art. note all'art. 1 (parte 3)

           	
				
 
          Comma 170: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 239, della legge
          23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2010),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2009,  n.
          302, S.O.: 
              "Art. 2. Disposizioni diverse 
              (Omissis). 
              239.Al  fine  di  garantire   condizioni   di   massima
          celerita' nella realizzazione  degli  interventi  necessari
          per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle
          scuole,  entro  la  data  del  30   giugno   2010,   previa
          approvazione  di   apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari permanenti competenti per  materia
          nonche'  per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono
          individuati gli  interventi  di  immediata  realizzabilita'
          fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la
          relativa  ripartizione   degli   importi   tra   gli   enti
          territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le
          modalita'   previste   ai   sensi   dell'art.   7-bis   del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo.". 
          Comma 171: 
 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
 
          Comma 172: 
              Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio
          1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni  ecclesiastici
          in Italia e per il sostentamento  del  clero  cattolico  in
          servizio  nelle   diocesi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, S.O.: 
              "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47,  secondo  comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati,   conservazione    di    beni    culturali,    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica; dalla Chiesa cattolica per  esigenze  di  culto
          della  popolazione,  sostentamento  del  clero,  interventi
          caritativi a favore  della  collettivita'  nazionale  o  di
          paesi del terzo mondo.". 
          Comma 173: 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   10   del   citato
          decreto-legge n. 104, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  10.  Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e   per
          l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali 
              1. Al  fine  di  favorire  interventi  straordinari  di
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento  antisismico,  efficientamento  energetico   di
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per
          studenti universitari, di  proprieta'  degli  enti  locali,
          nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
          e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
          volti   al   miglioramento   delle   palestre   scolastiche
          esistenti, per la programmazione  triennale  2013-2015,  le
          Regioni  interessate   possono   essere   autorizzate   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  a
          stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
          di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
          ammortamento a totale carico  dello  Stato,  con  la  Banca
          europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo  del
          Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa, e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria, ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma  75,
          della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  le   rate   di
          ammortamento dei mutui attivati sono pagate  agli  istituti
          finanziatori direttamente dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
          stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni  annui
          per la durata  dell'ammortamento  del  mutuo,  a  decorrere
          dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione  della  presente
          disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
          della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in  conformita'  ai
          contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede  di  Conferenza
          unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
          province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  autonomie
          locali, sull'attuazione dei piani  di  edilizia  scolastica
          formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              1-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze  e  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          predispongono congiuntamente una relazione  da  trasmettere
          annualmente alle Camere  sullo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori relativi  a  interventi  di  edilizia  scolastica  e
          sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
          ai sensi del comma 1 del presente articolo,  dell'art.  18,
          commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013,  n.  98,  come  modificato  dal  presente   articolo,
          dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre  2012,  n.  221,  nonche'  con  riferimento   agli
          ulteriori stanziamenti destinati  alle  medesime  finalita'
          nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa  vigente.
          Ai fini dell'elaborazione  della  predetta  relazione  sono
          altresi'    richiesti     elementi     informativi     alle
          amministrazioni territorialmente competenti. 
              1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, nella definizione del decreto  attuativo  di
          cui al quarto periodo del  comma  1,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
          di edilizia scolastica presentati dalle regioni. 
              2. I pagamenti di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle
          Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di  cui  al
          medesimo comma,  sono  esclusi  dai  limiti  del  patto  di
          stabilita' interno delle Regioni per l'importo  annualmente
          erogato dagli Istituti di credito. 
              2-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  e
          con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'   pubblica
          adibiti   all'alta   formazione   artistica,   musicale   e
          coreutica, le istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
