art. note all'art. 1 (parte 2)

           	
				
 
          Comma 106: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007,  n.  131
          (Regolamento  recante  norme  per  il  conferimento   delle
          supplenze al  personale  docente  ed  educativo,  ai  sensi
          dell'art. 4 della L. 3 maggio  1999,  n.  124),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2007, n. 194: 
              "Art. 5. Graduatorie di circolo e di istituto. 
              1. Il dirigente scolastico, ai  fini  del  conferimento
          delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla  base
          delle domande prodotte  ai  sensi  del  comma  6,  apposite
          graduatorie in relazione agli insegnamenti o  tipologia  di
          posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di  cui  al
          comma 3. 
              2.  I  titoli  di  studio   e   di   abilitazione   per
          l'inclusione nelle graduatorie di  circolo  e  di  istituto
          sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso
          ai corrispondenti posti di ruolo. 
              3. Per ciascun posto di insegnamento  viene  costituita
          una  graduatoria  distinta  in  tre  fasce,  da  utilizzare
          nell'ordine, composte come segue: 
              I  Fascia:  comprende  gli  aspiranti  inseriti   nelle
          graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto  o  classe
          di concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e  di
          istituto; 
              II Fascia: comprende gli aspiranti non  inseriti  nella
          corrispondente  graduatoria  ad  esaurimento   forniti   di
          specifica abilitazione o di specifica idoneita' a  concorso
          cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto; 
              III Fascia: comprende gli aspiranti forniti  di  titolo
          di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. 
              4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la
          graduazione   derivante    dall'automatica    trasposizione
          dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza  con
          cui   figurano   nella   corrispondente   graduatoria    ad
          esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati  inclusi
          nella II  fascia,  sono  graduati  secondo  la  tabella  di
          valutazione, dei titoli, utilizzata per le  graduatorie  ad
          esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella  III
          fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione  dei
          titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato  A).  Per
          la  valutazione  dei  titoli  artistici  dei   docenti   di
          strumento musicale  (cl.  77/A)  sono  costituite  apposite
          Commissioni   presiedute   dal    dirigente    dell'ufficio
          scolastico provinciale o da un suo delegato e  composte  da
          un dirigente  scolastico  di  una  scuola  media,  ove  sia
          presente  l'insegnamento  di  strumento  musicale,  da   un
          docente  di  Conservatorio  di   musica   dello   specifico
          strumento e da un docente titolare  di  strumento  musicale
          nella scuola media per strumento diverso da quello  cui  si
          riferisce la graduatoria. La commissione  e'  nominata  dal
          competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. 
              5.  Le  graduatorie  della  I  fascia  hanno  validita'
          temporale correlata alle  cadenze  di  aggiornamento  delle
          corrispondenti  graduatorie  ad   esaurimento   e   vengono
          riformulate a seguito di  ciascuna  fase  di  aggiornamento
          delle predette graduatorie. Le graduatorie della II  e  III
          fascia hanno validita' biennale. 
              6.  L'aspirante  a  supplenza  puo',   per   tutte   le
          graduatorie in cui ha titolo a essere  incluso,  presentare
          domanda  per  una  sola  provincia  fino   a   un   massimo
          complessivo di 20 istituzioni scolastiche  con  il  limite,
          per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria,  di
          10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici;  le
          indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per
          la scuola dell'infanzia e primaria solo entro  il  predetto
          limite di 10  istituzioni.  Nell'ambito  del  numero  delle
          istituzioni sopra specificato, gli  aspiranti  a  supplenze
          nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino
          ad  un  massimo  di  2  circoli  didattici  e  5   istituti
          comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilita'  ad
          accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con  particolari
          e celeri modalita' di interpello e presa  di  servizio.  In
          occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10
          giorni,  nelle  scuole  interessate  si   dara'   luogo   a
          scorrimento  prioritario  assoluto  della  graduatoria  nei
          riguardi dei soli  aspiranti  di  prima,  seconda  e  terza
          fascia che hanno fornito tale disponibilita'. Le  modalita'
          di interpello,  accettazione  e  presa  di  servizio  degli
          aspiranti a  supplenze  temporanee  vengono  definite,  con
          provvedimento    ministeriale    emanato    o    richiamato
          annualmente,  secondo  criteri  che,  tenendo  conto  delle
          diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata  del
          periodo  per  cui  necessita  la   sostituzione,   potranno
          prevedere l'utilizzo del telefono cellulare,  ovvero  della
          posta elettronica,  i  cui  dati  di  riferimento  dovranno
          essere indicati dagli aspiranti nello specifico  modulo  di
          domanda. 
              7. Per coloro che sono  inclusi  nelle  graduatorie  ad
          esaurimento di due province, la provincia di inclusione  in
          graduatorie di circolo e di istituto  coincide  con  quella
          prescelta ai fini  del  conferimento  delle  supplenze,  ai
          sensi dell'art. 2, comma 3. 
              8. Coloro che hanno  titolo  ad  essere  inclusi  nelle
          graduatorie ad esaurimento  di  una  sola  provincia  hanno
          facolta'  di  scegliere,  ai  fini  dell'inclusione   nelle
          graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa
          da quella in cui  figurano  inclusi  nelle  graduatorie  ad
          esaurimento medesime. Resta  comunque  preclusa,  ai  sensi
          dell'art. 4, comma  1,  la  cumulabilita'  di  rapporti  di
          lavoro in due diverse province. 
              9. Avverso le graduatorie di circolo e di  istituto  e'
          ammesso  reclamo  alla  scuola  che  ha   provveduto   alla
          valutazione della domanda entro il  termine  di  10  giorni
          dalla data  di  pubblicazione  della  graduatoria  all'albo
          della scuola e la  scuola  deve  pronunciarsi  sul  reclamo
          stesso nel termine  di  15  giorni,  decorso  il  quale  la
          graduatoria diviene  definitiva.  La  graduatoria  diviene,
          altresi',  definitiva  a  seguito   della   decisione   sul
          reclamo.". 
          Comma 108: 
              Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              (Omissis). 
              3.  I   docenti   destinatari   di   nomina   a   tempo
          indeterminato   possono    chiedere    il    trasferimento,
          l'assegnazione  provvisoria  o  l'utilizzazione  in   altra
          provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo  servizio   nella
          provincia di  titolarita'.  La  disposizione  del  presente
          comma non si applica al personale di cui all'art. 21  della
          legge 5 febbraio  1992,  n.  104  e  al  personale  di  cui
          all'art. 33, comma 5, della medesima legge.". 
          Comma 109: 
              Si riporta il testo dell'art.  39,  commi  3  e  3-bis,
          della citata legge n. 449 del 1997: 
              "Art. 39. Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time. 
              (Omissis). 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              (Omissis).". 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dal comma  113
          della presente legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
              Si riporta il testo dell'art. 399, comma 1, del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1994, 
              "Art. 399. Accesso ai ruoli 
              1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola materna, elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i
          licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il  50
          per cento dei posti a  tal  fine  annualmente  assegnabili,
          mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
          per cento, attingendo alle graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art. 401. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-quinquies, del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  134,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.   167
          (Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del
          servizio scolastico ed  educativo  per  l'anno  2009-2010),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre  2009,  n.
          223: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              4-quinquies.   A   decorrere    dall'anno    scolastico
          2010-2011,  non   e'   consentita   la   permanenza   nelle
          graduatorie ad  esaurimento  dei  docenti  che  hanno  gia'
          stipulato contratto a  tempo  indeterminato  per  qualsiasi
          tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 110: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla 
              presente legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
 
          Comma 111: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
 
          Comma 113: 
              Si riporta il testo,  come  modificato  dalla  presente
          legge, dell'art. 400 del decreto  legislativo  n.  297  del
          1994: 
 
