Art. 6 
 
                  Razionalizzazione delle procedure 
                       di pagamento dell'INPS 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  il  comma
302 e' sostituito dal seguente: 
  «302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di  razionalizzare  e
uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il  giorno  successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A  decorrere
dall'anno 2017, detti pagamenti sono  effettuati  il  secondo  giorno
bancabile di ciascun mese.». 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  1,  valutati  in
0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di  euro  per
l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per  l'anno  2017,  in  18,546
milioni di euro per l'anno  2018  e  in  26,734  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019 si provvede: 
    a) quanto a 0,971 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  6,117
milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per  l'anno
2017, a 13,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018
((attraverso i risparmi di  spesa  derivanti  dalla  riduzione  delle
commissioni)) corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane
Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche; 
    b) quanto a 4,846 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  a  13,034
milioni  di  euro  annui  a   decorrere   dall'anno   2019   mediante
l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma
306, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190.  In  relazione  a  detto
maggiore  versamento,   l'INPS   consegue   corrispondenti   risparmi
attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle  proprie
spese. 
  ((3. L'INPS provvede annualmente al  riversamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti
a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a). 
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2  del  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma  2,  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  provvede  con  proprio  decreto  a
rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla
lettera b)  del  predetto  comma  2,  nella  misura  necessaria  alla
copertura   del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'    di
monitoraggio. 
  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis. 
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo 1, comma 306, della citata  legge
          190 del 2014: 
              «306.  L'INPS  rende  indisponibile  l'importo  di   50
          milioni di euro delle  entrate  per  interessi  attivi,  al
          netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione
          di prestazioni creditizie agli iscritti  alla  gestione  di
          cui all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e procede al  riversamento  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato.». 
              - Si riporta  l'art.  17,  comma  12,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».