Comma 23: 
              Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3  luglio
          2012, n. 153, S.O. 
              Il Regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Norme generali  per  la
          ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico   dei
          Centri d'istruzione per gli adulti, ivi  compresi  i  corsi
          serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47. 
              Si riporta il testo, dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 25: 
 
              Per i riferimenti all'art. 1, comma  601,  della  legge
          296 del 2006, si veda nelle note al comma 11. 
 
          Comma 27: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1,  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              "Art. 3.  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione
          artistica e musicale. 
              1. E' costituito, presso il Ministero  dell'universita'
          e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  il  Consiglio
          nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e   musicale
          (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: 
              a) sugli schemi  di  regolamento  di  cui  al  comma  7
          dell'art. 2, nonche' sugli schemi  di  decreto  di  cui  al
          comma 5 dello stesso articolo; 
              b) sui regolamenti didattici degli istituti; 
              c) sul reclutamento del personale docente; 
              d)  sulla  programmazione  dell'offerta  formativa  nei
          settori artistico, musicale e coreutico. 
              (Omissis).". 
          Comma 28: 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis). 
          Comma 29: 
              Il decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  1°
          febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni
          generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile   delle
          istituzioni  scolastiche),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2001, n. 57, S.O. 
          Comma 33: 
              Il  decreto  legislativo  15   aprile   2005,   n.   77
          (Definizione delle norme generali  relative  all'alternanza
          scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo  2003,
          n. 53), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  maggio
          2005, n. 103. 
          Comma 34: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 77 del 2005, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione. 
              (Omissis). 
              2. I percorsi in alternanza sono  progettati,  attuati,
          verificati   e   valutati    sotto    la    responsabilita'
          dell'istituzione scolastica  o  formativa,  sulla  base  di
          apposite convenzioni con le imprese, o  con  le  rispettive
          associazioni  di  rappresentanza,  o  con  le   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con  gli
          enti pubblici e  privati,  ivi  inclusi  quelli  del  terzo
          settore o con gli ordini professionali, ovvero con i  musei
          e gli  altri  istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei
          settori  del  patrimonio  e  delle   attivita'   culturali,
          artistiche  e  musicali,  nonche'  con  enti  che  svolgono
          attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti  di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI,  disponibili  ad
          accogliere gli studenti per  periodi  di  apprendimento  in
          situazione  lavorativa,  che  non  costituiscono   rapporto
          individuale  di  lavoro.  Le  istituzioni   scolastiche   e
          formative,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti   di
          bilancio, destinano specifiche risorse  alle  attivita'  di
          progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. 
              (Omissis).". 
          Comma 37: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art.  5,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n.  214,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.
          264: 
              "Art. 5. Potenziamento dell'offerta formativa 
              (Omissis). 
              4-ter.  Ai  fini   dell'attuazione   del   sistema   di
          alternanza scuola-lavoro,  delle  attivita'  di  stage,  di
          tirocinio e di didattica in laboratorio,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti
          pubblici, sentito il  Forum  nazionale  delle  associazioni
          studentesche di cui all'art. 5-bis del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
          n.  567,  e  successive  modificazioni,  e'   adottato   un
          regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, con  cui  e'  definita  la  Carta  dei
          diritti  e  dei  doveri  degli   studenti   in   alternanza
          scuola-lavoro, concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli
          studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati
          nei percorsi di formazione di cui all'art. 4 della legge 28
          marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15
          aprile  2005,  n.  77,  con   particolare   riguardo   alla
          possibilita' per lo studente di esprimere  una  valutazione
          sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con  il
          proprio indirizzo di  studio.  Il  regolamento  ridefinisce
          altresi' le modalita' di applicazione delle disposizioni di
          cui al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  agli
          studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro  ovvero
          impegnati  in  attivita'  di  stage,  di  tirocinio  e   di
          didattica in laboratorio, senza pregiudizio per  la  tutela
          della salute e della sicurezza degli stessi nei  luoghi  di
          lavoro e nei laboratori. Il regolamento  provvede  altresi'
          all'individuazione analitica delle disposizioni legislative
          con esso incompatibili, che sono  abrogate  dalla  data  di
          entrata in vigore del regolamento medesimo. 
              (Omissis).". 
          Comma 38: 
 
              Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
          recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,
          n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro",  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
          Comma 41: 
              Si riporta il testo dell'art. 2188 del Codice Civile: 
              "Art.. 2188. Registro delle imprese 
              E'  istituito  il  registro  delle   imprese   per   le
          iscrizioni previste dalla legge. 
              Il registro e' tenuto dall'ufficio del  registro  delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale. 
              Il registro e' pubblico.". 
          Comma 42: 
              Si riporta il testo, dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e  7
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure
          urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli  investimenti),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2015, n. 19: 
              "Art. 4. Piccole e medie imprese innovative 
              (Omissis). 
              3. L'iscrizione  avviene  a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
              a) ragione sociale e codice fiscale; 
              b) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              d) oggetto sociale; 
              e) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
              f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
          fiduciarie e holding ove non iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580, e successive modificazioni, con autocertificazione  di
          veridicita',  indicando  altresi',  per  ciascuno   e   ove
          sussistano, gli eventuali  soggetti  terzi  per  conto  dei
          quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il  socio
          agisce; 
              g) elenco delle societa' partecipate; 
              h) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del personale la  cui  prestazione
          lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle  PMI,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              i)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              m)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
              n) numero dei dipendenti; 
              o) sito internet. 
              4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
              6. Entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, il rappresentante legale  delle  PMI  innovative
          attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti
          dal  comma  1  del  presente  articolo,  e  deposita   tale
          dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti  di  cui
          al comma 1 del presente articolo, le  PMI  innovative  sono
          cancellate d'ufficio dalla sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui al comma  2,  permanendo  l'iscrizione
          alla sezione ordinaria del  registro  delle  imprese.  Alla
          perdita dei requisiti e'  equiparato  il  mancato  deposito
          della dichiarazione di cui al comma 6. 
              (Omissis).". 
          Comma 44: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1997, n. 202: 
              "Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
          Comma 45: 
 
