Art. 16 
 
 
   Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie 
 
  1. Le presenti disposizioni  si  applicano  agli  atti  processuali
relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo  giorno  del  mese
successivo al decorso del termine di novanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  da   depositare   presso   le
Commissioni tributarie provinciali e regionali  dell'Umbria  e  della
Toscana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2015 
 
                                   Il direttore generale: Lapecorella