          musicale e coreutica, di cui  all'art.  1  della  legge  21
          dicembre 1999,  n.  508,  possono  essere  autorizzate  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, a  stipulare  mutui  trentennali  sulla  base  dei
          criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con
          oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,  con  la
          Banca  europea  per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di
          sviluppo del Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
          depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti  autorizzati
          all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  75,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui
          attivati   sono   pagate   agli    istituti    finanziatori
          direttamente  dallo  Stato.  A  tale  fine  sono  stanziati
          contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui  per  la
          durata dell'ammortamento del mutuo  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 131, della citata legge  n.  311  del
          2004.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,  in
          termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,  derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni del  presente  comma  si
          provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017,  a  euro
          15 milioni per l'anno 2018, a euro 30  milioni  per  l'anno
          2019  e  a  euro  30  milioni  per  l'anno  2020,  mediante
          corrispondente utilizzo  del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189,   e   successive
          modificazioni. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis  sono
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca,  da  adottare  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              3. Al fine di promuovere iniziative  di  sostegno  alle
          istituzioni   scolastiche,   alle   istituzioni   dell'alta
          formazione  artistica,  musicale   e   coreutica   e   alle
          universita', fermo restando quanto gia' previsto  dall'art.
          15, comma 1,  lettera  i-octies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  materia   di
          detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
          le parole:  "successive  modificazioni"  sono  inserite  le
          seguenti: ", nonche' a favore delle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica,  musicale  e   coreutica   e   delle
          universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"  sono
          inserite le seguenti: "e  universitaria".  Le  disposizioni
          del presente comma si  applicano  a  partire  dall'anno  di
          imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. 
              3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.  98,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole: "in relazione  all'art.
          2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,"  sono
          soppresse; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono affidate tali attivita'. (45) 
              3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo  le  parole:  "di  cui  al
          comma 8," sono inserite le seguenti:  "per  gli  interventi
          finanziati con le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,
          nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al  presente
          periodo.". 
          Comma 174: 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma  1,  del  citato
          decreto-legge  n.  58  del  2014,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  2.  Disposizioni   urgenti   per   il   regolare
          svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole 
              1. Al fine di consentire la regolare conclusione  delle
          attivita'  didattiche  nell'anno  scolastico  2015/2016  in
          ambienti  in  cui  siano  garantite  le  idonee  condizioni
          igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva,
          ovvero sia stata sospesa, la convenzione-quadro Consip  per
          l'affidamento  dei  servizi  di  pulizia  e  altri  servizi
          ausiliari, dal  1°  aprile  2014  alla  data  di  effettiva
          attivazione della citata convenzione e comunque fino a  non
          oltre il 31 luglio  2016,  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed
          ausiliari dai medesimi  raggruppamenti  e  imprese  che  li
          assicurano alla data del 31 marzo 2014.". 
          Comma 175: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 58, comma 5,  del  citato
          decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "Art. 58. Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
              (Omissis). 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
          n.  296,  i  servizi   esternalizzati   per   le   funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal
          medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non
          e' inferiore a quello dell'anno  scolastico  2012/2013.  In
          relazione a quanto previsto dal presente comma, le  risorse
          destinate alle convenzioni  per  i  servizi  esternalizzati
          sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e  di  euro
          49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              (Omissis).". 
          Comma 176: 
              Per il testo dell'art. 10 del citato decreto n. 104 del
          2013, modificato dalla presente legge, si veda  nelle  note
          al comma 173. 
          Comma 181: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge  15
          marzo 1997, n. 59: 
              "Art. 20. 1. Il Governo, sulla base di un programma  di
          priorita' di interventi, definito,  con  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel
          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,
          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie
          di legislazione concorrente; 
              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,
          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento
          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste; 
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative
          non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri
          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,   e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
