Art. 4 
 
Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo  5,
  commi  5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  e
  all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,  nonche'
  rifinanziamento della proroga dei trattamenti di  cui  all'articolo
  1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 
 
  1. Per il  finanziamento  dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' autorizzata per l'anno 2015 la spesa di  ((140  milioni))  di
euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni,  e  dal  presente
decreto. 
  ((1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo  2-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato
di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
quale, a tal fine, e' incrementato di 150  milioni  di  euro  per  il
medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo  fa
riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e
presentate prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
attuativo dell'articolo 1,  comma  2,  lettera  a),  della  legge  10
dicembre 2014, n. 183. 
  1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies,
del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11,  e'  incrementato
di 20 milioni di euro per l'anno 2015  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 5, commi 5 e 8,  del  decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a  sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236: 
              «Art. 5 (Contratti di solidarieta'). - (Omissis). 
              5.  Alle  imprese   non   rientranti   nel   campo   di
          applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
          n. 726,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui
          all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o  al  fine
          di   evitare   licenziamenti   plurimi   individuali    per
          giustificato  motivo  oggettivo,  stipulano  contratti   di
          solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo  di
          due  anni,  un  contributo  pari  alla  meta'   del   monte
          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate
          trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  e  i
          lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti
          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compresi   gli   obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  soli  fini
          pensionistici  si  terra'  conto,  per  il  periodo   della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995. 
              (Omissis). 
              8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che i lavoratori con  orario  ridotto  da  esse  dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta' della quota  del  contributo  pubblico  destinata  ai
          lavoratori.». 
              - Si riporta l'art.  1  del  decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
          livelli  occupazionali),  convertito,  con   modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863: 
              «1. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
          acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e comunque
          scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento  di
          integrazione salariale, di cui al successivo comma 2,  agli
          operai ed agli impiegati delle  imprese  industriali  e  di
          quelle di cui all'art. 23 della legge 23  aprile  1981,  n.
          155, e all'art. 35 della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  le
          quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con
          i  sindacati  aderenti  alle  confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, che  stabiliscano  una
          riduzione dell'orario di lavoro  al  fine  di  evitare,  in
          tutto o in  parte,  la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
          esuberanza del  personale  anche  attraverso  un  suo  piu'
          razionale impiego. 
              2.  L'ammontare   del   trattamento   di   integrazione
          salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del
          cinquanta per cento del  trattamento  retributivo  perso  a
          seguito  della  riduzione   di   orario.   Il   trattamento
          retributivo perso va determinato inizialmente  non  tenendo
          conto  degli  aumenti  retributivi  previsti  da  contratti
          collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la
          stipula  del  contratto  di   solidarieta'.   Il   predetto
          trattamento di  integrazione  salariale,  che  grava  sulla
          contabilita' separata dei  trattamenti  straordinari  della
          Cassa  integrazione  guadagni,  viene  corrisposto  per  un
          periodo  non  superiore  a  ventiquattro  mesi  ed  il  suo
          ammontare  e'  ridotto  in  corrispondenza   di   eventuali
          successivi  aumenti  retributivi  intervenuti  in  sede  di
          contrattazione aziendale. 
              3. 
              4.  Il  periodo  per  il  quale  viene  corrisposto  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
          comma 2, e' riconosciuto utile di  ufficio  ai  fini  della
          acquisizione del diritto, della determinazione della misura
          della  pensione  e  del  conseguimento  di  supplemento  di
          pensione   da   liquidarsi   a   carico   della    gestione
          pensionistica cui sono iscritti i  lavoratori  interessati.
          Il contributo figurativo e'  a  carico  della  contabilita'
          separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni  ed
          e' commisurato al trattamento retributivo perso  a  seguito
          della riduzione di orario. 
              5.  Ai  fini  della  determinazione  delle   quote   di
          accantonamento relative al  trattamento  di  fine  rapporto
          trovano applicazione le disposizioni di cui al comma  terzo
          dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di
          accantonamento relative alla retribuzione persa  a  seguito
          della riduzione dell'orario di lavoro sono a  carico  della
          cassa integrazione guadagni. 
              6. Per quanto non previsto dal  presente  articolo,  al
          trattamento di  integrazione  salariale  di  cui  ai  commi
          precedenti  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni della  legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  5
          ottobre 2004, n. 249  (Interventi  urgenti  in  materia  di
          politiche  del   lavoro   e   sociali),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291: 
              «Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
          a carico del Fondo per l'occupazione  di  cui  all'art.  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236 , nel caso di cessazione dell'attivita'  dell'intera
          azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di  uno  o  piu'
          stabilimenti o parte di essi, il trattamento  straordinario
          di integrazione salariale per crisi aziendale  puo'  essere
          prorogato,  sulla  base  di  specifici  accordi   in   sede
          governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso  di
          programmi, che comprendono la  formazione  ove  necessaria,
          finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti  nei
          primi dodici mesi il concreto avvio del piano  di  gestione
          delle eccedenze occupazionali. A tale  finalita'  il  Fondo
          per l'occupazione e' integrato di 63 milioni  di  euro  per
          l'anno  2004.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
          corrispondente riduzione degli  stanziamenti  iscritti,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2004-2006,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2. All'art. 3, comma 137, quarto periodo,  della  legge
          24  dicembre  2003,  n.  350  ,  le  parole:  "nel   limite
          complessivo  di  spesa  di  310  milioni  di   euro"   sono
          sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di spesa
          di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il 31  dicembre
          2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005". 
              3. 
              3-bis. Ai lavoratori che hanno  percepito  l'indennita'
          pari al trattamento di integrazione salariale, concessa  ai
          sensi dell'art. 46 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  e
          successive modificazioni,  sono  accreditati  i  contributi
          figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi
          di fruizione della indennita' stessa.  Al  relativo  onere,
          valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo
          per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma   7,   del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2004, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero della difesa. 