              Si riporta il testo,  dell'art.  1,  comma  875,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              (Omissis). 
              875.  Al  fine  di   assicurare   una   piu'   efficace
          utilizzazione   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'attuazione degli interventi di cui  al  comma  631,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
          pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
          tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
          euro 14 milioni dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al
          comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche'
          le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le  aree
          sottoutilizzate,    per    progetti    finalizzati     alla
          realizzazione   dell'istruzione   e   formazione    tecnica
          superiore, con l'obiettivo  di  migliorare  l'occupabilita'
          dei  giovani  che  hanno  concluso  il  secondo  ciclo   di
          istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
          del Fondo per l'istruzione e formazione  tecnica  superiore
          e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,  svolti
          dagli istituti tecnici superiori. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane . 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  ministri
          o dal Presidente delegato . 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
          Comma 46: 
              Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226  (Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003,  n.
          53), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4  novembre
          2005, n. 257, S.O. 
              Il   decreto   11   novembre    2011    del    Ministro
          dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca  e  del
          Ministro  del  Lavoro  e   delle   Politiche   Sociali   di
          recepimento dell'Accordo in  Conferenza  Stato  Regioni  27
          luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, per il passaggio a
          nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione  e  Formazione
          Professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          dicembre 2011, n. 296 S.O. 
              Il decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'Istruzione,
          dell'Universita' e della Ricerca e del Ministro del  Lavoro
          e delle Politiche Sociali di  recepimento  dell'Accordo  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni  e  Province  autonome  di
          Trento   e   Bolzano   19   gennaio    2012,    riguardante
          l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di
          riferimento   nazionale,   approvato   con   l'Accordo   in
          Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento  e
          Bolzano del 27 luglio 2011, e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008
          (Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  Sistema   di
          istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
          degli  istituti  tecnici   superiori),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86: 
              "Art. 9. Standard dei percorsi 
              1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle  regioni
          nell'ambito delle loro competenze esclusive in  materia  di
          programmazione dell'offerta formativa,  con  riferimento  a
          quanto previsto  all'  art.  4  ,  rispondono  ai  seguenti
          standard: 
              a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per  un
          totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al  conseguimento
          di un certificato di specializzazione tecnica superiore; 
              b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati  di
          cui all' art. 69, legge n.  144/1999  ,  per  rispondere  a
          fabbisogni  formativi  riferiti   ai   settori   produttivi
          individuati, per ogni triennio,  con  accordo  in  sede  di
          conferenza unificata a norma  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281.". 
          Comma 47: 
              Si riporta il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
              b) promuove e sancisce  intese  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane . 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  ministri
          o dal Presidente delegato . 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.". 
          Comma 48; 
 
              Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281
          del 1997, si veda nelle note al comma 47. 
 
