Art. 10 Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati 1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non e' pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m. 2. I documenti informatici allegati, per i quali e' ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalita' Fax); b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. 3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico e' di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima e' necessario suddividerlo in piu' file.