Art. 5 Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento) 1. Il S.I.Gi.T. e' un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalita' (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali. 2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari. 3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi telematici, utilizza un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. 5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet attraverso una connessione su canali sicuri. 6. Il S.I.Gi.T. controlla: a) l'identificabilita' dell'autore e l'integrita' di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale; b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus; c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10. 7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale. 8. Il S.I.Gi.T. garantisce l'identificabilita' dell'autore, l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita' degli atti e dei documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico. 9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013. 10. Il S.I.Gi.T non garantisce l'identificabilita' dell'autore, l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita' degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano difformi da quelli indicati al comma 9.