Allegato 1. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Nel «Glossario», alla lettera c), dopo la parola «destinatari» e' aggiunta la seguente nota: (1) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle societa' cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito). 2. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalita' semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. All'art. 1, comma 1, lettera r), dopo la parola «destinatari» e' aggiunta la seguente nota: (1) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle disposizioni del presente provvedimento, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle societa' cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito). All'art. 3, comma 2, lettera c), il quinto alinea e' sostituito come segue: la prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF e del servizio di commercializzazione di quote di OICR propri o gestiti da terzi di cui all'art. 33 del TUF. All'art. 3, comma 4, l'ultimo alinea e' eliminato.