 
          Comma 49: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 2. Riconoscimento e disciplina dei requisiti  dei
          soggetti abilitati  alla  certificazione  energetica  degli
          edifici 
              1. Ai sensi dell' art. 4 , comma  1,  lettera  c),  del
          decreto legislativo, sono abilitati ai fini  dell'attivita'
          di certificazione energetica, e  quindi  riconosciuti  come
          soggetti certificatori: 
              a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti
          e' riportata al comma 2, lettera b); 
              b)  gli  Enti  pubblici  e  gli  organismi  di  diritto
          pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,
          che esplicano l'attivita' con un tecnico, o con  un  gruppo
          di tecnici abilitati, in organico e la cui  disciplina  dei
          requisiti e' riportata al comma 2, lettera b); 
              c) gli  organismi  pubblici  e  privati  qualificati  a
          effettuare  attivita'  di  ispezione  nel   settore   delle
          costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e
          impiantistica  connessa,  accreditati  presso   l'organismo
          nazionale italiano di accreditamento di cui  all'  art.  4,
          comma 2, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  o  altro
          soggetto equivalente in ambito europeo,  sulla  base  delle
          norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020,  criteri  generali  per  il
          funzionamento dei vari tipi  di  organismi  che  effettuano
          attivita' di ispezione, sempre che svolgano l'attivita' con
          un tecnico, o  con  un  gruppo  di  tecnici  abilitati,  in
          organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata  al
          comma 2, lettera b); 
              d) le societa' di servizi energetici (ESCO) di  cui  al
          comma  2,  lettera  a),  che  operano  conformemente   alle
          disposizioni di recepimento e  attuazione  della  direttiva
          2006/32/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  5
          aprile 2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi  finali
          dell'energia e i servizi  energetici  sempre  che  svolgano
          l'attivita' con un tecnico, o  con  un  gruppo  di  tecnici
          abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e'
          riportata al comma 2, lettera b). 
              2. Ai fini del presente  decreto  sono  disciplinati  i
          seguenti requisiti: 
              a)  societa'  di  servizi  energetici  (ESCO),  persona
          fisica o giuridica che fornisce servizi  energetici  ovvero
          altre misure di  miglioramento  dell'efficienza  energetica
          nelle  installazioni  o  nei  locali  dell'utente  e,  cio'
          facendo, accetta un  margine  di  rischio  finanziario.  Il
          pagamento  dei  servizi  forniti  si  basa,  totalmente   o
          parzialmente,  sui  risparmi   di   spesa   derivanti   dal
          miglioramento dell'efficienza energetica conseguito  e  sul
          raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; 
              b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in  veste
          di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa' di
          servizi  pubbliche  o  private,  comprese  le  societa'  di
          ingegneria, che di professionista libero  od  associato.  I
          tecnici  abilitati  devono  rispondere  almeno  a  uno  dei
          requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 
              3. Il tecnico abilitato di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli  di  cui
          alle lettere da a) ad e) del presente  comma,  iscritto  ai
          relativi ordini e collegi professionali, ove  esistenti,  e
          abilitato all'esercizio  della  professione  relativa  alla
          progettazione di edifici e impianti asserviti agli  edifici
          stessi, nell'ambito  delle  specifiche  competenze  a  esso
          attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato
          opera quindi all'interno delle proprie competenze.  Ove  il
          tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati  o
          nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio  ambito  di
          competenza, egli deve operare in collaborazione  con  altro
          tecnico abilitato in modo che il  gruppo  costituito  copra
          tutti gli ambiti  professionali  su  cui  e'  richiesta  la
          competenza. I titoli richiesti sono: 
              a) laurea magistrale conseguita in una  delle  seguenti
          classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71,
          LM-73, di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca in  data  16  marzo  2007  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9
          luglio 2007, ovvero laurea specialistica  conseguita  nelle
          seguenti classi: 4/S, da 25/S a  38/S,  54/S,  61/S,  74/S,
          77/S, 81/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita'
          e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  data  28
          novembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2001,  ovvero
          corrispondente diploma di laurea ai sensi del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          in data 5 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 196 del 21 agosto 2004; 
              b) laurea conseguita nelle  seguenti  classi:  L7,  L9,
          L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale  in  data  16
          marzo 2007 ,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero  laurea
          conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di  cui  al  decreto
          ministeriale  in  data  4  agosto  2000  ,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
          ottobre 2000; 
              b-bis) diploma  di  tecnico  superiore  previsto  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
          percorsi   relativi   alle   figure   nazionali    definite
          dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 7 settembre 2011; 
              c) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico,
          in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1
          "meccanica,   meccatronica   ed   energia"    articolazione
          '"energia", indirizzo C3  "elettronica  ed  elettrotecnica"
          articolazione  "elettrotecnica",  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ,  ovvero,
          diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi
          specializzati:   edilizia,    elettrotecnica,    meccanica,
          termotecnica, aeronautica, energia  nucleare,  metallurgia,
          navalmeccanica,  metalmeccanica,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 ,  e
          successive modificazioni; 
              d) diploma di istruzione tecnica,  settore  tecnologico
          indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio",  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
          n. 88 , ovvero diploma di geometra; 
              e) diploma di istruzione tecnica,  settore  tecnologico
          indirizzo  C8  "agraria,  agroalimentare  e  agroindustria"
          articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010,  n.  88  ,  ovvero  diploma  di  perito   agrario   o
          agrotecnico. 
              4. Il tecnico abilitato di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli  di  cui
          alle lettere da a)  a  d)  del  presente  comma,  e  di  un
          attestato di frequenza, con superamento dell'esame  finale,
          relativo  a  specifici   corsi   di   formazione   per   la
          certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5.
          Il soggetto in  possesso  di  detti  requisiti  e'  tecnico
          abilitato  esclusivamente  in  materia  di   certificazione
          energetica degli edifici. I titoli richiesti sono: 
              a) titoli di cui al comma 3, ove  non  corredati  della
          abilitazione professionale in tutti i campi concernenti  la
          progettazione di edifici e impianti asserviti agli  edifici
          stessi; 
              b) laurea magistrale conseguita in una  delle  seguenti
          classi: LM-17, LM-40, LM-44, LM-54,  LM-60,  LM-74,  LM-75,
          LM-79, di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della  ricerca  in  data  16  marzo  2007,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9