              a) trasferimento ad organi monocratici o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
              b)  individuazione  delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti alle finalita' e  agli  obiettivi  fondamentali
          definiti dalla legislazione di settore o che  risultino  in
          contrasto  con   i   principi   generali   dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.". 
              Il  decreto  legislativo  16  aprile   1994,   n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 4  della  citata
          legge n. 104 del 1992: 
              "Art. 3. (Soggetti aventi diritto) 
              In  vigore  dal  18  febbraio  1992   1.   E'   persona
          handicappata colui che  presenta  una  minorazione  fisica,
          psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che  e'
          causa di difficolta' di apprendimento, di  relazione  o  di
          integrazione lavorativa e tale da determinare  un  processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. 
              Art. 4. (Accertamento dell'handicap) 
              In vigore dal 18  febbraio  1992  1.  Gli  accertamenti
          relativi   alla   minorazione,   alle   difficolta',   alla
          necessita' dell'intervento assistenziale permanente e  alla
          capacita' complessiva individuale residua, di cui  all'art.
          3, sono effettuati dalle unita' sanitarie  locali  mediante
          le commissioni mediche di cui all'art.  1  della  legge  15
          ottobre 1990, n. 295, che sono integrate  da  un  operatore
          sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in  servizio
          presso le unita' sanitarie locali.". 
              La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia
          di  disturbi   specifici   di   apprendimento   in   ambito
          scolastico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre
          2010, n. 244. 
              Si riporta il testo dell'art. 12, comma 9, della citata
          legge n. 104 del 1992: 
              Art. 12.(Diritto all'educazione e all'istruzione) 
              (Omissis). 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              (Omissis).". 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno. ". 
              Il    Decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012,  n.  254
          (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo
          della scuola dell'infanzia e del primo ciclo  d'istruzione,
          a norma dell'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 marzo 2009, n.  89),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2013, n. 30. 
              Il Decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma dell'art.  64,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              Il citato decreto del Presidente  della  Repubblica  15
          marzo  2010,  n.  88  (Regolamento  recante  norme  per  il
          riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              Il Decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
          Comma 182: 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
          Comma 183: 
              Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1  e  3,  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
          Comma 185: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata
          legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).". 
          Comma 187: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
          n.  670  (Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301: 
              "Art. 19. Nella  provincia  di  Bolzano  l'insegnamento
          nelle scuole materne, elementari e secondarie e'  impartito
          nella lingua materna italiana o  tedesca  degli  alunni  da
          docenti per i  quali  tale  lingua  sia  ugualmente  quella
          materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla  seconda
          o dalla terza classe, secondo quanto  sara'  stabilito  con
          legge  provinciale  su  proposta  vincolante   del   gruppo
          linguistico  interessato,  e  in   quelle   secondarie   e'
          obbligatorio l'insegnamento della  seconda  lingua  che  e'
          impartito da docenti per i  quali  tale  lingua  e'  quella
          materna. 
              La lingua ladina e' usata nelle scuole  materne  ed  e'
          insegnata nelle scuole elementari delle  localita'  ladine.
          Tale  lingua  e'  altresi'   usata   quale   strumento   di
          insegnamento nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  stesse.  In  tali   scuole   l'insegnamento   e'
          impartito su base paritetica di ore e di esito  finale,  in
          italiano e tedesco. 
              L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di
          Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di  chi  ne
          fa le veci. Contro il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
          ricorso da parte del padre o di chi  ne  fa  le  veci  alla
          autonoma sezione di  Bolzano  del  tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa. 
              Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle  localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,   il
          Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
          della   giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina    un
          sovrintendente scolastico. 
              Per l'amministrazione delle scuole materne,  elementari
          e secondarie in lingua tedesca, la  giunta  provinciale  di
          Bolzano, sentito il parere  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, nomina un intendente scolastico, su  una  terna
          formata dai rappresentanti del gruppo  linguistico  tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Per l'amministrazione della scuola di  cui  al  secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione nomina un intendente scolastico,  su  una  terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni per gli esami di Stato nelle scuole  in  lingua
          tedesca. 
              Al fine della  equipollenza  dei  diplomi  finali  deve
          essere sentito il  parere  del  Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione sui  programmi  di  insegnamento  e  di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano. 
              Il personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'  il  personale  amministrativo  degli   ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto  ai