              3-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
          provvede  al  monitoraggio  dell'attuazione  del   presente
          articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter,
          comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
          modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati   da
          apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
          dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge  n.  468
          del 1978. 
              3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  1  del  citato
          decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano le  note  all'art.
          2. 
              - Per il testo dell'art.  2,  comma  65,  della  citata
          legge n. 92 si vedano le note all'art. 2. 
              - Si riporta l'art. 2-bis, comma 1,  del  decreto-legge
          31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2015, n.  11  (Proroga  di  termini
          previsti da disposizioni legislative): 
              «Art.  2-bis  (Proroga  di  interventi  in  materia  di
          contratti  di  solidarieta').  -  1.  L'intervento  di  cui
          all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50
          milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di
          integrazione   salariale   relativo   ai    contratti    di
          solidarieta' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984,  n.  863,  e  successive  modificazioni,  e'
          aumentato nella misura del 10 per cento della  retribuzione
          persa a seguito della riduzione di orario.  Le  risorse  di
          cui al primo periodo sono destinate in via  prioritaria  ai
          trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti  di
          solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al  relativo  onere,
          pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015,  si  provvede  a
          valere sulle risorse del Fondo sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'art. 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  107  della  citata
          legge n. 190 del 2014, si vedano le note all'art. 2. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre
          2014, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di  riforma
          degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il  lavoro  e
          delle politiche attive,  nonche'  in  materia  di  riordino
          della disciplina dei rapporti di  lavoro  e  dell'attivita'
          ispettiva e di tutela e  conciliazione  delle  esigenze  di
          cura, di vita e di lavoro.): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a)  con  riferimento  agli  strumenti  di  tutela  in
          costanza di rapporto di lavoro: 
              1)  impossibilita'  di  autorizzare   le   integrazioni
          salariali in caso di  cessazione  definitiva  di  attivita'
          aziendale o di un ramo di essa; 
              2)   semplificazione   delle   procedure   burocratiche
          attraverso  l'incentivazione  di  strumenti  telematici   e
          digitali, considerando anche la possibilita' di  introdurre
          meccanismi   standardizzati   a   livello   nazionale    di
          concessione dei trattamenti prevedendo strumenti  certi  ed
          esigibili; 
              3)  necessita'  di  regolare   l'accesso   alla   cassa
          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle
          possibilita'  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di
          lavoro, eventualmente destinando una  parte  delle  risorse
          attribuite alla cassa integrazione a favore  dei  contratti
          di solidarieta'; 
              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al
          numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel  periodo  di
          intervento della cassa integrazione  guadagni  ordinaria  e
          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e
          individuazione  dei  meccanismi  di  incentivazione   della
          rotazione; 
              5) previsione  di  una  maggiore  compartecipazione  da
          parte delle imprese utilizzatrici; 
              6)  riduzione  degli  oneri  contributivi  ordinari   e
          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  settori  in  funzione
          dell'utilizzo effettivo; 
              7) revisione dell'ambito di  applicazione  della  cassa
          integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
          di solidarieta' di cui all'art. 3  della  legge  28  giugno
          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei
          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l'introduzione   di
          meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione
          della possibilita' di destinare gli eventuali  risparmi  di
          spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          alla presente lettera al finanziamento  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
              8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
          di  funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con
          particolare riferimento all'art.  2  del  decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
          dei contratti di solidarieta' di cui all'art. 5, commi 5  e
          8, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
                b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso
          di disoccupazione involontaria: 
              1)   rimodulazione   dell'Assicurazione   sociale   per
          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina
          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  trattamenti  brevi,
          rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
          contributiva del lavoratore; 
              2) incremento della durata massima per i lavoratori con
          carriere contributive piu' rilevanti; 
              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione
          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al  suo
          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e
          sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti  di
          sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle  modalita'
          di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
          prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,  un
          periodo  almeno  biennale  di  sperimentazione  a   risorse
          definite; 
              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla
          contribuzione figurativa; 
              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
          di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di   copertura
          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  in   disoccupazione
          involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, con  previsione  di
          obblighi di partecipazione alle iniziative  di  attivazione
          proposte dai servizi competenti; 
              6) eliminazione  dello  stato  di  disoccupazione  come
          requisito   per   l'accesso   a   servizi   di    carattere
          assistenziale; 
              c)  attivazione   del   soggetto   beneficiario   degli
          ammortizzatori sociali di cui alle  lettere  a)  e  b)  con
          meccanismi e interventi che incentivino la  ricerca  attiva
          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  comma  4,
          lettera v); 
              d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b)
          possa consistere anche nello  svolgimento  di  attivita'  a
          beneficio delle comunita' locali,  con  modalita'  che  non
          determinino aspettative di accesso agevolato alla  pubblica
          amministrazione; 
              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative
          modalita'  di  applicazione,  in  funzione  della  migliore
          effettivita', secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei
          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al
          reddito  che  non  si  rende  disponibile  ad   una   nuova
          occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
          beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d).». 
              - Si riporta l'art.  3,  comma  3-septies,  del  citato
          decreto-legge n. 192 del 2014: 
              «Art. 3 (Proroga di  termini  in  materia  di  sviluppo
          economico). - 3-septies. La misura di cui all'art. 1, comma
          110, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e'  confermata
          per l'anno 2015 e il relativo limite massimo  di  spesa  e'
          incrementato di 55 milioni di euro. L'onere  derivante  dal
          periodo precedente e' posto a carico del Fondo sociale  per
          occupazione e formazione, di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2».