          luglio 2007, ovvero laurea specialistica  conseguita  nelle
          seguenti classi: 20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S,  85/S,
          86/S, di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre
          2000 , pubblicato nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero  corrispondente
          diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca in  data  5  maggio  2004,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004; (4) 
              c) laurea conseguita nelle seguenti  classi:  L8,  L30,
          L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale  in
          data 16 marzo 2007 , pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6  luglio  2007,  ovvero
          laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25,  27,  32,
          di cui al decreto ministeriale in  data  4  agosto  2000  ,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 
              d) diploma di istruzione tecnica, settore  tecnologico,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
          2010, n. 88 , con  indirizzi  e  articolazioni  diversi  da
          quelli indicati al comma 3, lettere c), d)  ed  e),  ovvero
          diploma  di  perito  industriale  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 ,  e
          successive  modificazioni,  con   indirizzi   specializzati
          diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c). 
              5.  I  corsi  di  formazione  per   la   certificazione
          energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti,  a
          livello nazionale, da universita', da organismi ed enti  di
          ricerca, e da consigli,  ordini  e  collegi  professionali,
          istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,
          autorizzati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  di
          intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare;  a  livello  regionale,  i  medesimi
          corsi  sono  svolti  direttamente  da  regioni  e  province
          autonome, e da  altri  soggetti  di  ambito  regionale  con
          competenza  in   materia   di   certificazione   energetica
          autorizzati dalle predette regioni e province autonome. Per
          le finalita' di cui all' art. 1,  comma  1,  i  corsi  sono
          svolti in base ai contenuti minimi definiti nell'  Allegato
          1 . L'attestato  di  frequenza  con  superamento  di  esame
          finale e' rilasciato dai soggetti  erogatori  dei  corsi  e
          degli esami. 
              6. Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le
          definizioni di cui all' art. 2, commi 1 e  2,  del  decreto
          legislativo.". 
          Comma 50: 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma  1  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio  2008,  n.
          37   (Regolamento   concernente   l'attuazione    dell'art.
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno  degli  edifici),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo  2008,  n.  61,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Requisiti tecnico-professionali 
              1.   I   requisiti   tecnico-professionali   sono,   in
          alternativa, uno dei seguenti: 
              a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica  specifica
          conseguito presso  una  universita'  statale  o  legalmente
          riconosciuta; 
              a-bis) diploma  di  tecnico  superiore  previsto  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
          percorsi   relativi   alle   figure   nazionali    definite
          dall'allegato  A,  area  1  -  efficienza  energetica,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 7 settembre 2011; 
              b) diploma o qualifica conseguita al termine di  scuola
          secondaria del secondo ciclo con specializzazione  relativa
          al settore delle attivita' di cui  all'art.  1,  presso  un
          istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti  da  un
          periodo di inserimento, di almeno  due  anni  continuativi,
          alle dirette dipendenze di  una  impresa  del  settore.  Il
          periodo di inserimento per le attivita' di cui all'art.  1,
          comma 2, lettera d) e' di un anno; 
              c)  titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi   della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno
          quattro anni consecutivi, alle dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le
          attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) e' di  due
          anni; 
              d)  prestazione   lavorativa   svolta,   alle   dirette
          dipendenze di una impresa abilitata nel ramo  di  attivita'
          cui si riferisce la prestazione  dell'operaio  installatore
          per un periodo non inferiore a  tre  anni,  escluso  quello
          computato ai fini dell'apprendistato e quello  svolto  come
          operaio qualificato, in qualita'  di  operaio  installatore
          con  qualifica  di   specializzato   nelle   attivita'   di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.". 
          Comma 51: 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata
          legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  del  Capo  II  del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio  2008
          (Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  Sistema   di
          istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
          degli  istituti  tecnici   superiori),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86: 
              "Capo II 
              Istituti tecnici superiori (its) 
              Art. 6. Standard organizzativi delle strutture 
              1.  Nel  rispetto  delle  competenze  esclusive   delle
          regioni   in   materia   di   programmazione   dell'offerta
          formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40 ,
          art. 13 , comma 2,  possono  essere  costituiti  sempreche'
          previsti dai piani territoriali di cui  all'  art.  11  del
          presente decreto. 
              2. Gli ITS, che sono configurati secondo  gli  standard
          organizzativi di cui al comma 3, operano  per  favorire  il
          raggiungimento degli obiettivi di cui all' art. 1 , con una
          offerta formativa stabile e visibile con  riferimento  alla
          dimensione regionale, nazionale e comunitaria. 
              3. Ai fini di determinare gli elementi  essenziali  per
          la  riconoscibilita'  degli  ITS  su  tutto  il  territorio
          nazionale e con  l'obiettivo  di  consolidare  ed  ampliare
          l'associazione tra i soggetti pubblici  e  privati  di  cui
          alla  legge  n.  144/1999,  art.  69  ,  comma  2,  nonche'
          l'integrazione  tra  risorse  pubbliche   e   private,   la
          denominazione  di   «Istituto   Tecnico   Superiore»,   con
          l'indicazione del settore  di  riferimento,  e'  attribuita
          esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee  guida
          contenute nell' allegato a) che sono configurate secondo lo
          standard organizzativo della fondazione  di  partecipazione
          con riferimento agli articoli  14  e  seguenti  del  Codice
          Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'
          allegato b) . 
              4. Gli istituti tecnici e gli  istituti  professionali,
          fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono  le
          istituzioni di riferimento. 
              5. Gli ITS acquistano la personalita' giuridica a norma
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  febbraio
          2000, n. 361, art. 1 . 
              6. Gli ITS realizzano,  nel  rispetto  delle  priorita'
          indicate dalle regioni,  nell'ambito  della  programmazione
          regionale di loro competenza, i percorsi  rispondenti  agli
          standard di cui all' art. 7 e  le  tipologie  di  attivita'
          indicate nell' allegato a) . 
              7. Il Prefetto della provincia in cui  ha  sede  legale
          l'ITS  esercita  il  controllo  sull'amministrazione  della
          fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo
          II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare,
          dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26,  27  e
          28. 
              Art. 7. Standard di percorso 
              1.  Gli  ITS   realizzano   percorsi   finalizzati   al
          conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle
          figure adottate con il decreto di cui all' art. 4  ,  comma
          3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi  diffusi
          sul territorio nazionale,  con  riferimento  alle  seguenti
          aree tecnologiche: 
              1. efficienza energetica; 
              2. mobilita' sostenibile; 
              3. nuove tecnologie della vita; 
              4. nuove tecnologie per il made in Italy; 
              5. tecnologie innovative per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali; 
              6. tecnologie della informazione e della comunicazione. 
              2. Ferme restando le caratteristiche  dei  percorsi  di
          cui all' art. 4 ,  per  il  conseguimento  del  diploma  di
          tecnico superiore di cui al comma 1, i  percorsi  hanno  la
          durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
          per particolari figure, tali percorsi possono  avere  anche
          una durata superiore, nel limite massimo di  sei  semestri,
          sempreche' previsto dal decreto di cui al comma 1. 
              3.  I  giovani  e  gli  adulti  accedono  ai   percorsi
          realizzati  dagli  ITS  con  il  possesso  del  diploma  di
          istruzione secondaria superiore. 
              Art. 8. Certificazione dei percorsi 
              1. Ai fini del rilascio  della  certificazione  di  cui
          all' art. 7 , comma 1, da  parte  dell'istituto  tecnico  o
          professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi  si
          concludono con verifiche finali delle competenze acquisite,
          condotte da  commissioni  d'esame  costituite  in  modo  da
          assicurare la  presenza  di  rappresentanti  della  scuola,
          dell'universita', della formazione professionale ed esperti
          del mondo del lavoro. 
              2. Con il decreto di cui all' art. 4 ,  comma  3,  sono
          definite le modalita' per la costituzione delle commissioni
          di cui al comma 1 nonche' le indicazioni  generali  per  la
          verifica finale delle competenze acquisite da  parte  delle
          commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione,
          ai  fini  della  spendibilita'  dei  titoli  conseguiti   a
          conclusione dei percorsi in ambito nazionale e  dell'Unione
          europea.". 
              Si riporta il testo dell'art. 69, comma 1, della  legge
          17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          maggio 1999, n. 118, S.O.: 
              "Art. 69. Istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1. Per riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata  ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e   non
          occupati, nell'ambito del sistema di  formazione  integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede  di
          norma con il possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore. Con decreto adottato di  concerto  dai  Ministri
          della pubblica istruzione, del lavoro  e  della  previdenza
          sociale e dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono  definiti
          le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro  che
          non sono in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,  le
          modalita' che  favoriscono  l'integrazione  tra  i  sistemi
          formativi di cui all'art. 68 e determinano  i  criteri  per
          l'equipollenza dei rispettivi percorsi  e  titoli;  con  il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che  vi  si  acquisiscono  e  le   modalita'   della   loro
          certificazione e  utilizzazione,  a  norma  dell'art.  142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.". 
          Comma 52: 
              Si riporta il testo dell'art. 55, comma 3, del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328
          (Modifiche ed integrazioni della disciplina  dei  requisiti
          per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
          per  l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'   della
          disciplina  dei  relativi  ordinamenti),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17  agosto  2001,  n.  190,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge 
              "Art. 55. Professioni di agrotecnico  geometra,  perito
          agrario, perito industriale. 
              (Omissis). 
              3. Possono, altresi', partecipare agli esami  di  Stato
          per le predette professioni coloro  i  quali,  in  possesso
          dello  specifico  diploma  richiesto  dalla  normativa  per
          l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano  frequentato  con
          esito positivo, corsi di istruzione  e  formazione  tecnica
          superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  recante  norme   di
          attuazione dell' art. 69 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144, della durata di quattro semestri,  oppure  i  percorsi
          formativi degli istituti tecnici superiori  previsti  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008 comprensivi di tirocini
          non inferiori a sei mesi coerenti con le  attivita'  libero
          professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. 
              (Omissis).". 
          Comma 54: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7,  della  legge
          21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti musicali pareggiati),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              "Art. 2. Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale 
              (Omissis). 
              7. Con uno o piu' regolamenti emanati  ai  sensi  dell'
          art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari,  le  quali  si  esprimono   dopo
          l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,  sono
          disciplinati: 
              a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
          e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
              b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
              c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
              d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
              e) le procedure di reclutamento del personale (6); 
              f) i criteri generali per l'adozione degli  statuti  di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
              g)  le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
              h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
          dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma  3,
          per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli
          accessi; 
              i) la valutazione dell'attivita' delle  istituzioni  di
          cui all'art. 1. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,   del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128  (Misure
          urgenti in materia di istruzione, universita'  e  ricerca),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2013,  n.
          214: 
              "Art.  19.  Alta  formazione  artistica,   musicale   e
          coreutica 
              (Omissis). 
              4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli
          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex
          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle
          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata
          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 
              (Omissis).". 
          Comma 55: 
              Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1,  della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre
          1993, n. 303, S.O.: 
              "Art. 5. (Universita') 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; (54) 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              (Omissis).". 
          Comma 58: 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni . 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Comma 62: 
              Per i riferimenti al  testo  dell'art.  1,  comma  601,
          della legge n. 296 del 2006, si veda nelle  note  al  comma
          11. 
 