              "Art. 400. Concorsi per titoli ed esami 
              01. I concorsi per titoli ed  esami  sono  nazionali  e
          sono indetti su base regionale, con cadenza triennale,  per
          tutti i posti  vacanti  e  disponibili,  nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si
          rendano tali nel triennio. Le  relative  graduatorie  hanno
          validita'  triennale  a  decorrere   dall'anno   scolastico
          successivo a quello di approvazione delle stesse e  perdono
          efficacia  con  la  pubblicazione  delle  graduatorie   del
          concorso successivo e comunque alla scadenza  del  predetto
          triennio. L'indizione  dei  concorsi  e'  subordinata  alla
          previsione del verificarsi nell'ambito della  regione,  nel
          triennio  di  riferimento,  di   un'effettiva   vacanza   e
          disponibilita' di cattedre  o  di  posti  di  insegnamento,
          tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le  nuove
          nomine  e  dalle  disposizioni  in  materia  di   mobilita'
          professionale del personale docente recate dagli  specifici
          contratti  collettivi  nazionali  decentrati,  nonche'  del
          numero dei passaggi  di  cattedra  o  di  ruolo  attuati  a
          seguito dei corsi di riconversione  professionale.  Per  la
          scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40,
          comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              02. All'indizione dei  concorsi  di  cui  al  comma  01
          provvede  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,   che
          determina    altresi'    l'ufficio     dell'amministrazione
          scolastica  periferica   responsabile   dello   svolgimento
          dell'intera  procedura  concorsuale  e  della  approvazione
          della relativa graduatoria regionale. Qualora,  in  ragione
          dell'esiguo  numero  dei  posti   conferibili,   si   ponga
          l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
          delle  commissioni  giudicatrici,  il   Ministero   dispone
          l'aggregazione   territoriale   dei   concorsi,   indicando
          l'ufficio dell'amministrazione  scolastica  periferica  che
          deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.  I
          vincitori del concorso scelgono, nell'ordine  in  cui  sono
          inseriti nella graduatoria, il posto di  ruolo  fra  quelli
          messi a concorso nella regione. 
              03. I bandi relativi al  personale  educativo,  nonche'
          quelli relativi al personale docente della scuola materna e
          della scuola elementare, fissano, oltre ai posti  di  ruolo
          normale,  i  posti  delle  scuole  e  sezioni  speciali  da
          conferire agli aspiranti che, in  possesso  dei  titoli  di
          specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 
              1. I concorsi constano di una  o  piu'  prove  scritte,
          grafiche o pratiche e di una prova orale e  sono  integrati
          dalla valutazione dei titoli di studio  e  degli  eventuali
          titoli accademici, scientifici  e  professionali,  nonche',
          per gli  insegnamenti  di  natura  artistico-professionale,
          anche dei titoli artistico-professionali. 
              2. E' stabilita piu' di una prova  scritta,  grafica  o
          pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
          licei artistici e degli istituti  d'arte  e  la  classe  di
          concorso comprenda piu' insegnamenti  che  richiedono  tale
          forma di accertamento. 
              3. Nel  concorso  per  esami  e  titoli  per  l'accesso
          all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle  prove
          di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una  prova
          facoltativa,  scritta  e  orale,  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
          capacita'  didattica  in  relazione   alle   capacita'   di
          apprendimento proprie della fascia di  eta'  dei  discenti.
          Detta prova e'  integrata  da  una  valutazione  di  titoli
          specifici; ad essa sono ammessi  i  candidati  che  abbiano
          conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
          nella prova scritta che nella prova orale. 
              4.  Per  la  valutazione  della  prova  facoltativa  le
          commissioni giudicatrici  dispongono  di  dieci  punti,  in
          aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 
              5. Il Ministero della pubblica istruzione determina  le
          lingue straniere oggetto della prova, nonche',  sentito  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  i  relativi
          programmi,  il   punteggio   minimo   necessario   per   il
          superamento  della  prova  facoltativa  ed  i  criteri   di
          ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
          prova d'esame e titoli. E' attribuita  specifica  rilevanza
          al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
          per il cui conseguimento siano stati sostenuti  almeno  due
          esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 
              6.  Fermo  restando  quanto  previsto  per   la   prova
          facoltativa di cui  al  comma  3,  ciascuna  prova  scritta
          consiste  nella   trattazione   articolata   di   argomenti
          culturali e professionali. La prova  orale  e'  finalizzata
          all'accertamento  della  preparazione  sulle  problematiche
          educative  e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici
          programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 
              7. Per il  personale  educativo  le  prove  vertono  su
          argomenti attinenti ai compiti di istituto. 
              8.  Le  prove  di  esame  del  concorso  e  i  relativi
          programmi, nonche' i criteri di ripartizione del  punteggio
          dei titoli, sono stabiliti  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione. 
              9. Le  commissioni  giudicatrici  dispongono  di  cento
          punti di cui quaranta per  le  prove  scritte,  grafiche  o
          pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 
              10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la
          prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione
          non inferiore a ventotto quarantesimi. 
              11. La valutazione delle prove scritte  e  grafiche  ha
          luogo congiuntamente secondo  le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1989,  n.
          116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un  punteggio
          che, riportato a decimi, sia inferiore a  sei  preclude  la
          valutazione della prova successiva. 
              12. Fino al  termine  dell'ultimo  anno  dei  corsi  di
          studio universitari per il  rilascio  dei  titoli  previsti
          dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          i candidati che  abbiano  superato  la  prova  e  le  prove
          scritte, grafiche o pratiche e la  prova  orale  conseguono
          l'abilitazione   all'insegnamento,   qualora   questa   sia
          prescritta ed essi ne siano  sprovvisti.  I  candidati  che
          siano  gia'  abilitati  possono  avvalersi   dell'eventuale
          migliore punteggio conseguito nelle predette  prove  per  i
          concorsi successivi e per gli altri fini  consentiti  dalla
          legge. 
              13. Terminate la prova o le prove scritte,  grafiche  o
          pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
          titoli nei riguardi dei soli candidati che  hanno  superato
          dette prove. 
              14. Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami  puo'  essere
          attribuito un particolare  punteggio  anche  all'inclusione
          nelle graduatorie di  precedenti  concorsi  per  titoli  ed
          esami,  relativi  alla  stessa  classe  di  concorso  o  al
          medesimo posto. 
              15. La graduatoria di merito e'  compilata  sulla  base
          della somma dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle
          prove scritte, grafiche o pratiche,  nella  prova  orale  e
          nella valutazione dei titoli. La  predetta  graduatoria  e'
          composta da un numero di  soggetti  pari,  al  massimo,  ai
          posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 
              15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
          essere  attribuito   un   punteggio   aggiuntivo   per   il
          superamento  di  una  prova  facoltativa  sulle  tecnologie
          informatiche. 
              16.  L'ufficio  che  ha  curato  lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
          graduatorie. 
              17. (abrogato). 
              18. 
              19.  Conseguono  la  nomina  i   candidati   dichiarati
          vincitori che  si  collocano  in  una  posizione  utile  in
          relazione  al  numero  delle  cattedre  o  posti  messi   a
          concorso. 
 
              20.  I  provvedimenti  di  nomina  sono  adottati   dal
          provveditore  agli  studi  territorialmente  competente.  I
          titoli  di  abilitazione   sono   invece   rilasciati   dal
          sovrintendente scolastico regionale. 
              21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla
          graduatoria  per  la  quale  la  nomina  stessa  e'   stata
          conferita.". 
 
          Comma 114: 
              Per  il  testo  dell'art.  400   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle nota al comma 113. 
 
          Comma 117: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 120: 
              Si riporta il testo degli articoli da  437  a  440  del
          citato decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art. 437. Nomina in prova e decorrenza della nomina 
              1. Il personale docente, educativo  e  direttivo  della
          scuola e delle istituzioni educative e' nominato in prova. 
              2. La nomina decorre dalla  data  di  inizio  dell'anno
          scolastico. 
              3. Il personale docente ed educativo cosi' nominato, e'
          ammesso ai sensi dell'art. 440, ad un anno  di  formazione,
          che e' valido come periodo di prova. 
              Art. 438. Prova 
              1. La prova ha la durata di un anno scolastico.  A  tal
          fine il servizio effettivamente prestato  deve  essere  non
          inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. 
              2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria  od
          artistica il periodo di  prova  del  personale  docente  e'
          valido anche se prestato per un orario inferiore  a  quello
          di cattedra. 
              3. Durante il periodo di prova il personale deve essere
          impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio  per  il
          quale  la  nomina  e'  stata  conseguita.  Non  costituisce
          interruzione della prova il periodo di frequenza  di  corsi
          di formazione o aggiornamento indetti  dall'amministrazione
          scolastica. 
              4. Per il personale direttivo la conferma in  ruolo  e'
          disposta con decreto del  direttore  generale  o  capo  del
          servizio centrale competente, tenuto conto  degli  elementi
          forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
          a seguito di eventuale visita ispettiva. 
              5.  Qualora  nell'anno  scolastico  non   siano   stati
          prestati 180 giorni di  effettivo  servizio,  la  prova  e'
          prorogata  di  un  anno   scolastico,   con   provvedimento
          motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. 
              6. I provvedimenti di cui  al  presente  articolo  sono
          definitivi. 
              Art. 439. Esito sfavorevole della prova 
              1.  In  caso  di  esito  sfavorevole  della  prova,  il
          provveditore agli studi, sentito  il  consiglio  scolastico
          provinciale, se trattasi di personale docente della  scuola
          materna,  elementare  e  media  o  sentito   il   Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,  se   trattasi   di
          personale docente degli istituti  o  scuole  di  istruzione
          secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o  capo
          del servizio  centrale  competente,  sentito  il  Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, se trattasi  di  altro
          personale appartenente a ruoli  nazionali,  provvede:  alla
          dispensa dal servizio o, se il personale proviene da  altro
          ruolo docente o direttivo, alla restituzione  al  ruolo  di
          provenienza, nel quale il personale interessato  assume  la
          posizione giuridica ed economica che gli  sarebbe  derivata
          dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a  concedere  la
          proroga di un altro anno scolastico al  fine  di  acquisire
          maggiori elementi di valutazione. 
              Art. 440. Anno di formazione 
              1. Durante l'anno  di  formazione  il  Ministero  della
          pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune  intese
          a  carattere  nazionale  con  gli  istituti  regionali   di
          ricerca, sperimentazione e  aggiornamento  educativi  e  le
          universita', e tramite  i  provveditorati  agli  studi,  la
          realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 
              2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico
          dal quale decorrono le nomine e termina con la  fine  delle
          lezioni; per la sua  validita'  e'  richiesto  un  servizio
          minimo di 180 giorni. 
              3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i  docenti
          nominati in relazione  a  disponibilita'  risultanti  dalle
          dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione
          dello stesso tipo di quelle  cui  si  riferiscono  i  posti
          messi a concorso. I docenti sono  addetti  all'espletamento
          delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative
          all'utilizzazione dei  docenti  delle  dotazioni  organiche
          aggiuntive previste dall'art. 455. 
              4. Ai fini  della  conferma  in  ruolo  i  docenti,  al
          termine dell'anno di formazione, discutono con il  comitato
          per  la  valutazione  del  servizio  una  relazione   sulle
          esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base di  essa  e
          degli  altri  elementi  di  valutazione  forniti  dal  capo
          d'istituto, il comitato per  la  valutazione  del  servizio
          esprime il parere per la conferma in ruolo. 
              5. Il disposto di cui al comma  4  non  si  applica  al
          personale   educativo   dei   convitti   nazionali,   degli
          educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
          istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale
          di danza. 
              6. Compiuto l'anno di formazione il  personale  docente
          consegue la conferma in ruolo con decreto del  provveditore
          agli studi tenuto conto del  parere  del  comitato  per  la
          valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo.". 
          Comma 124: 
 