          servizi della scuola  corrispondente  alla  propria  lingua
          materna. 
              Ferma restando la dipendenza dallo Stato del  personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua tedesca e a quello per la scuola di cui  al  secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,  aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino   alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello stipendio, relativi  al  personale  insegnante  delle
          scuole di rispettiva competenza. 
              Contro  i  provvedimenti  adottati   dagli   intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al Ministro per la pubblica istruzione che  decide  in  via
          definitiva,   sentito   il   parere   del    soprintendente
          scolastico. 
              I gruppi linguistici italiano, tedesco  e  ladino  sono
          rappresentanti nei consigli  provinciali  scolastico  e  di
          disciplina per i maestri. 
              I  rappresentanti  degli   insegnanti   nel   consiglio
          scolastico provinciale sono designati,  mediante  elezione,
          dal personale insegnante e in proporzione al  numero  degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre. 
              Il consiglio scolastico, oltre  a  svolgere  i  compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. 
              Per  l'eventuale   istituzione   di   universita'   nel
          Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire  preventivamente
          il parere della regione e della provincia interessata.". 
          Comma 188: 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unificato  di
          cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89
          del 1983: 
              "Art. 9.  1.  La  provincia  adotta  le  modifiche  dei
          programmi e degli orari di insegnamento  e  di  esame,  ivi
          compresa  l'introduzione  di  nuovi  insegnamenti,  per  le
          scuole di ciascun gruppo linguistico. I  relativi  progetti
          sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione  per
          il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
          come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto.  A
          tal  fine  il   consiglio   nazionale   e'   integrato   da
          rappresentanti  della  provincia  appartenenti  al   gruppo
          linguistico interessato. Per  l'acquisizione  del  predetto
          parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
              2. La provincia adotta le modifiche di cui al  comma  1
          con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto  con
          propria legge. Ove le  predette  modifiche  non  riguardino
          disposizioni recate da normative statali  aventi  forza  di
          legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con  proprio
          provvedimento,  sentito   il   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal comma 1. 
              3. La provincia individua, sentito il sovrintendente  o
          l'intendente competente  per  ciascun  gruppo  linguistico,
          sulla base delle ricerche di settore, i percorsi  didattici
          piu'  idonei  e  rispondenti  alle  esigenze  culturali   e
          linguistiche  dei  gruppi  medesimi,   nel   quadro   della
          unitarieta'   dell'ordinamento    scolastico    provinciale
          definito dall'art. 19 dello statuto. 
              4. La provincia dispone idonei interventi per  adeguare
          la   preparazione   scolastica,   secondo    i    programmi
          d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti  cittadini
          italiani provenienti  da  scuole  funzionanti  fuori  della
          provincia di Bolzano. ". 
          Comma 189: 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del testo unico di cui
          al citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  670
          del 1972: 
              "Art. 19. Nella  provincia  di  Bolzano  l'insegnamento
          nelle scuole materne, elementari e secondarie e'  impartito
          nella lingua materna italiana o  tedesca  degli  alunni  da
          docenti per i  quali  tale  lingua  sia  ugualmente  quella
          materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla  seconda
          o dalla terza classe, secondo quanto  sara'  stabilito  con
          legge  provinciale  su  proposta  vincolante   del   gruppo
          linguistico  interessato,  e  in   quelle   secondarie   e'
          obbligatorio l'insegnamento della  seconda  lingua  che  e'
          impartito da docenti per i  quali  tale  lingua  e'  quella
          materna. 
              La lingua ladina e' usata nelle scuole  materne  ed  e'
          insegnata nelle scuole elementari delle  localita'  ladine.
          Tale  lingua  e'  altresi'   usata   quale   strumento   di
          insegnamento nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  stesse.  In  tali   scuole   l'insegnamento   e'
          impartito su base paritetica di ore e di esito  finale,  in
          italiano e tedesco. 
              L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di
          Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di  chi  ne
          fa le veci. Contro il  diniego  di  iscrizione  e'  ammesso
          ricorso da parte del padre o di chi  ne  fa  le  veci  alla
          autonoma sezione di  Bolzano  del  tribunale  regionale  di
          giustizia amministrativa. 
              Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e
          per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella
          delle  localita'  ladine  di  cui  al  secondo  comma,   il
          Ministero della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere
          della   giunta   provinciale   di   Bolzano,   nomina    un
          sovrintendente scolastico. 
              Per l'amministrazione delle scuole materne,  elementari
          e secondarie in lingua tedesca, la  giunta  provinciale  di
          Bolzano, sentito il parere  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, nomina un intendente scolastico, su  una  terna
          formata dai rappresentanti del gruppo  linguistico  tedesco
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Per l'amministrazione della scuola di  cui  al  secondo
          comma del presente articolo, il  Ministero  della  pubblica
          istruzione nomina un intendente scolastico,  su  una  terna
          formata dai rappresentanti del  gruppo  linguistico  ladino