          Comma 64: 
 
              Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
          del 1997, si veda nelle note al comma 58. 
 
          Comma 65: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81  (Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
          scolastica  e  il  razionale  ed  efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. 
          Comma 69: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          repubblica n. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  64,  comma  6,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          S.O. : 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              (Omissis). 
              6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  commi
          411  e  412,  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244,
          dall'attuazione dei  commi  1,  2,  3,  e  4  del  presente
          articolo, devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato
          economie lorde di spesa, non inferiori  a  456  milioni  di
          euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno
          2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno  2011  e  a  3.188
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
              (Omissis).". 
          Comma 73: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   399   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O.: 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge.". 
          Comma 75: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 414, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  244  e  successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2008),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O.: 
              "414. La dotazione  organica  di  diritto  relativa  ai
          docenti di sostegno e' progressivamente rideterminata,  nel
          triennio  2008-2010,  fino  al  raggiungimento,   nell'anno
          scolastico 2010/2011, di una consistenza organica  pari  al
          70  per  cento   del   numero   dei   posti   di   sostegno
          complessivamente attivati nell'anno  scolastico  2006/2007,
          fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
          assunzioni previsto dall'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449.  La  predetta  percentuale  e'
          rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015,
          in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90  per
          cento ed e' pari al 100 per  cento  a  decorrere  dall'anno
          scolastico 2015/2016. Conseguentemente, anche  al  fine  di
          evitare la formazione di nuovo personale precario, all'art.
          40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  sono  soppresse  le  parole   da:   "nonche'   la
          possibilita'"  fino  a:  "particolarmente  gravi,",   fermo
          restando il rispetto dei principi  sull'integrazione  degli
          alunni diversamente abili fissati dalla  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. Sono abrogate tutte le  disposizioni  vigenti
          non compatibili con le disposizioni previste dal comma  413
          e dal presente comma. ". 
              Si riporta il testo  dell'art.  15,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e  ricerca),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013,  n.  214  S.O.,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11  novembre
          2013, n. 264 S.O.: 
              "2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015  il  riparto  di
          cui al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale,
          in modo  da  determinare  una  situazione  di  organico  di
          diritto dei posti di sostegno  percentualmente  uguale  nei
          territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione
          del   primo   periodo   non   puo'    comunque    risultare
          complessivamente    superiore    a     quello     derivante
          dall'attuazione del comma 2.". 
              Si riporta il testo dell'art. 35, comma 7, della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2002, n. 305, S.O. 
              "7. Ai fini dell'integrazione scolastica  dei  soggetti
          portatori  di  handicap  si  intendono  destinatari   delle
          attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli  alunni  che  presentano
          una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
          o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
          al  rapporto  insegnanti/alunni  in  presenza  di  handicap
          particolarmente gravi, di cui all'art. 40  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  e'  autorizzata  dal   dirigente
          preposto  all'ufficio  scolastico   regionale   assicurando
          comunque le  garanzie  per  gli  alunni  in  situazione  di
          handicap di cui al predetto art. 3 della legge  5  febbraio
          1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come  soggetto
          portatore  di  handicap  provvedono  le  aziende  sanitarie
          locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
          e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri  da  emanare,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  e  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari,   su   proposta   dei   Ministri
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  della
          salute, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera b),
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (Omissis). 
              b) il perseguimento  della  sostituzione  del  criterio
          previsto dall'art. 40, comma 3,  della  legge  27  dicembre
          1997,   n.   449,   con   l'individuazione   di    organici
          corrispondenti alle effettive  esigenze  rilevate,  tramite
          una stretta collaborazione tra regioni,  uffici  scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche, attraverso certificazioni  idonee  a  definire
          appropriati interventi formativi; ". 
 
