IL MINISTERO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTERO DELLA DIFESA 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,   ed   in
particolare l'art. 26 recante "Misure urgenti per  la  valorizzazione
degli immobili pubblici inutilizzati"; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 26 del  citato  decreto
legge a mente del quale il Ministero dell'economia e delle finanze  e
l'Agenzia del demanio, nonche' il Ministero della difesa,  quando  le
operazioni previste dal citato articolo comprendono immobili  in  uso
al  Ministero  della  difesa  e  non  piu'   utili   alle   finalita'
istituzionali di quest'ultimo,  effettuano  la  prima  individuazione
degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del citato decreto legge; 
  Considerato che sono esclusi dall'applicazione del citato  art.  26
gli immobili per i quali e' stata accolta la domanda di trasferimento
di cui all'art. 56-bis del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i
quali si continua ad applicare la disciplina  ivi  prevista  fino  al
trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia; 
  Visto  il  decreto  prot.  n.2014/32762  adottato   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze di  concerto  con  il  Ministero  della
difesa il 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  4
del 7 gennaio 2015, volto ad operare una prima  individuazione  degli
immobili di  proprieta'  dello  Stato,  compresi  quelli  in  uso  al
Ministero della difesa e non piu' utili alle finalita'  istituzionali
del medesimo, ai sensi dell'art. 26 del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge  11  novembre
2014, n. 164; 
  Attesi gli esiti dell'attivita' di ricognizione posta in essere dal
Ministero della difesa, relativamente agli immobili  allo  stesso  in
uso e non piu' necessari per lo svolgimento delle  proprie  finalita'
istituzionali, che ha  portato  all'individuazione  di  un  ulteriore
portafoglio immobiliare avente le caratteristiche idonee a soddisfare
le finalita' di valorizzazione previste dal citato art. 26; 
  Ritenuto  di  doversi  procedere  con  urgenza  all'emanazione  del
provvedimento di cui al comma 2 del citato art. 26; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge  11  novembre
2014, n. 164, sono individuati  nell'allegato  "A",  che  costituisce
parte integrante del presente decreto,  gli  immobili  di  proprieta'
dello Stato in uso al Ministero della difesa e non piu' utili per  le
finalita' istituzionali dello stesso. 
  2. Gli immobili di cui al presente decreto ancora  in  consegna  al
Ministero della difesa sono retrocessi all'Agenzia del demanio  entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente decreto, per essere
assoggettati alle procedure di cui all'art. 26.