          nel consiglio scolastico provinciale. 
              Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa
          con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri  delle
          commissioni per gli esami di Stato nelle scuole  in  lingua
          tedesca. 
              Al fine della  equipollenza  dei  diplomi  finali  deve
          essere sentito il  parere  del  Consiglio  superiore  della
          pubblica istruzione sui  programmi  di  insegnamento  e  di
          esame per le scuole della provincia di Bolzano. 
              Il personale  amministrativo  del  provveditorato  agli
          studi,  quello  amministrativo  delle  scuole   secondarie,
          nonche'  il  personale  amministrativo  degli   ispettorati
          scolastici  e  delle  direzioni   didattiche   passa   alle
          dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto  ai
          servizi della scuola  corrispondente  alla  propria  lingua
          materna. 
              Ferma restando la dipendenza dallo Stato del  personale
          insegnante, sono devoluti all'intendente per la  scuola  in
          lingua tedesca e a quello per la scuola di cui  al  secondo
          comma,  i  provvedimenti  in  materia   di   trasferimento,
          congedo,  aspettativa,  sanzioni  disciplinari  fino   alla
          sospensione per un  mese  dalla  qualifica  con  privazione
          dello stipendio, relativi  al  personale  insegnante  delle
          scuole di rispettiva competenza. 
              Contro  i  provvedimenti  adottati   dagli   intendenti
          scolastici ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso
          al Ministro per la pubblica istruzione che  decide  in  via
          definitiva,   sentito   il   parere   del    soprintendente
          scolastico. 
              I gruppi linguistici italiano, tedesco  e  ladino  sono
          rappresentanti nei consigli  provinciali  scolastico  e  di
          disciplina per i maestri. 
              I  rappresentanti  degli   insegnanti   nel   consiglio
          scolastico provinciale sono designati,  mediante  elezione,
          dal personale insegnante e in proporzione al  numero  degli
          insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei
          rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non
          inferiore a tre. 
              Il consiglio scolastico, oltre  a  svolgere  i  compiti
          previsti dalle leggi vigenti, esprime  parere  obbligatorio
          sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed
          orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento. 
              Per  l'eventuale   istituzione   di   universita'   nel
          Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire  preventivamente
          il parere della regione e della provincia interessata.". 
          Comma 190: 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 427 del testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994,
          come modificato dalla presente legge: 
              Art. 427. Reclutamento del personale docente 
              (Omissis). 
              4. Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua  di
          insegnamento tedesca della Provincia di Bolzano e ai  posti
          di insegnamento delle classi di concorso di  tedesco  nella
          scuola media in lingua italiana della Provincia di  Bolzano
          e  di  tedesco  negli  istituti  di  istruzione  secondaria
          superiore in lingua italiana della  Provincia  di  Bolzano,
          possono accedere anche coloro che siano in possesso  di  un
          titolo  di   studio   conseguito   all'estero,   dichiarato
          equipollente  dal  Ministero  della  pubblica   istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai
          soli fini dell'insegnamento. 
              (Omissis).". 
          Comma 191: 
 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   10   della   legge
          Costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V
          della parte seconda della Costituzione),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. 
              "Art.  10.  1.  Sino  all'adeguamento  dei   rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.". 
          Comma 193: 
              Si riporta il testo del comma 4, lettera a),  dell'art.
          64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "Art. 64. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica 
              (Omissis). 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
              a. razionalizzazione ed accorpamento  delle  classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              b. ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei  diversi
          ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione  dei
          piani  di  studio  e  dei  relativi   quadri   orari,   con
          particolare   riferimento   agli   istituti    tecnici    e
          professionali; 
              c.  revisione  dei  criteri  vigenti  in   materia   di
          formazione delle classi; 
              d. rimodulazione dell'attuale organizzazione  didattica
          della  scuola   primaria   ivi   compresa   la   formazione
          professionale  per  il  personale  docente  interessato  ai
          processi   di   innovazione   ordinamentale   senza   oneri
          aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
              e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del  personale  docente  ed   ATA,   finalizzata   ad   una
          razionalizzazione degli stessi; 
              f. ridefinizione  dell'assetto  organizzativo-didattico
          dei centri di istruzione per gli  adulti,  ivi  compresi  i
          corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
              f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
          determinazione    e    articolazione     dell'azione     di
          ridimensionamento   della   rete   scolastica   prevedendo,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente,  l'attivazione  di  servizi  qualificati  per   la
          migliore fruizione dell'offerta formativa; 
              f-ter.  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli
          istituti scolastici aventi  sede  nei  piccoli  comuni,  lo
          Stato, le regioni  e  gli  enti  locali  possono  prevedere
          specifiche misure finalizzate alla  riduzione  del  disagio
          degli utenti 
              (Omissis).". 
 
