Art. 12 Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento) 1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento. 2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico. 3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ai soggetti abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5, sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilita' e integrita' per anni 5 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato (identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale); c) la data e l'ora dell'accesso. 4. La gestione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute nell'art. 41 del CAD. 5. La conservazione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CAD.