              Per i riferimenti  al  citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 80 del 2013,  si  veda  nelle  note  al
          comma 93. 
          Comma 127: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 129: 
              Si riporta il testo dell'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dalla presente
          legge. La  novella  avra'  efficacia  a  partire  dall'anno
          scolastico 2015/2016: 
              "Art. 11. Comitato per la valutazione del servizio  dei
          docenti 
              1. Presso ogni istituzione scolastica ed  educativa  e'
          istituito, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 
              2. Il comitato ha durata di  tre  anni  scolastici,  e'
          presieduto dal dirigente scolastico ed  e'  costituito  dai
          seguenti componenti: 
              a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui  due
          scelti dal collegio dei docenti  e  uno  dal  consiglio  di
          istituto; 
              b) due  rappresentanti  dei  genitori,  per  la  scuola
          dell'infanzia e  per  il  primo  ciclo  di  istruzione;  un
          rappresentante  degli  studenti  e  un  rappresentante  dei
          genitori, per il secondo ciclo di  istruzione,  scelti  dal
          consiglio di istituto; 
              c)  un  componente  esterno  individuato   dall'ufficio
          scolastico regionale tra docenti,  dirigenti  scolastici  e
          dirigenti tecnici. 
              3.   Il   comitato   individua   i   criteri   per   la
          valorizzazione dei docenti sulla base: 
              a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
          miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonche'   del
          successo formativo e scolastico degli studenti; 
              b) dei risultati ottenuti dal docente o dal  gruppo  di
          docenti in  relazione  al  potenziamento  delle  competenze
          degli alunni e dell'innovazione didattica  e  metodologica,
          nonche' della collaborazione alla ricerca  didattica,  alla
          documentazione  e  alla  diffusione   di   buone   pratiche
          didattiche; 
 
              c)  delle  responsabilita'  assunte  nel  coordinamento
          organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
              4. Il comitato esprime altresi' il proprio  parere  sul
          superamento del periodo di formazione e  di  prova  per  il
          personale docente ed educativo. A tal fine il  comitato  e'
          composto dal dirigente scolastico,  che  lo  presiede,  dai
          docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato  dal
          docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
              5. Il comitato valuta il servizio di cui  all'art.  448
          su  richiesta  dell'interessato,   previa   relazione   del
          dirigente scolastico; nel caso di valutazione del  servizio
          di un  docente  componente  del  comitato,  ai  lavori  non
          partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
          all'individuazione di un sostituto.  Il  comitato  esercita
          altresi' le competenze per la riabilitazione del  personale
          docente, di cui all'art. 501.". 
          Comma 130: 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla presente
          legge, si veda nelle note al comma 129. 
          Comma 132: 
              Si riporta il testo dell'art. 14 del  decreto-legge  31
          dicembre 1996, n.  669  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria, finanziaria e contabile a  completamento  della
          manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), pubblicato in
          Gazzetta  Ufficiale   del   31/12/1996,   n.   305,   S.O.,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997,  n.  30,  pubblicata  in   Gazzetta   Ufficiale   del
          1/03/1997, n. 50, S.O.: 
              "Art. 14. Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
          amministrazioni 
              1. Le amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici
          non economici completano le procedure per l'esecuzione  dei
          provvedimenti giurisdizionali e dei lodi  arbitrali  aventi
          efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di
          somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla
          notificazione del titolo esecutivo. Prima di  tale  termine
          il creditore non puo' procedere ad esecuzione  forzata  ne'
          alla notifica di atto di precetto. 
              1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione,
          gli atti di precetto nonche' gli  atti  di  pignoramento  e
          sequestro devono  essere  notificati  a  pena  di  nullita'
          presso la struttura territoriale dell'Ente  pubblico  nella
          cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati
          e contenere i dati anagrafici dell'interessato,  il  codice
          fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di  cui
          all'articolo 543 del codice di  procedura  civile  promosso
          nei confronti  di  Enti  ed  Istituti  esercenti  forme  di
          previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati  su  base
          territoriale   deve   essere   instaurato,   a   pena    di
          improcedibilita'   rilevabile   d'ufficio,   esclusivamente
          innanzi al giudice dell'esecuzione  della  sede  principale
          del Tribunale nella cui circoscrizione  ha  sede  l'ufficio
          giudiziario che ha emesso il  provvedimento  in  forza  del
          quale la procedura esecutiva e' promossa.  Il  pignoramento
          perde efficacia quando dal suo compimento e'  trascorso  un
          anno  senza  che   sia   stata   disposta   l'assegnazione.
          L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553  del  codice
          di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento
          perde  efficacia  se  il  creditore  procedente,  entro  il
          termine di un anno dalla data in cui e' stata  emessa,  non
          provvede all'esazione delle somme assegnate. 
              1-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis  si
          applicano anche  ai  pignoramenti  mobiliari  di  cui  agli
          articoli 513 e seguenti  del  codice  di  procedura  civile
          promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti  forme
          di previdenza ed  assistenza  obbligatorie  organizzati  su
          base territoriale. 
              2. Nell'ambito delle amministrazioni dello  Stato,  nei
          casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile  della
          spesa,  in  assenza  di  disponibilita'   finanziarie   nel
          pertinente  capitolo,   dispone   il   pagamento   mediante
          emissione di  uno  speciale  ordine  di  pagamento  rivolto
          all'istituto tesoriere, da regolare in  conto  sospeso.  La
          reintegrazione dei capitoli  avviene  a  carico  del  fondo
          previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,  in
          deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del
          Ministro  del  tesoro  sono  determinate  le  modalita'  di
          emissione nonche' le caratteristiche dello speciale  ordine
          di pagamento previsto dal presente comma. 
              3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art.  1  del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  luglio  1994,  n.  460,  e'
          estesa, con  decorrenza  dall'esercizio  finanziario  1993,
          anche alle somme destinate ai progetti  finanziati  con  il
          fondo nazionale di intervento  per  la  lotta  alla  droga,
          istituito con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate  alle  spese  di
          missione del Dipartimento della protezione civile nonche' a
          quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3,  4
          e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 
              4. Nell'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  25  maggio
          1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          luglio 1994, n. 460, dopo le  parole:  "Polizia  di  Stato"
          sono inserite le parole ",della Polizia penitenziaria e del
          Corpo forestale dello Stato.". 
          Comma 133: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane. e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
 
              (Omissis).". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 330, della legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n.  300
          del 29-12-2014 - S. O. n. 99: 
              "330. Il secondo e il terzo periodo dell'art. 26, comma
          8, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  sono  soppressi   a   decorrere   dall'anno
          scolastico 2016/2017.". 
          Comma 134: 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  331,  della
          citata legge n. 190 del 2014: 
 
              "331. Al fine  di  contribuire  al  mantenimento  della
          continuita' didattica e alla piena attuazione  dell'offerta
          formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015  il  comma  59
          dell'art. 1 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «59. Salve le ipotesi di collocamento  fuori  ruolo  di
          cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,  n.
          448, e successive modificazioni, nonche'  di  cui  all'art.
          307 e alla parte V  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,   n.   297,   e   successive
          modificazioni, e all'art. 1, comma 4, della legge 3  agosto
          1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi  della
          normativa vigente, il personale  appartenente  al  comparto
          scuola non puo'  essere  posto  in  posizione  di  comando,
          distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque  denominata,
          presso le  pubbliche  amministrazioni  inserite  nel  conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'art. 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  nonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni»". 
          Comma 135: 
 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  8,  primo
          periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.  448  (Misure  di
          finanza pubblica per la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo),
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.  302  del  29  dicembre
          1998 - Suppl. Ordinario n. 210: 
 
              "8. L'amministrazione scolastica centrale e  periferica
          puo' avvalersi, per i  compiti  connessi  con  l'attuazione
          dell'autonomia  scolastica,   dell'opera   di   docenti   e
          dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali,
          scientifici e professionali, nei limiti di  un  contingente
          non superiore  a  centocinquanta  unita',  determinato  con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica.  Le  assegnazioni  di   cui   al
          presente    comma,    ivi    comprese     quelle     presso
          l'amministrazione   scolastica   centrale   e   periferica,
          comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo.  Il
          personale collocato  fuori  ruolo  deve  aver  superato  il
          periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e'
          valido a tutti gli effetti come servizio di istituto  nella
          scuola. All'atto  del  rientro  in  ruolo  i  docenti  e  i
          dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano
          titolari al momento del  collocamento  fuori  ruolo  se  il
          periodo di servizio prestato nella predetta  posizione  non
          e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore
          essi sono assegnati con priorita' ad una  sede  disponibile
          da loro scelta. E' abrogato  l'art.  456  del  testo  unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
          con eccezione dei commi 12, 13 e 14.". 
          Comma 137: 
              Si riporta il testo dell'art. 68, comma 3,  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del 2005: 
              "3. Agli effetti del presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
              a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di  dati
          reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
          agli strumenti tecnologici necessari per la  fruizione  dei
          dati stessi; 
              b) dati di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le
          seguenti caratteristiche: 
              1) sono disponibili secondo i termini  di  una  licenza
          che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche  per
          finalita' commerciali, in formato disaggregato; 
              2)   sono   accessibili   attraverso   le    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione,  ivi  comprese  le
          reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti  ai
          sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
          da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti  dei
          relativi metadati; 
              3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le
          tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi
          comprese le reti telematiche pubbliche  e  private,  oppure
          sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti  per  la
          loro riproduzione e divulgazione. 
              L'Agenzia per l'Italia  digitale  deve  stabilire,  con
          propria  deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati
          secondo criteri oggettivi, trasparenti e  verificabili,  in
          cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi
          marginali. In ogni caso,  l'Agenzia,  nel  trattamento  dei
          casi eccezionali individuati, si attiene  alle  indicazioni
          fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul   riutilizzo
          dell'informazione del settore  pubblico,  recepita  con  il
          decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.". 
 
