Art. 11 
 
 
            Deposito di atti e documenti non informatici 
                      (art. 12 del regolamento) 
 
  1. Gli atti  e  documenti  depositati  in  formato  analogico  sono
acquisiti dalla segreteria della Commissione  tributaria,  registrati
tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai  sensi  dell'art.  53
del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12,  previa
scansione nel formato PDF/A-1a  o  PDF/A-1b,  in  bianco  e  nero,  e
sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale. 
  2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono  rispettare
i seguenti requisiti: 
    a) fogli formato massimo A4; 
    b) fogli liberi da rilegatura; 
    c) fogli numerati. 
  3. Gli atti e i documenti  depositati  in  formato  analogico  sono
identificati nel fascicolo di cui all'art. 12 in forma  di  documento
informatico e descritti con i seguenti dati: 
    a) numero di Registro Generale; 
    b) progressivo dell'allegato; 
    c) indicazione della parte che ha depositato il documento; 
    d) data del deposito.