Il presente provvedimento modifica la disciplina adottata con  il
«Provvedimento  recante  disposizioni   attuative   per   la   tenuta
dell'archivio unico informatico e per le  modalita'  semplificate  di
registrazione  di  cui  all'art.  37,  commi  7  e  8,  del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231»  e  il  «Provvedimento  recante
disposizioni  attuative  in  materia  di  adeguata   verifica   della
clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231» emanati dalla Banca d'Italia in data 3  aprile
2013. 
    Le modifiche apportate riguardano  gli  obblighi  antiriciclaggio
applicabili nell'ambito  delle  operazioni  di  cessioni  di  crediti
commerciali; si chiarisce, altresi', che il collocamento  diretto  di
fondi da parte di una SGR  rientra  nei  rapporti  da  trattare  come
«continuativi». 
    Il provvedimento tiene conto dei  commenti  ricevuti  durante  la
fase di consultazione pubblica; un documento di analisi e valutazione
delle osservazioni ricevute e' pubblicato contestualmente al presente
provvedimento. 
    Sulle modifiche apportate sono stati ottenuti i  prescritti  atti
di assenso della Consob, dell'Ivass  e  dell'Unita'  di  informazione
finanziaria. 
    Per  comodita'  di  consultazione,  i  due  provvedimenti,   come
modificati, sono ripubblicati in versione integrale sul sito internet
della Banca d'Italia. 
    Il presente provvedimento sara'  pubblicato,  come  di  consueto,
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sul  sito
internet www.bancaditalia.it