              Il  decreto  legislativo  24  gennaio   2006,   n.   36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo di documenti nel  settore  pubblico),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  febbraio  2006,  n.
          37, S.O. 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della  legge  10  marzo
          2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni
          sul diritto allo studio e  all'istruzione),  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000: 
 
              "Art. 1. 1. Il sistema nazionale di  istruzione,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della
          Costituzione, e' costituito dalle scuole  statali  e  dalle
          scuole paritarie private e egli enti locali. La  Repubblica
          individua   come   obiettivo    prioritario    l'espansione
          dell'offerta formativa e  la  conseguente  generalizzazione
          della  domanda  di  istruzione  dall'infanzia  lungo  tutto
          l'arco della vita. 
              2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
          degli  ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per   quanto
          riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio
          aventi  valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche   non
          statali, comprese quelle degli enti locali, che, a  partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la  domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 
              3. Alle scuole paritarie private  e'  assicurata  piena
          liberta' per quanto  concerne  l'orientamento  culturale  e
          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
          educativo della scuola,  l'insegnamento  e'  improntato  ai
          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le
          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
          chiunque, accettandone il progetto educativo,  richieda  di
          iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli   studenti   con
          handicap.  Il   progetto   educativo   indica   l'eventuale
          ispirazione di carattere culturale o  religioso.  Non  sono
          comunque  obbligatorie  per   gli   alunni   le   attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa. 
              4. La parita' e' riconosciuta alle scuole  non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              a) un progetto educativo  in  armonia  con  i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
              b) la disponibilita' di locali, arredi  e  attrezzature
          didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle  norme
          vigenti; 
              c)  l'istituzione  e  il  funzionamento  degli   organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
              d) l'iscrizione alla scuola per tutti  gli  studenti  i
          cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso  di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare; 
              e) l'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
              f) l'organica costituzione di corsi completi: non  puo'
          essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
          in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
          dalla prima classe; 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              h)  contratti  individuali  di  lavoro  per   personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore. 
              4-bis. Ai fini di cui  al  comma  4  il  requisito  del
          titolo  di  abilitazione  deve   essere   conseguito,   dal
          personale in servizio alla data di entrata in vigore  della
          presente legge presso le scuole secondarie che chiedono  il
          riconoscimento, al termine dell'anno  accademico  in  corso
          alla data di conclusione su tutto il  territorio  nazionale
          della prima procedura concorsuale per titoli ed  esami  che
          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
          il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
          riconosciute paritarie si  applica  l'art.  334  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  soggette
          alla valutazione dei processi e degli esiti  da  parte  del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali  istituzioni,  in
          misura  non  superiore  a  un  quarto   delle   prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale  docente  purche'  fornito  di  relativi   titoli
          scientifici  e  professionali  ovvero  ricorrere  anche   a
          contratti di prestazione d'opera di personale  fornito  dei
          necessari requisiti. 
              6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per  il
          riconoscimento della parita'. 
              7. Alle scuole non statali che non  intendano  chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo  VIII  del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado,
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
              8. Alle scuole paritarie,  senza  fini  di  lucro,  che
          abbiano  i  requisiti  di  cui  all'art.  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  e'  riconosciuto  il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 
              9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo  studio
          e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali  e
          paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e  nella
          successiva frequenza della scuola secondaria e  nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12,  lo  Stato
          adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
          utilizzare a sostegno della spesa sostenuta  e  documentata
          dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione  di
          borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
          per  ordine  e  grado  di  istruzione.  Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su  proposta
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
          somme tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  e  per  l'individuazione   dei   beneficiari,   in
          relazione alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie  da
          determinare ai sensi dell'art. 27 della legge  23  dicembre
          1998, n. 448, nonche' le modalita'  per  la  fruizione  dei
          benefici e per la indicazione del loro utilizzo. 
              10. I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 9 possono  fruire  della  borsa  di  studio  mediante
          detrazione di  una  somma  equivalente  dall'imposta  lorda
          riferita all'anno in cui la spesa e'  stata  sostenuta.  Le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          disciplinano le modalita' con  le  quali  sono  annualmente
          comunicati al Ministero delle finanze e  al  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  i
          dati relativi ai soggetti  che  intendono  avvalersi  della
          detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica provvede  al  corrispondente
          versamento delle somme occorrenti all'entrata del  bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12. 
              11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente  a
          favore delle famiglie in condizioni  svantaggiate.  Restano
          fermi gli interventi di competenza di  ciascuna  regione  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
          di diritto allo studio. 
              12. Per le finalita' di cui ai commi  9,  10  e  11  e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 
              13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali di base 3.1.2.1  e  10.1.2.1  dello  stato  di
          previsione del Ministero  della  pubblica  istruzione  sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi per  contributi  per  il  mantenimento  di  scuole
          elementari parificate e della somma di  lire  280  miliardi
          per spese di partecipazione alla realizzazione del  sistema
          prescolastico integrato. 
              14. E' autorizzata,  a  decorrere  dall'anno  2000,  la
          spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli  interventi  di
          sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap. 
              15.  All'onere  complessivo  di   lire   347   miliardi
          derivante  dai  commi  13  e  14   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e 2001 dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire   327   miliardi
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione e quanto a  lire  20  miliardi  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              16. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  9,
          10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi  per  l'anno  2000  e
          lire 300 miliardi per l'anno  2001,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni  per  gli  stessi
          anni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
          triennale 1999-2001, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  allo   scopo
          parzialmente utilizzando quanto a  lire  100  miliardi  per
          l'anno  2000  e  lire   70   miliardi   per   l'anno   2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti  e  della  navigazione,
          quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130  miliardi  per
          il  2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   della
          pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
          ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              17. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   15   del   citato
          decreto-legge n. 112 del 2008: 
 
              "Art. 15. Costo dei libri scolastici 
              1.  A  partire  dall'anno  scolastico  2008-2009,   nel
          rispetto della normativa vigente e fatte salve  l'autonomia
          didattica   e   la   liberta'   di   scelta   dei   docenti
          nell'eventuale   adozione   dei   libri    di    testo    o
          nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti,  in
          coerenza  con  il   piano   dell'offerta   formativa,   con
          l'ordinamento scolastico e con il limite  di  spesa,  nelle
          scuole   di   ogni   ordine   e   grado,    tenuto    conto
          dell'organizzazione  didattica  esistente,   i   competenti
          organi  individuano  preferibilmente  i  libri   di   testo
          disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet.  Gli
          studenti accedono ai testi  disponibili  tramite  internet,
          gratuitamente  o  dietro  pagamento  a  seconda  dei   casi
          previsti  dalla  normativa  vigente.  I  testi  consigliati
          possono essere indicati dal collegio dei  docenti  solo  se
          hanno carattere di approfondimento o monografico. 
              2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di  testo
          per le scuole del primo ciclo dell'istruzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 19 febbraio 2004,  n.  59,  e  per  gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni a stampa,  on  line  scaricabile  da  internet,  e
          mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico
          2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione
          digitale  o  mista,  costituita  da  un  testo  in  formato
          digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista,
          costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti
          digitali  integrativi,  oppure  da  una   combinazione   di
          contenuti digitali e  digitali  integrativi  accessibili  o
          acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo  di
          cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni  a  partire
          progressivamente dalle classi prima e quarta  della  scuola
          primaria, dalla prima classe  della  scuola  secondaria  di
          primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola
          secondaria di secondo grado. La delibera del  collegio  dei
          docenti relativa all'adozione della dotazione  libraria  e'
          soggetta,  per  le  istituzioni   scolastiche   statali   e
          limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
          di cui al  comma  3-bis,  al  controllo  contabile  di  cui
          all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
          Sono fatte salve le disposizioni relative  all'adozione  di
          strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 
              2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilita'
          e la fruibilita', a costi contenuti, di testi, documenti  e
          strumenti didattici da parte delle scuole, degli  alunni  e
          delle  loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,   a
          decorrere  dall'anno  scolastico   2014-2015,   anche   per
          consentire  ai  protagonisti  del  processo  educativo   di
          interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali
          e multimediali in  ambienti  preferibilmente  con  software
          open source e di sperimentare nuovi contenuti  e  modalita'
          di studio con  processo  di  costruzione  dei  saperi,  gli
          istituti  scolastici   possono   elaborare   il   materiale
          didattico digitale per specifiche discipline da  utilizzare
          come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina
          di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto e' affidata
          ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi
          di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto  il  profilo
          scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti
          delle  proprie  classi  in  orario  curriculare  nel  corso
          dell'anno scolastico. L'opera didattica e'  registrata  con
          licenza che consenta la  condivisione  e  la  distribuzione
          gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno
          scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca  e  resa  disponibile  a  tutte  le  scuole
          statali,  anche  adoperando   piattaforme   digitali   gia'
          preesistenti  prodotte  da  reti  nazionali   di   istituti
          scolastici e  nell'ambito  di  progetti  pilota  del  Piano
          Nazionale Scuola Digitale  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  'Editoria
          Digitale Scolastica'. 
              2-ter.  All'attuazione  del  comma  2-bis  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          a tal fine stanziate a legislazione  vigente  e,  comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo  della  cultura
          digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda  di
          servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica
          anche tramite una nuova  generazione  di  testi  scolastici
          preferibilmente su  piattaforme  aperte  che  prevedano  la
          possibilita' di azioni collaborative tra docenti,  studenti
          ed   editori,   nonche'   la   ricerca   e    l'innovazione
          tecnologiche,  quali  fattori  essenziali  di  progresso  e
          opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile
          come previsto dall'art. 8 del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
              3. I libri di testo sviluppano i  contenuti  essenziali
          delle Indicazioni nazionali dei piani di studio  e  possono
          essere realizzati in sezioni tematiche,  corrispondenti  ad
          unita' di apprendimento, di costo contenuto e  suscettibili
          di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto  di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati: 
              a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella
          versione  cartacea,  anche  al  fine  di   assicurarne   il
          contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti  digitali
          integrativi della versione mista; 
              b) le caratteristiche tecnologiche dei libri  di  testo
          nella versione digitale,  anche  al  fine  di  un'effettiva
          integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i   contenuti
          digitali integrativi; 
              c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e
          i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria  necessaria
          per ciascun anno della scuola secondaria di I e  II  grado,
          nel  rispetto  dei  diritti  patrimoniali   dell'autore   e
          dell'editore,  tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi
          dell'intera dotazione libraria derivanti dal  passaggio  al
          digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter; 
              c-bis) i criteri  per  ottimizzare  l'integrazione  tra
          libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto
          delle specifiche esigenze didattiche. 
              3-bis. La scuola assicura  alle  famiglie  i  contenuti
          digitali di cui al comma 2, con oneri a loro  carico  entro
          lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3. 
              3-ter.  La  scuola  assicura  la   disponibilita'   dei
          supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti
          digitali di cui al comma 2, su richiesta delle  famiglie  e
          con oneri a carico delle stesse entro lo  specifico  limite
          definito con il decreto di cui al comma 3. 
              4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
          autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.". 
 
