Art. 11 Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12 del regolamento) 1. Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale. 2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti: a) fogli formato massimo A4; b) fogli liberi da rilegatura; c) fogli numerati. 3. Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo di cui all'art. 12 in forma di documento informatico e descritti con i seguenti dati: a) numero di Registro Generale; b) progressivo dell'allegato; c) indicazione della parte che ha depositato il documento; d) data del deposito.