Art. 6 
 
 
                         Piani di diffusione 
 
  1.  In  conformita'  con  quanto  previsto  dal   dPCM   26/3/2008,
l'applicazione e la messa a  regime,  presso  le  singole  regioni  e
province autonome, delle disposizioni di cui al presente documento e'
definita attraverso accordi specifici tra il Ministero  dell'economia
e delle finanze, il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e
le singole regioni e  province  autonome,  da  concludersi  entro  30
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenuto conto
degli eventuali progetti  regionali  gia'  esistenti,  conformi  alle
modalita' di trasmissione telematica di cui al presente decreto. 
  2. La valutazione di conformita' degli eventuali progetti regionali
e delle province autonome gia' esistenti di  cui  al  comma  1  viene
effettuata, a fronte di specifica richiesta regionale, da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e
l'Agenzia delle entrate. 
  3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326 e ai  sensi  del  dPCM  26/3/2008,  il  Ministero  della
salute, le regioni e le province autonome e la Federazione  Nazionale
degli Ordini dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri,  per  gli
aspetti di propria competenza, trasmettono al Sistema TS, secondo  le
modalita' di cui  all'allegato  disciplinare  tecnico  (Allegato  A),
l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici,  ai  fini
della relativa abilitazione ai servizi telematici del Sistema TS  per
le finalita' di cui al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 luglio 2015 
 
                                   Il Ragioniere generale dello Stato 
                                                 Franco