          Comma 139: 
              Il decreto-legge  22  dicembre  2008,  n.  200  (Misure
          urgenti   in   materia   di   semplificazione   normativa),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2009, n. 9, e' stato pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  n.
          298 del 22 dicembre 2008, S. O. n. 282. 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), e' stato pubblicato in Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. 
 
          Comma 143: 
              Il decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  1°
          febbraio  2001,   n.   44   (Regolamento   concernente   le
          «Istruzioni         generali         sulla         gestione
          amministrativo-contabile delle  istituzioni  scolastiche»),
          e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo
          2001, S. O. n. 49. 
 
          Comma 144: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 80 del 2013, si veda nelle note al comma 93. 
 
          Comma 147: 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          28 luglio 1997: 
              "Art. 17. Oggetto 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche. 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.". 
 
          Comma 149: 
 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione  dei  dati  personali),  e'  stato
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio  2003
          - S. O. n. 123. 
 
          Comma 151: 
 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  302  del  31  dicembre
          1986 - S. O., come modificato dalla presente legge. 
 
              "Art. 15. Detrazioni per oneri 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  22
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e  dalle  spese
          chirurgiche, per prestazioni specialistiche e  per  protesi
          dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
          spesa sanitaria relativa all'acquisto  di  medicinali  deve
          essere  certificata  da  fattura  o  da  scontrino  fiscale
          contenente  la  specificazione  della  natura,  qualita'  e
          quantita' dei beni e l'indicazione del codice  fiscale  del
          destinatario.  Le  spese  riguardanti  i  mezzi   necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a  facilitare  l'autosufficienza  e  le   possibilita'   di
          integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, si  assumono  integralmente.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  soggetti  indicati
          nel precedente periodo, con ridotte  o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, si  comprendono  i  motoveicoli  e  gli
          autoveicoli di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli  53,
          comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,  lettere  a),
          c), f) ed m), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, anche se prodotti in  serie  e  adattati  in  funzione
          delle  suddette  limitazioni  permanenti  delle   capacita'
          motorie. Tra i veicoli adattati alla  guida  sono  compresi
          anche quelli dotati  di  solo  cambio  automatico,  purche'
          prescritto dalla commissione medica locale di cui  all'art.
          119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  non  vedenti  sono
          compresi i cani guida e gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. Tra i  mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei
          sordomuti sono compresi gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. La detrazione spetta una sola volta in un  periodo
          di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote annuali costanti e  di  pari  importo.  .  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione d'imposta  o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta. 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone indicate nell'art. 433 del codice  civile  e  di
          affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni
          di lire per ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria, in misura non superiore a  quella  stabilita
          per le tasse e i contributi delle universita' statali; 
              e-bis)  le   spese   per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000,  n.
          62, e successive modificazioni, per un  importo  annuo  non
          superiore  a  400  euro  per  alunno  o  studente.  Per  le
          erogazioni  liberali  alle  istituzioni   scolastiche   per
          l'ampliamento  dell'offerta  formativa  rimane   fermo   il
          beneficio  di  cui  alla  lettera  i-octies),  che  non  e'
          cumulabile con quello di cui alla presente lettera; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze,  sentito  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni   private   (ISVAP),   sono   stabilite    le
          caratteristiche alle quali devono  rispondere  i  contratti
          che assicurano il rischio di  non  autosufficienza.  Per  i
          percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
          tiene conto, ai fini del predetto limite, anche  dei  premi
          di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro
          ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,  e
          nel decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni di  rilevante  interesse  scientifico-culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni  altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le  iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle fondazioni siano utilizzate per  gli  scopi  indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni stesse. Detti termini  possono,  per  causa  non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le erogazioni liberali  non  integralmente  utilizzate  nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  o  delle  regioni  e   degli   enti   locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno successivo. Il Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni  effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato. 
              i-bis)  i  contributi  associativi,  per  importo   non
          superiore a 2 milioni e 500 mila  lire,  versati  dai  soci
          alle societa' di mutuo soccorso che operano  esclusivamente
          nei settori di cui all'art. 1 della legge 15  aprile  1886,
          n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
          di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
          in caso  di  decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie.  La
          detrazione e' consentita a condizione che il versamento  di
          tali  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento
          previsti dall'art. 23  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  e  secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. 
              i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non  superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis) 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          1'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro. 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato,  di  cui  all'art.  45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  24
          per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a  decorrere
          dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in  denaro,  per
          importo non superiore a 30.000 euro annui, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La  detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e  secondo  ulteriori   modalita'   idonee   a   consentire
          all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione   principale.   La
          detrazione e' ammessa  a  condizione  che  la  stipula  del
          contratto di mutuo  da  parte  del  soggetto  possessore  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale  dell'unita'
          immobiliare avvenga nei sei mesi  antecedenti,  ovvero  nei
          diciotto  mesi  successivi   all'inizio   dei   lavori   di
          costruzione. Con decreto del Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali  e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma. 
              1-quater. Dall'imposta lorda si  detrae,  nella  misura
          forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai  non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida. 
              2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), e-bis),
          f), i-quinquies) e i-sexies)  del  comma  1  la  detrazione
          spetta anche se sono stati sostenuti  nell'interesse  delle
          persone  indicate  nell'art.  12  che  si   trovino   nelle
          condizioni ivi previste, fermo restando, per gli  oneri  di
          cui alla lettera f), il limite complessivo  ivi  stabilito.
          Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo  comma  1
          sostenuti nell'interesse delle persone  indicate  nell'art.
          12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2
          del medesimo  articolo,  affette  da  patologie  che  danno
          diritto  all'esenzione  dalla  partecipazione  alla   spesa
          sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non  trova
          capienza nell'imposta da esse  dovuta,  relativamente  alle
          sole spese sanitarie riguardanti tali patologie,  ed  entro
          il limite annuo di lire 12.000.000. Per  le  spese  di  cui
          alla lettera i-septies) del citato comma 1,  la  detrazione
          spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono  state
          sostenute per le persone indicate  nell'art.  12  ancorche'
          non si trovino nelle condizioni previste dal  comma  2  del
          medesimo articolo. 
              3. Per gli oneri  di  cui  alle  lettere  a),  g),  h),
          h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle
          societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
          singoli  soci  nella  stessa   proporzione   prevista   nel
          menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.". 
 
 
          Comma 152: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della  citata
          legge n. 62 del 2000: 
 
              "4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              a) un progetto educativo  in  armonia  con  i  principi
          della  Costituzione;  un   piano   dell'offerta   formativa
          conforme agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni  vigenti;
          attestazione  della  titolarita'  della   gestione   e   la
          pubblicita' dei bilanci; 
              b) la disponibilita' di locali, arredi  e  attrezzature
          didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle  norme
          vigenti; 
              c)  l'istituzione  e  il  funzionamento  degli   organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica; 
              d) l'iscrizione alla scuola per tutti  gli  studenti  i
          cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso  di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare; 
              e) l'applicazione delle norme  vigenti  in  materia  di
          inserimento di studenti con handicap  o  in  condizioni  di
          svantaggio; 
              f) l'organica costituzione di corsi completi: non  puo'
          essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che
          in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare
          dalla prima classe; 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              h)  contratti  individuali  di  lavoro  per   personale
          dirigente  e  insegnante   che   rispettino   i   contratti
          collettivi nazionali di settore.". 
 
 
          Comma 153: 
 
              Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          del 27 maggio 2014, istitutivo della "Struttura di missione
          per  il  coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di
          interventi di riqualificazione  dell'edilizia  scolastica",
          e' stato registrato dalla Corte dei  conti  con  provv.  n.
          2058 del 22 luglio 2014. 
 
          Comma 157: 
              Si riporta il testo dell'art. 108, comma 6, del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              "6. La stazione appaltante puo' affidare  al  vincitore
          del  concorso  di  idee  la  realizzazione  dei  successivi
          livelli di progettazione,  con  procedura  negoziata  senza
          bando,  a  condizione  che   detta   facolta'   sia   stata
          esplicitata nel bando, e che il soggetto  sia  in  possesso
          dei  requisiti  di  capacita'  tecnico   professionale   ed
          economica  previsti  nel  bando  in  rapporto  ai   livelli
          progettuali da sviluppare.". 
          Comma 158: 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              8. Per innalzare il livello di sicurezza degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni,  destina  fino  a
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza  degli
          edifici  scolastici  e  di  costruzione  di  nuovi  edifici
          scolastici, anche  con  strumenti  previsti  dall'art.  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni.". 
          Comma 159: 
              Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11  gennaio
          1996, n. 23 (Norme per l'edilizia  scolastica),  pubblicata
          in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1996. 
              "Art. 6. Osservatorio per l'edilizia scolastica 
              1. E' istituito  presso  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione  l'Osservatorio   per   l'edilizia   scolastica,
          composto  dai  rappresentanti  degli  organismi  nazionali,
          regionali  e  locali  competenti  in  materia  di  edilizia
          scolastica, nonche' da una rappresentanza del Ministero per
          i beni culturali e ambientali, con compiti  di  promozione,
          di indirizzo e di coordinamento delle attivita' di  studio,
          ricerca e normazione  tecnica  espletate  dalle  regioni  e
          dagli enti locali territoriali nel  campo  delle  strutture
          edilizie per la scuola  e  del  loro  assetto  urbanistico,
          nonche' di supporto dei soggetti programmatori e  attuatori
          degli interventi previsti dalla presente legge. 
              2. L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro  della
          pubblica istruzione, il quale ne determina la  composizione
          con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di  Bolzano.  La  partecipazione  alle
          riunioni  dell'Osservatorio  non  comporta  il  diritto   a
          percepire  alcun  compenso  a  carico  del   bilancio   del
          Ministero della pubblica istruzione. 
              3. I  competenti  uffici  e  i  servizi  statistico  ed
          informatico operanti presso  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle
          attivita' di cui al comma 1. Ai medesimi fini,  nonche'  ai
          fini di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il  Ministero
          della pubblica  istruzione  un'apposita  struttura  tecnica
          funzionalmente  incardinata  nel  competente  Ufficio   per
          l'edilizia scolastica. Per le esigenze  di  tale  struttura
          puo' essere disposto il comando  di  personale  qualificato
          appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  dello  Stato,
          fino  ad  un  massimo  di  cinque  unita'  nella  fase   di
          predisposizione delle norme tecniche  di  cui  all'art.  5,
          comma 1, e di due unita' per l'attivita' ordinaria.". 
 
