Art. 13 
 
 
                 Pagamenti (art. 19 del regolamento) 
 
  1. Il pagamento del contributo unificato tributario e  degli  altri
diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  2. A decorrere dalla data che verra' pubblicata sul  Portale  della
Giustizia Tributaria, il  pagamento  con  modalita'  telematiche  del
contributo unificato tributario e degli  altri  diritti  e  spese  di
giustizia, e' effettuato con le modalita' previste  dall'art.  5  del
CAD e dall'art. 1, comma 599,  della  legge  27  dicembre  2013,  nel
rispetto  delle  "Linee  guida  per  l'effettuazione  dei   pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale. 
  3. Nel caso di pagamento  eseguito  in  modalita'  non  telematica,
l'attestazione di pagamento del  contributo  unificato  tributario  e
degli altri diritti e spese di giustizia e'  costituita  dalla  copia
informatica  dell'originale  analogico,  ottenuta  per  scansione   e
sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.