          Comma 194: 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  22  della
          citata legge 28 dicembre 2001, n. 448: 
              "Art. 22. Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica. 
              (Omissis). 
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca definisce con  proprio  decreto,  emanato  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede alla determinazione della consistenza  complessiva
          degli  organici  del  personale   docente   ed   alla   sua
          ripartizione su base regionale. 
              (Omissis).". 
 
          Comma 195: 
 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 639 del testo
          unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              "Art.  639.  Contingenti  del  personale  da  destinare
          all'estero 
              (Omissis). 
              3. Il contingente del personale  di  ruolo  di  cui  al
          presente articolo, escluso quello da destinare senza  oneri
          a carico dello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di  624
          unita'. 
              (Omissis).". 
          Comma 199: 
 
              Il testo dell'art.  50  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione e di sviluppo.",  abrogato  dalla  presente
          legge  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
          S.O 
              Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 19 del decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria), abrogati dalla presente legge
          a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155. 
 
          Comma 200: 
              Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 19 del citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              Art.  19.  Razionalizzazione   della   spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica 
              (Omissis). 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale educativo  ed  ATA  della
          scuola non devono superare la  consistenza  delle  relative
          dotazioni  organiche  dello  stesso  personale  determinata
          nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'art. 64
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          assicurando in ogni caso, in  ragione  di  anno,  la  quota
          delle economie lorde di spesa che devono  derivare  per  il
          bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai  sensi
          del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9  dell'art.  64
          citato. 
              (Omissis).". 
          Comma 201: 
              Per il testo  del  comma  7  dell'art.  19  del  citato
          decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note  al  comma
          200. 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  2-bis  dell'art.  15
          del citato decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 15. Personale scolastico 
              (Omissis). 
              2. Al fine di assicurare continuita' al  sostegno  agli
          alunni con disabilita', all'art. 2, comma 414, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e' inserito
          il seguente: "La  predetta  percentuale  e'  rideterminata,
          negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari
          rispettivamente al 75 per cento e al 90  per  cento  ed  e'
          pari al 100 per  cento  a  decorrere  dall'anno  scolastico
          2015/2016.". 
              2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui
          al comma 2 e' assicurato equamente a livello regionale,  in
          modo da determinare una situazione di organico  di  diritto
          dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori.
          Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del  primo
          periodo  non  puo'  comunque   risultare   complessivamente
          superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2. 
              (Omissis).". 
 
 
          Comma 203: 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 del citato
          decreto-legge n. 104 del 2013: 
              "Art. 17. Dirigenti scolastici 
              (Omissis). 
              3. Le risorse iscritte nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          per il reclutamento e la formazione iniziale dei  dirigenti
          scolastici   sono   trasferite   alla   Scuola    nazionale
          dell'amministrazione e costituiscono limite  di  spesa  per
          l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. 
              (Omissis).". 
 
 
          Comma 204: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4,  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2015), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              (Omissis). 
              4.  Al  fine  di  dotare  il  Paese   di   un   sistema
          d'istruzione  scolastica  che  si   caratterizzi   per   un
          rafforzamento dell'offerta formativa  e  della  continuita'
          didattica, per la valorizzazione  dei  docenti  e  per  una
          sostanziale  attuazione  dell'autonomia  scolastica,  anche
          attraverso la valutazione, nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e' istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"»,
          con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e
          di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
          decreto-legge n. 282 del 2004: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma. 
              (Omissis). 
 
 
              Si riporta il testo del comma  601  dell'art.  1  della
          citata legge . 296 del 2006: 
              "601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di  aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato  di
          previsione del  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in
          apposita unita' previsionale di  base,  i  seguenti  fondi:
          «Fondo  per  le  competenze  dovute  al   personale   delle
          istituzioni scolastiche, con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
          e   «Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche».   Ai   predetti   fondi    affluiscono    gli
          stanziamenti   dei   capitoli   iscritti    nelle    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
          e   «Interventi   integrativi   disabili»,   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          «Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio» destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, della legge  28  marzo  2003,  n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.". 
 
          Comma 205: 
              Si riporta il testo del comma  2  art.  6  del  decreto
          legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti  per  il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  7   ottobre   2008,   n.   235,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n.  189,  e  successive  modificazioni,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n. 286: 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350 , introdotto dall' art. 1, comma 512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per le
          finalita'  previste  dall'  art.  5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148  ,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all' art. 4  del  decreto  legislativo  31
          maggio  2011,  n.  88  .  All'utilizzo  del  Fondo  per  le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti. ". 
 
 
          Comma 207: 
              Si riporta il testo del comma  13  dell'art.  17  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.. 
              (Omissis).".