Art. 13 Pagamenti (art. 19 del regolamento) 1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. A decorrere dalla data che verra' pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalita' telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, e' effettuato con le modalita' previste dall'art. 5 del CAD e dall'art. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, nel rispetto delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale. 3. Nel caso di pagamento eseguito in modalita' non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia e' costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.