Art. 12 
 
 
           Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento) 
 
  1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti,  i  documenti,  gli
allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di
sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento. 
  2. Il fascicolo informatico contiene anche le  copie  per  immagine
degli atti e documenti, quando siano  stati  depositati  su  supporto
analogico. 
  3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ai
soggetti abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5, sono  registrate  e
conservate con caratteristiche di inalterabilita'  e  integrita'  per
anni 5 dalla data di passaggio in giudicato  della  sentenza,  in  un
apposito file di log che contiene le seguenti informazioni: 
    a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; 
    b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato
(identificativo   di   registrazione   del   documento    informatico
nell'ambito del Sistema documentale); 
    c) la data e l'ora dell'accesso. 
  4.  La  gestione  del  fascicolo  informatico  avviene  secondo  le
disposizioni contenute nell'art. 41 del CAD. 
  5. La conservazione del fascicolo informatico  avviene  secondo  le
disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CAD.