          Comma 160: 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  11,  comma  4-bis,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese), pubblicato in  Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19  ottobre  2012  -  S.  O.  n.  194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n.  221  in  S.O.  n.  208,  relativo  alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294: 
 
              "4-bis. Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del
          servizio scolastico  in  ambienti  adeguati  e  sicuri,  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza  unificata,
          definisce  le  priorita'  strategiche,  le  modalita'  e  i
          termini per la  predisposizione  e  per  l'approvazione  di
          appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
          di interventi di edilizia scolastica,  nonche'  i  relativi
          finanziamenti.". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 8,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni,  destina  fino  a
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2014  al
          2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza  degli
          edifici  scolastici  e  di  costruzione  di  nuovi  edifici
          scolastici, anche  con  strumenti  previsti  dall'art.  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni.". 
 
              Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio
          1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni  ecclesiastici
          in Italia e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in
          servizio nelle diocesi), pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale
          n. 129 del 3 giugno 1985 - S. O.: 
              "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47,  secondo  comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati,   conservazione    di    beni    culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.". 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  32-bis  del   citato
          decreto-legge n. 269 del 2003: 
              " Art. 32-bis. Fondo per interventi straordinari  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri 
              1.  A1  fine  di  contribuire  alla  realizzazione   di
          interventi  infrastrutturali,  con  priorita'  per   quelli
          connessi alla riduzione del  rischio  sismico,  e  per  far
          fronte ad eventi  straordinari  nei  territori  degli  enti
          locali, delle aree metropolitane e delle citta'  d'arte  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per il  triennio  2003-2005,
          un apposito fondo per interventi straordinari. A  tal  fine
          e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno  2003
          e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  vengono  individuati  gli
          interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse
          da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo. 
              3. All'onere di cui al presente articolo, pari  a  euro
          73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per  ciascuno
          degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di conto capitale "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2003   allo   scopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". 
 
              Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  276,  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
 
