Art. 10 
 
 
Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati 
 
  1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma  di  documento
informatico rispettano i seguenti requisiti: 
    a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; 
    b)  sono  privi  di  elementi  attivi,  tra  cui  macro  e  campi
variabili; 
    c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software
senza restrizioni per le operazioni di selezione e  copia  di  parti;
non e' pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico
di documento analogico; 
    d) sono sottoscritti con firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome  file
libero > .pdf.p7m. 
  2. I documenti informatici allegati, per  i  quali  e'  ammessa  la
scansione in formato immagine di documenti  analogici,  rispettano  i
seguenti requisiti: 
    a) sono in formato PDF/A-1a  o  PDF/A-1b,  oppure  TIFF  con  una
risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e  compressione
CCITT Group IV (modalita' Fax); 
    b)  sono  privi  di  elementi  attivi,  tra  cui  macro  e  campi
variabili; 
    c) sono sottoscritti con firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale. 
  3. La dimensione  massima  consentita  di  ogni  singolo  documento
informatico e' di 5 MB.  Qualora  il  documento  sia  superiore  alla
dimensione massima e' necessario suddividerlo in piu' file.