          Comma 78: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   25,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. : 
              "Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art.
          25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.  1  del
          d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) 
              In   vigore   dal   24   maggio   20011.    Nell'ambito
          dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita  la
          qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
          istituzioni scolastiche ed educative alle  quali  e'  stata
          attribuita personalita'  giuridica  ed  autonomia  a  norma
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e  successive
          modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici  sono
          inquadrati in ruoli di dimensione regionale  e  rispondono,
          agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono
          valutati tenuto conto della specificita' delle  funzioni  e
          sulla base delle  verifiche  effettuate  da  un  nucleo  di
          valutazione istituito presso  l'amministrazione  scolastica
          regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti
          anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
              2.  II  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione
          unitaria dell'istituzione, ne ha la legale  rappresentanza,
          e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e
          strumentali e dei  risultati  del  servizio.  Nel  rispetto
          delle  competenze  degli  organi   collegiali   scolastici,
          spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi   poteri   di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse umane.  In  particolare,  il  dirigente  scolastico
          organizza  l'attivita'  scolastica   secondo   criteri   di
          efficienza e di efficacia formative ed  e'  titolare  delle
          relazioni sindacali. 
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui al  comma  2,
          il  dirigente  scolastico  promuove  gli   interventi   per
          assicurare  la  qualita'  dei  processi  formativi   e   la
          collaborazione  delle  risorse  culturali,   professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta' di insegnamento, intesa  anche  come  liberta'  di
          ricerca  e  innovazione  metodologica  e   didattica,   per
          l'esercizio  della  liberta'  di  scelta  educativa   delle
          famiglie e per l'attuazione del  diritto  all'apprendimento
          da parte degli alunni. 
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
              5.   Nello   svolgimento   delle    proprie    funzioni
          organizzative e amministrative il dirigente puo'  avvalersi
          di docenti da lui  individuati,  ai  quali  possono  essere
          delegati  specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato   dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e degli obiettivi assegnati, ai servizi  amministrativi  ed
          ai   servizi    generali    dell'istituzione    scolastica,
          coordinando il relativo personale. 
              6. II dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia informazione e un efficace raccordo  per  l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 
              7. I capi di istituto con rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, ivi compresi i rettori e i  vicerettori  dei
          convitti nazionali, le direttrici e vice  direttrici  degli
          educandati, assumono  la  qualifica  di  dirigente,  previa
          frequenza di appositi corsi di formazione,  all'atto  della
          preposizione  alle  istituzioni   scolastiche   dotate   di
          autonomia e della personalita' giuridica a norma  dell'art.
          21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,  per  quanto
          possibile, la titolarita' della sede di servizio. 
              8. Il Ministro della pubblica istruzione,  con  proprio
          decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e  la  durata
          della formazione; determina le modalita' di  partecipazione
          ai diversi moduli formativi  e  delle  connesse  verifiche;
          definisce i criteri  di  valutazione  e  di  certificazione
          della qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli  organi
          dell'amministrazione        scolastica         responsabili
          dell'articolazione  e  del  coordinamento  dei  corsi   sul
          territorio, definendone i criteri; stabilisce le  modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati. 
              9. La  direzione  dei  conservatori  di  musica,  delle
          accademie di belle arti, degli istituti  superiori  per  le
          industrie artistiche e delle accademie  nazionali  di  arte
          drammatica e di danza, e'  equiparata  alla  dirigenza  dei
          capi d'istituto. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
              10. Contestualmente  all'attribuzione  della  qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e  alle
          vicedirettrici   degli   educandati   sono   soppressi    i
          corrispondenti posti.  Alla  conclusione  delle  operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli. 
              11. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa per mandato  parlamentare  o  amministrativo  o
          siano  in   esonero   sindacale,   distaccati,   comandati,
          utilizzati  o  collocati  fuori  ruolo  possono   assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli nell'ambito della formazione prevista  dal  presente
          articolo, ovvero della formazione di cui  all'art.  29.  In
          tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini  giuridici
          dalla prima applicazione  degli  inquadramenti  di  cui  al
          comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione  ad
          una istituzione scolastica autonoma.". 
              Si riporta il testo degli articoli 21 e  33,  comma  6,
          della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
              "Art. 21. 
              1. La persona handicappata con un grado di  invalidita'
          superiore ai due terzi  o  con  minorazioni  iscritte  alle
          categorie prima, seconda e terza della  tabella  A  annessa
          alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli  enti
          pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,  ha
          diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 
              2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza  in
          sede di trasferimento a domanda." 
              "Art. 33. 
              (Omissis). 
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso.". 
 
          Comma 84: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 81 del 2009, si veda nelle note al comma 65. 
          Comma 87: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
          di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione  non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto   al
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno  2001
          deve essere  realizzata  una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
              2-bis. Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              3-ter. 
              4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi  da
          1 a 3, si procede comunque all'assunzione di  3.800  unita'
          di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da  5  a
          15. 
              5. Per il potenziamento delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
              6. Al fine di potenziare la  vigilanza  in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
              7.  Con  regolamento  da  emanare   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita': 
              a) i concorsi sono espletati su  base  circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze; 
              b) il numero dei posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
              c) i concorsi  consistono  in  una  prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
              d) la prova attitudinale deve svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; 
              e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
              9. Per le graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con   esclusione   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma  2  dell'art.  43
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              10. Per assicurare forme piu' efficaci di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
              11. Dopo l'immissione in servizio del personale di  cui
          al comma 5, si procede alla riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i  singoli
          ruoli. 
              12. 
              13. Le graduatorie dei concorsi per esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
              14. Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
              15. Le amministrazioni dello  Stato  possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
              16. Le assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
          dicembre 1998. 
              18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante  da  nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale che  non  sia  preposto  alla  titolarita'  di
          uffici, con conseguenti effetti sul  trattamento  economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro. 
              19. Le regioni, le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
              20.  Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
              20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non  si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano  le
          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi  di
          riduzione  complessiva  della  spesa   di   personale,   in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,  realizzabili  anche
          mediante l'incremento della quota di  personale  ad  orario
          ridotto o con altre tipologie contrattuali  flessibili  nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento di funzioni e competenze. Per le  universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 
              20-ter.    Le    ulteriori     economie     conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 43,  comma  5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto art. 43, comma 5, le  amministrazioni  e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite . 
              21.  Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione   del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 
              22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo  1997,
          n.  59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il  personale  di  cui  al  presente  comma   mantiene   il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli. Il servizio prestato presso la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
              23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre  1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma  18
          dell'art. 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre  1997»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».  L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549 del 1995 avviene nell'ambito  della  programmazione  di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
              24. 
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
              27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e  59,  della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972,  n.
          633, e dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche  previste
          dall'art. 1, comma 62, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". 
          Comma 88: 
              La  legge  3  dicembre  2010,  n.  202  (Norme  per  la
          salvaguardia del sistema scolastico in  Sicilia  e  per  la
          rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici  indetto
          con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4^  serie  speciale,  n.  94  del  26
          novembre 2004), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          dicembre 2010, n. 284. 
          Comma 89: 
              Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1-bis,  del
          citato decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 17. Dirigenti scolastici 
              (Omissis). 
              1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a
          dirigente scolastico, indetto  con  decreto  del  Direttore
          generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca 13 luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
          la  copertura  di  n.   2.386   posti   complessivi,   sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita'  di
          tali graduatorie permane fino  all'assunzione  di  tutti  i
          vincitori e degli idonei in esse inseriti. E'  fatta  salva
          la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3  e
          3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
          modificazioni.". 
 