              "276. Il fondo di cui all'art. 32-bis del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementato di 20
          milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008,  da  destinare
          ad interventi di  adeguamento  strutturale  ed  antisismico
          degli  edifici  del  sistema   scolastico,   nonche'   alla
          costruzione di nuovi  immobili  sostitutivi  degli  edifici
          esistenti, laddove indispensabili  a  sostituire  quelli  a
          rischio sismico, secondo  programmi  basati  su  aggiornati
          gradi di rischiosita'.". 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  8-ter,  del
          citato decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma restando la procedura prevista dall'art. 11, commi da
          4-bis a 4-octies, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, per le altre risorse destinate al Fondo unico
          di cui al comma 4-sexies del medesimo art. 11 e nelle  more
          della  completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per
          l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
          Per le suddette finalita', nonche' per  quelle  di  cui  al
          comma 8, per gli interventi finanziati con  le  risorse  di
          cui ai commi  8  e  8-sexies,  nella  misura  definita  dal
          decreto di cui al presente periodo,  fino  al  31  dicembre
          2015, i sindaci e i presidenti delle  province  interessati
          operano in qualita' di commissari governativi,  con  poteri
          derogatori rispetto alla  normativa  vigente,  che  saranno
          definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies.". 
          Comma 161: 
              Si riporta il testo dell'art. 11  del  decreto-legge  1
          luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per  la  finanza
          locale), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          dicembre 1991, n. 430, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          2 luglio 1986, n. 151: 
              "Art. 11. Edilizia scolastica. 
              1.  Tra  le  opere  di  edilizia  scolastica   previste
          dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 gennaio  1972,  n.  8  ,
          sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. 
              2. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere mutui ai comuni e alle province per un  ammontare
          complessivo di 2.000,  1.000  e  1.000  miliardi  di  lire,
          rispettivamente,  negli  anni  1986,  1987   e   1988,   da
          destinare: 
              a)  quanto  a  1.200,  600  e  600  miliardi  di  lire,
          rispettivamente,  negli  anni  1986,  1987  e  1988,   alla
          eliminazione  dei  doppi  turni  nelle  scuole  primarie  e
          secondarie di primo  e  secondo  grado,  compresi  i  licei
          artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e
          le accademie di belle arti; 
              b)  quanto  a  800,  400  e  400  miliardi   di   lire,
          rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988,  alle
          seguenti finalita': 
              1) conversione, acquisizione o costruzione  di  edifici
          allo  scopo  di  assicurare,  in  ambito   distrettuale   o
          interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di  istituti
          esistenti e  anche  attraverso  strutture  polivalenti,  la
          presenza  di  diversi  indirizzi  di   studio   di   scuola
          secondaria superiore, con una  popolazione  scolastica  non
          eccedente le mille unita', con esclusione  degli  indirizzi
          particolarmente specializzati, per i quali e' da  prevedere
          un bacino di utenza piu' ampio  di  quello  distrettuale  o
          interdistrettuale; 
              2) completamento delle opere  di  edilizia  scolastica,
          finanziate ai sensi della legge 5 agosto  1975,  n.  412  o
          finanziate da comuni e province con  mutui  a  loro  carico
          assistiti da  contributi  regionali  o  con  mezzi  propri;
          previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso
          di esecuzione alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto; 
              3) con riferimento ai  criteri  di  cui  al  precedente
          numero  1),  conversione,  acquisizione  e  costruzione  di
          edifici per nuovi  istituti  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado, compresi i  licei  artistici,  gli  istituti
          d'arte, i conservatori di musica e le  accademie  di  belle
          arti, tenuto  conto  della  consistenza  e  dell'incremento
          della popolazione scolastica; 
              4) adeguamento alle norme di  sicurezza  degli  edifici
          scolastici  e  ristrutturazione  di  edifici  in  stato  di
          particolare  fatiscenza,  nonche'  di  edifici   e   locali
          destinati ad  uso  scolastico,  anche  se  attualmente  non
          adibiti a tale uso. 
              3. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato. 
              4. I  progetti  di  edilizia  scolastica  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche
          di impianti sportivi. A tal fine, nei  programmi  regionali
          di edilizia scolastica sono favoriti  i  progetti  volti  a
          realizzare impianti sportivi polivalenti di  uso  comune  a
          piu'  scuole  e  aperti  alle  attivita'   sportive   delle
          comunita' locali e delle altre formazioni sociali  operanti
          nel  territorio,  per  i  quali  si  possono  utilizzare  i
          finanziamenti di cui alla predetta lettera b)  sino  al  15
          per cento delle risorse annualmente previste.  Il  Ministro
          della pubblica istruzione ed  il  Ministro  del  turismo  e
          dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui
          devono corrispondere  gli  impianti  sportivi  polivalenti,
          nonche' lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  tra  le
          autorita'  scolastiche  competenti  e   gli   enti   locali
          interessati per la utilizzazione integrata  degli  impianti
          medesimi. 
              5. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione
          saranno  individuati  gli  enti  destinatari   dei   mutui,
          nell'ambito  di  un  programma  annuale   formulato   dalle
          regioni,  sentiti  gli  enti  locali   interessati   ed   i
          sovrintendenti scolastici regionali. 
              6. Il programma  relativo  all'anno  1986  deve  essere
          formulato entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              7.  Le  regioni  trasmetteranno  al   Ministero   della
          pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni,  i
          programmi con le eventuali osservazioni degli  enti  locali
          interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali. 
              8. In caso di mancata  trasmissione  del  programma  da
          parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione,
          entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  scadenza  del
          termine di cui al precedente comma 7, formula il  programma
          medesimo sulla base delle  indicazioni  degli  enti  locali
          interessati e del sovrintendente scolastico regionale. 
              9. I programmi relativi agli anni 1987 e  1988  debbono
          essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica
          istruzione entro il  31  marzo  di  ciascun  anno.  Decorso
          inutilmente tale termine si osservano  le  disposizioni  di
          cui al precedente comma 8. 
              10. Gli enti interessati inoltreranno la  richiesta  di
          finanziamento del progetto esecutivo approvato  alla  Cassa
          depositi e prestiti, entro il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5. 
              11.   Le   quote   dei   finanziamenti   non   concesse
          nell'esercizio cui sono imputate  possono  essere  concesse
          nei due esercizi successivi.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della citata  legge  n.
          430 del 1991: 
              "Art. 1. Finanziamento per opere di edilizia scolastica 
              1. In attesa di un'organica disciplina da definire  con
          una  legge-quadro,  per  interventi  urgenti  di  opere  di
          edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del
          presente articolo. 
              2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,  secondo   quanto
          disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
          151 , come sostituito dalla legge di conversione 12  luglio
          1991, n. 202, e' autorizzata a concedere  mutui  ventennali
          ai comuni, alle province ed  alle  istituzioni  scolastiche
          dotate di personalita' giuridica,  che  siano  proprietarie
          degli  immobili  in  cui  hanno  sede,  per  un   ammontare
          complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di  cui
          al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui e'  a  carico
          dello Stato. 
              3. Le quote dei finanziamenti di cui  all'art.  11  del
          decreto-legge 1° luglio 1986,  n.  318  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,  n.  488,  ancora
          disponibili alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, possono essere concesse, fino al  31  dicembre  1992
          (3), in applicazione dei criteri definiti al comma  7.  Con
          le stesse procedure e modalita'  puo'  essere  autorizzata,
          nell'ambito dei mutui concessi,  una  diversa  destinazione
          dei fondi. 
              4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al
          comma 2 e' finalizzato: 
              a) per non meno di due terzi del  suo  ammontare,  alla
          realizzazione  delle  opere  occorrenti  per  l'adeguamento
          degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed
          agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione  alla
          situazione di pericolosita'  derivante  dallo  stato  degli
          edifici stessi; 
              b) per la parte residua, al completamento di  opere  di
          edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti
          a  tipi  di  scuole  diverse,   sentito   il   parere   del
          provveditore. 
              5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
          di cui al comma 4 si attua con le  modalita'  previste  nei
          commi da 6 a 14. 
              6. Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Ministro della  pubblica  istruzione  analitiche  richieste
          relative al fabbisogno  finanziario  per  la  realizzazione
          degli interventi di cui al comma  4,  ivi  compresi  quelli
          inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei  artistici,
          conservatori di musica ed accademie di belle arti statali. 
              7. Il Ministro della pubblica  istruzione,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, con proprio decreto,  sulla
          base delle richieste di  cui  al  comma  6,  provvede,  nei
          successivi trenta giorni, a  ripartire  tra  le  regioni  i
          relativi finanziamenti, ferma restando la  riserva  del  40
          per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo
          comma dell'art. 107 del testo unico approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218  ,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le  regioni,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro,  formulano,  nei  limiti  delle  somme  ad   esse
          assegnate, il piano  di  finanziamento,  con  l'indicazione
          degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione
          delle opere  da  realizzare  con  le  rispettive  quote  di
          finanziamento, accompagnato  dalle  eventuali  osservazioni
          degli  enti  locali  interessati   e   dei   sovrintendenti
          scolastici. 
              9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione  dei  piani
          regionali, in assenza di  osservazioni  del  Ministro,  gli
          enti interessati inoltrano immediatamente la  richiesta  di
          finanziamento del progetto esecutivo approvato  alla  Cassa
          depositi e prestiti,  che  provvede  alla  concessione  dei
          mutui. 
              10. Gli enti locali devono  provvedere  all'affidamento
          delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della
          concessione del mutuo. 
              11. Decorso inutilmente il termine di cui al  comma  6,
          nei successivi trenta giorni il  commissario  del  Governo,
          sentiti il sovrintendente scolastico regionale e  gli  enti
          locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al
          Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al
          fabbisogno finanziario. Analogamente,  decorso  inutilmente
          il termine di cui al comma 8,  relativamente  al  piano  di
          finanziamento provvede, nei trenta  giorni  successivi,  il
          commissario del Governo. 
              12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi  9  e
          10,  rispettivamente  per  l'inoltro  della  richiesta   di
          finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai  relativi
          adempimenti provvede un commissario ad acta nominato  dalla
          regione; ove la regione non provveda nel termine di  trenta
          giorni, il commissario ad acta e' nominato dal  commissario
          del Governo. 
              13. Per gli interventi di cui al comma  4  inerenti  ad
          immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori
          di musica ed accademie di  belle  arti  statali,  la  Cassa
          depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i  mutui  di
          cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta. 
              14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al
          comma 2 e' destinato agli interventi  di  cui  al  comma  4
          inerenti  ad  immobili  di  proprieta'  delle   istituzioni
          scolastiche dotate di personalita'  giuridica.  I  relativi
          piani di finanziamento sono  formulati  dai  sovrintendenti
          scolastici regionali. Alle richieste  di  finanziamento  ed
          all'affidamento  delle  opere  provvedono  direttamente  le
          stesse istituzioni scolastiche. 
              15.  Per  l'applicazione  del  presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e
          di lire 165 miliardi  annui  a  decorrere  dall'anno  1994.
          All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1991-1993,  al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro per l'anno 1991, all'uopo  parzialmente  utilizzando
          la proiezione  per  il  medesimo  anno  dell'accantonamento
          «Concorso statale per mutui contratti dalle  province,  dai
          comuni  e  dalle  comunita'  montane   per   finalita'   di
          investimento di  preminente  interesse  (rate  ammortamento
          mutui)».". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della  citata
          legge n. 431 del 1996: 
              "Art.  2.  Accelerazione   delle   procedure   per   la
          realizzazione di opere di edilizia scolastica 
              (Omissis). 
              4. La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a
          concedere  mutui,  per  un  importo  non  superiore  a  200
          miliardi di lire, a comuni e  province  per  interventi  di
          edilizia scolastica da realizzare nelle aree  depresse  del
          territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1  richiamato
          nell'allegato  I  al  regolamento  (CEE)  n.  2081/93   del
          Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e
          di  urgenza,  di  celere  esecuzione  o  di   completamento
          funzionale, individuati con apposito programma  predisposto
          dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le  regioni
          interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per
          la programmazione economica. I pareri  delle  regioni  sono
          espressi  entro  venti  giorni  dalla  richiesta;   decorso
          inutilmente  tale  termine  si  intendono  resi  in   senso
          favorevole. Gli oneri di  ammortamento  dei  mutui  vengono
          assunti  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,   mediante
          parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2,
          del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.  In  caso
          di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi
          giorni dalla data della concessione del mutuo, ai  relativi
          adempimenti provvede un commissario ad acta nominato  dalla
          regione; ove questa non  provveda  nel  termine  di  trenta
          giorni, il commissario ad acta e' nominato dal  commissario
          di Governo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 4 della citata  legge  n.
          23 del 1996: 
              Art.  4.  Programmazione,  procedure  di  attuazione  e
          finanziamento degli interventi. 
              1. Per gli interventi previsti dalla presente legge  la
          Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  agli
          enti territoriali competenti mutui ventennali con onere  di
          ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della
          capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
          primo piano annuale di attuazione di cui  al  comma  2  del
          presente articolo il complessivo  ammontare  dei  mutui  e'
          determinato in lire 225 miliardi. 
              2.  La  programmazione  dell'edilizia   scolastica   si
          realizza mediante piani generali triennali e piani  annuali
          di  attuazione  predisposti  e  approvati  dalle   regioni,
          sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla  base  delle
          proposte  formulate  dagli  enti  territoriali   competenti
          sentiti gli uffici  scolastici  provinciali,  che  all'uopo
          adottano le procedure consultive  dei  consigli  scolastici
          distrettuali e provinciali. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente   legge,   il   Ministro   della   pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i  criteri  per
          la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica  le  somme
          disponibili   nel   primo   triennio   suddividendole   per
          annualita' e fissa gli indirizzi  volti  ad  assicurare  il
          coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
          scolastica nazionale. 
              4. Le regioni,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui
          al  comma  3,  sulla   base   degli   indirizzi   formulati
          dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art.
          6, approvano  e  trasmettono  al  Ministro  della  pubblica
          istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti
          preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli
          enti territoriali  competenti  per  i  singoli  interventi.
          Entro la stessa data le regioni approvano i  piani  annuali
          relativi al triennio. In caso di difformita' rispetto  agli
          indirizzi della  programmazione  scolastica  nazionale,  il
          Ministro  della  pubblica  istruzione  invita  le   regioni
          interessate a modificare opportunamente i rispettivi  piani
          generali entro trenta giorni  dalla  data  del  ricevimento
          delle disposizioni ministeriali.  Decorsi  sessanta  giorni
          dalla trasmissione dei piani, in  assenza  di  osservazioni
          del  Ministro  della  pubblica   istruzione,   le   regioni
          provvedono   alla   loro   pubblicazione   nei   rispettivi
          Bollettini ufficiali. 
              5. Entro centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
          piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni,  gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli interventi relativi al  primo  anno  del  triennio  e
          provvedono alla richiesta di  concessione  dei  mutui  alla
          Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione,  mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione. 
              6.  Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi  e
          prestiti  comunica  la  concessione  del  mutuo  agli  enti
          territoriali competenti, dandone avviso alle regioni. 
              7.  Gli  enti  territoriali  competenti   sono   tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo. 
              8. I piani generali triennali successivi al primo  sono
          formulati  dalle  regioni  entro   novanta   giorni   dalla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro  recante  l'indicazione  delle  somme
          disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
          tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
          stato di attuazione dei piani  precedenti.  Gli  interventi
          previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
          possono essere inseriti in quello successivo;  le  relative
          quote di finanziamento non utilizzate  vengono  ridestinate
          al fondo relativo al triennio di riferimento. 
              9. I termini di  cui  ai  commi  4,  5,  7  e  8  hanno
          carattere perentorio. Qualora  gli  enti  territoriali  non
          provvedano agli adempimenti di loro competenza,  provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita'  alla
          legislazione vigente. Decorsi trenta  giorni,  in  caso  di
          inadempienza delle regioni o  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo.". 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante  Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
          Comma 162: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  625,  della
          citata legge n. 296 del 2006: 
              "625.  Per  l'attivazione   dei   piani   di   edilizia
          scolastica di cui all'art. 4 della legge 11  gennaio  1996,
          n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 100 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle  risorse  assegnate
          annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
          completamento delle attivita' di messa in  sicurezza  e  di
          adeguamento a norma degli edifici scolastici da  parte  dei
          competenti  enti  locali.  Per  le  finalita'  di  cui   al
          precedente periodo, lo Stato, la regione  e  l'ente  locale
          interessato  concorrono,  nell'ambito  dei  piani  di   cui
          all'art. 4 della medesima legge n. 23 del  1996,  in  parti
          uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini  del
          finanziamento dei singoli interventi. Per il  completamento
          delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
          le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza  al
          riguardo, comunque non  successivo  al  31  dicembre  2009,
          decorrente  dalla  data  di   sottoscrizione   dell'accordo
          denominato «patto per la  sicurezza»  tra  Ministero  della
          pubblica istruzione, regione ed enti locali della  medesima
          regione.". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo,". 
          Comma 164: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 31, comma 26, lettera a),
          della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  e   successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato.  Legge  di  stabilita'
          2012) , pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14  novembre
          2011, n. 265, S.O.: 
 
              "Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali 
              (Omissis). 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82  del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e successive modificazioni, con una riduzione  del  30  per
          cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del  30
          giugno 2010.". 
 
