(Allegato)
                                                             Allegato 
    1. Modifiche al provvedimento recante disposizioni  attuative  in
materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi  dell'art.  7,
comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
    Nel «Glossario», alla lettera c), dopo la parola «destinatari» e'
aggiunta la seguente nota:  (1)  Nelle  operazioni  di  cessione  dei
crediti, quando i  crediti  ceduti  hanno  origine  da  rapporti  non
soggetti alle disposizioni del  presente  provvedimento,  i  debitori
ceduti non  sono  considerati  clienti,  nemmeno  occasionali,  delle
societa' cessionarie. Il debitore ceduto  acquista  la  qualifica  di
cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo
tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in  forma
di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non  sia  a  titolo
gratuito). 
    2. Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative  per
la  tenuta  dell'archivio  unico  informatico  e  per  le   modalita'
semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7  e  8,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
    All'art. 1, comma 1, lettera r), dopo la parola «destinatari»  e'
aggiunta la seguente nota:  (1)  Nelle  operazioni  di  cessione  dei
crediti, quando i  crediti  ceduti  hanno  origine  da  rapporti  non
soggetti alle disposizioni del  presente  provvedimento,  i  debitori
ceduti non  sono  considerati  clienti,  nemmeno  occasionali,  delle
societa' cessionarie. Il debitore ceduto  acquista  la  qualifica  di
cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo
tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in  forma
di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non  sia  a  titolo
gratuito). 
    All'art. 3, comma 2, lettera c), il quinto alinea  e'  sostituito
come segue:  la  prestazione  dei  servizi  di  investimento  di  cui
all'art. 1, comma 5, del TUF e del servizio di commercializzazione di
quote di OICR propri o gestiti da terzi di cui all'art. 33 del TUF. 
    All'art. 3, comma 4, l'ultimo alinea e' eliminato.