          Comma 93: 
              Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche  (Art.
          25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.  1  del
          d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) 
              1.    Nell'ambito    dell'amministrazione    scolastica
          periferica e' istituita la  qualifica  dirigenziale  per  i
          capi di istituto preposti alle istituzioni  scolastiche  ed
          educative  alle  quali  e'  stata  attribuita  personalita'
          giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge  15
          marzo  1997,  n.   59   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni. I dirigenti  scolastici  sono  inquadrati  in
          ruoli di dimensione regionale e  rispondono,  agli  effetti
          dell'art. 21, in ordine ai  risultati,  che  sono  valutati
          tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base
          delle verifiche effettuate  da  un  nucleo  di  valutazione
          istituito presso  l'amministrazione  scolastica  regionale,
          presieduto da un dirigente e composto da esperti anche  non
          appartenenti all'amministrazione stessa. 
              (Omissis). ". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  28  marzo
          2013,  n.  80  (Regolamento  sul   sistema   nazionale   di
          valutazione in materia  di  istruzione  e  formazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155. 
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
          Comma 94: 
 
              Per  il  testo  dell'art.  25,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle  note  al  comma
          93. 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. 
              Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5-bis e 6,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) : 
              (Omissis). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle
          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai
          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite
          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti
          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  dell'art.  19,  comma  1-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:. 
              Art. 19. Incarichi di funzioni  dirigenziali  (Art.  19
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  d.lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          d.lgs n. 387 del 1998) 
              (Omissis). 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.". 
              (Omissis).". 
 
          Comma 95: 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   399   del   decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O.: 
              "Art. 399. (Accesso ai ruoli) 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge.". 
              Si riporta il testo dell'art. 40, comma 9, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione
          della  finanza   pubblica),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 40. Personale della scuola. 
              (Omissis). 
              9. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  1,  comma
          24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  e  dall'art.  1,
          comma  77,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
          attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica la competenza
          all'ordinazione dei  pagamenti,  a  mezzo  ruoli  di  spesa
          fissa, delle  retribuzioni  spettanti  al  personale  della
          scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
          annuali  e  supplenze  fino  al  termine  delle   attivita'
          didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto. 
              (Omissis).". 
              Il decreto del  direttore  generale  per  il  personale
          scolastico n. 82  del  24  settembre  2012  (Indizione  dei
          concorsi  a  posti  e  cattedre,  per  titoli   ed   esami,
          finalizzati al reclutamento  del  personale  docente  nelle
          scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado)
          e' pubblicato nella Gazz.Uff. n. 75 del 25 settembre 2012. 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605, lettera c),
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (Omissis). 
              c)  la  definizione   di   un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006-2006/2007,
          privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, erano inseriti negli elenchi compilati  ai  sensi  del
          decreto del Ministro della pubblica istruzione 13  febbraio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3
          maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel
          secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
          musicale nella scuola media  previsto  dall'art.  1,  comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4aserie  speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4aserie  speciale,  n.  100  del   20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza. 
              (Omissis).". 
          Comma 98: 
              Si riporta il testo dell'art. 399  del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 399. (Accesso ai ruoli) 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3. La disposizione del presente comma non si applica al
          personale di cui all'art. 21 della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104 e al personale di cui all'art. 33,  comma  5,  della
          medesima legge. ". 
          Comma 103: 
 
              Si riportano il testo degli articoli 45, comma 2, e  65
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. : 
              "Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 
              (Omissis). 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore." 
              "Art.  65.  Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica 
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti  di  cui  all'art.  64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'art. 38,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'art. 71, e cio'  sia  attestato  dal
          gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.  In
          tal  caso,  la   trasmissione   costituisce   dichiarazione
          vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo  periodo.
          Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono
          l'uso di specifici sistemi di trasmissione  telematica  nel
          settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
          sito  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82".