          Comma 165: 
              Si riporta il testo dell'art. 80, comma 21, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e successive 
              Modificazioni  (Disposizioni  per  la  formazione   del
          bilancio annuale e pluriennale dello 
              Stato -  legge  finanziaria  2003)",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.: 
              "Art. 80. Misure di razionalizzazione diverse 
              (Omissis). 
              21.  Nell'ambito  del   programma   di   infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,
          possono essere ricompresi gli  interventi  straordinari  di
          ricostruzione delle aree danneggiate da  eventi  calamitosi
          ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
          degli edifici scolastici con particolare riguardo a  quelli
          che insistono sul territorio delle zone soggette a  rischio
          sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di    concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  presenta  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il predetto piano straordinario al  CIPE  che,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  ripartisce  una  quota
          parte delle risorse di cui  all'art.  13,  comma  1,  della
          legge 1° agosto  2002,  n.  166,  tenuto  conto  di  quanto
          stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996,  n.  23.
          Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
          inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13,
          comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che  risultano
          disponibili al 1° gennaio 2004. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera  b),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29 novembre 2008, n. 280, S.O.: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali. 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              (Omissis). 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della citata
          legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 33. Disposizioni diverse 
              (Omissis). 
              3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e'  assegnata
          una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno  2015
          per il periodo di programmazione  2014-2020,  da  destinare
          prioritariamente   alla    prosecuzione    di    interventi
          indifferibili infrastrutturali, nonche'  per  la  messa  in
          sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia  sanitaria,
          per il dissesto idrogeologico e  per  interventi  a  favore
          delle imprese sulla base di titoli  giuridici  perfezionati
          alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti  nell'ambito
          dei  programmi  nazionali  per  il  periodo  2007-2013.   I
          predetti  interventi  sono  individuati  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro delegato per la politica  di  coesione  economica,
          sociale  e   territoriale,   su   proposta   del   Ministro
          interessato al singolo intervento. 
              (Omissis).". 
          Comma 166: 
 
              Per il testo dell'art. 1, comma 54, della citata  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, come  modificato  dalla  presente
          legge, si veda nelle note al comma 167: 
          Comma 167: 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  54,  quarto
          periodo, della citata legge n. 549 del 1995: 
              "54. Al fine di razionalizzare e  accelerare  la  spesa
          per investimenti pubblici, con  particolare  riguardo  alla
          realizzazione degli interventi ammessi  al  cofinanziamento
          comunitario, di  competenza  dello  Stato,  delle  regioni,
          degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito
          presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo  rotativo  per
          la progettualita'. Il Fondo anticipa  le  spese  necessarie
          per la  redazione  degli  studi  per  l'individuazione  del
          quadro  dei  bisogni  e  delle  esigenze,  degli  studi  di
          fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale,  dei
          documenti componenti i progetti preliminari, definitivi  ed
          esecutivi previsti dalla normativa  vigente.  La  dotazione
          del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa  depositi
          e  prestiti,  che  provvede  alla  sua  alimentazione,   in
          relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso  delle
          somme concesse in anticipazione, e  comunque  nel  rispetto
          dei limiti  annuali  di  spesa  sul  bilancio  dello  Stato
          fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e'  riservata,
          per un biennio ed entro il limite del 30  per  cento,  alle
          esigenze   progettuali   degli   interventi   di   edilizia
          scolastica  e  puo'  essere  alimentato  anche  da  risorse
          finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo
          e' riservata, per almeno il 60 per cento, in  favore  delle
          aree  depresse  del  territorio   nazionale   nonche'   per
          l'attuazione di progetti comunitari da parte  di  strutture
          specialistiche universitarie e di alta  formazione  europea
          localizzati in tali aree, ed entro il  limite  del  10  per
          cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture
          strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e
          successive modificazioni, non  localizzate  nelle  predette
          aree depresse.". 
          Comma 168: 
 
              Si  riporta   il   testo   dell'art.   9   del   citato
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  come  modificato
          dalla presente legge: 
 
              "Art. 9. Interventi di estrema urgenza  in  materia  di
          vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di  messa
          in  sicurezza  degli   edifici   scolastici   e   dell'Alta
          formazione artistica, musicale e coreutica - AFAMIn  vigore
          dal 12 novembre 2014 
              1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 57,  comma  2,
          lettera c) e  dall'art.  221,  comma  1,  lettera  d),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di
          importo compreso fino alla soglia comunitaria,  costituisce
          "estrema urgenza", la situazione  conseguente  ad  apposita
          ricognizione da parte dell'Ente interessato  che  certifica
          come  indifferibili  gli  interventi,  anche  su  impianti,
          arredi e dotazioni, funzionali: 
              a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici  di
          ogni ordine  e  grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione
          artistica, musicale  e  coreutica  (AFAM),  comprensivi  di
          nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti
          ai requisiti di  salvaguardia  della  incolumita'  e  della
          salute della popolazione studentesca e docente; 
              b)   alla   mitigazione   dei   rischi   idraulici    e
          geomorfologici del territorio; 
              c) all'adeguamento alla normativa antisismica; 
              d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 
              2. Agli interventi di cui al comma 1, si  applicano  le
          seguenti disposizioni di semplificazione  amministrativa  e
          accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa
          europea a tutela della concorrenza: 
              a) per  i  lavori  di  importo  inferiore  alla  soglia
          comunitaria,   ad   eccezione   dei    servizi    attinenti
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli
          appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art.  53,
          comma 2, lettere b) e c), del medesimo  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  163  del   2006,   e   successive
          modificazioni,  non  si  applicano  i  commi  10  e  10-ter
          dell'art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
              b) i bandi di cui al comma 5 dell'art. 122 del  decreto
          legislativo  n.  163  del  2006,  ad  eccezione  di  quelli
          relativi   ai   servizi   attinenti   all'architettura    e
          all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del
          citato codice di cui al  decreto  legislativo  n.  163  del
          2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad
          oggetto le attivita' di cui all'art. 53, comma  2,  lettere
          b) e c), del medesimo codice di cui al decreto  legislativo
          n.  163  del  2006,  e   successive   modificazioni,   sono
          pubblicati unicamente sul sito informatico  della  stazione
          appaltante; 
              c) i termini di  cui  al  comma  6  dell'art.  122  del
          decreto legislativo n. 163  del  2006  sono  dimezzati,  ad
          eccezione  di  quelli   relativi   ai   servizi   attinenti
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV, del citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  e
          agli appalti aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art.
          53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al
          decreto  legislativo  n.  163  del   2006,   e   successive
          modificazioni; 
              d)  i  lavori  di   importo   inferiore   alla   soglia
          comunitaria  possono   essere   affidati   dalle   stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile del  procedimento,  nel
          rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   concorrenza   e
          rotazione e secondo la  procedura  prevista  dall'art.  57,
          comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
          163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci  operatori
          economici; e) per i lavori  di  messa  in  sicurezza  degli
          edifici scolastici di ogni  ordine  e  grado  e  di  quelli
          dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e   coreutica
          (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto  da  parte  del
          responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purche'
          nel rispetto dei principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
          rotazione, con invito rivolto ad  almeno  cinque  operatori
          economici. 
              2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2  del  presente
          articolo  sono  in  ogni  caso   soggetti   agli   obblighi
          informativi di cui all'art. 7, comma 8, del codice  di  cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni, e agli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui
          all'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33.
          L'Autorita'   nazionale   anticorruzione   puo'    disporre
          controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai  sensi
          dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
              2-ter.   All'art.   20,   comma   10-quinquies.1,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dopo  la
          parola:  «investimenti»  sono  inserite  le  seguenti:   «,
          direttamente o tramite intermediari bancari a cui  fornisca
          la relativa provvista,». 
              2-quater. All'art. 10, comma 1,  del  decreto-legge  12
          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,  dopo  le  parole:
          «all'istruzione scolastica e» sono  inserite  le  seguenti:
          «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e». 
              2-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.
          1, comma 131, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'
          incrementata di 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2014.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  3
          del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
              2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse  a
          un interesse generale ai sensi dell'art. 121, comma 2,  del
          codice del processo amministrativo, di cui  all'allegato  1
          al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  quelle
          funzionali alla tutela dell'incolumita' pubblica. Nei  casi
          di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in
          quelli conseguenti  alla  redazione  di  verbale  di  somma
          urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello
          stato di emergenza, nonche' nei casi di cui al comma 1  del
          presente articolo, il tribunale  amministrativo  regionale,
          nel  valutare   l'istanza   cautelare,   puo'   accoglierla
          unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema  gravita'
          e urgenza previsti  dall'art.  119,  comma  4,  del  citato
          codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n.  104
          del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto  alle  esigenze
          di  incolumita'   pubblica   evidenziate   dalla   stazione
          appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale
          amministrativo regionale fissa la data di  discussione  del
          merito del giudizio ai sensi del medesimo art.  119,  comma
          3, del codice di cui all'allegato 1 al decreto  legislativo
          n. 104 del 2010. 
              2-septies. Ai lavori  urgenti  di  realizzazione  degli
          interventi  di  mitigazione   del   rischio   idrogeologico
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri tra quelli previsti  negli  accordi  di  programma
          sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare e le regioni ai  sensi  dell'art.
          2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non  si
          applicano i commi 10 e 10-ter dell'art. 11  del  codice  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. 
              2-octies.I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli
          interventi  di   cui   al   comma   1   sono   resi   dalle
          amministrazioni  competenti  entro  quarantacinque   giorni
          dalla richiesta, anche tramite conferenza  di  servizi,  e,
          decorso inutilmente tale termine,  si  intendono  acquisiti
          con esito positivo.". 
          Comma 169: 
              Si riporta il testo  dell'art.  23-ter,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 23-ter.  Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli  enti
          pubblici 
              1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis  dell'art.  33
          del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, modificato da ultimo  dall'art.  23-bis  del  presente
          decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono  fatte
          salve le procedure avviate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.".