Art. 5 
 
 
           Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento) 
 
  1. Il S.I.Gi.T.  e'  un  servizio  erogato  attraverso  il  Sistema
Informativo della Fiscalita'  (SIF)  e  si  avvale,  pertanto,  delle
medesime  infrastrutture,  regole  di  governo,  di  sicurezza  e  di
protezione dei dati personali. 
  2.  Il  S.I.Gi.T.  assicura  ai  soggetti  abilitati   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo  precedente  la  trasmissione  degli
atti e dei documenti informatici, la formazione  e  la  consultazione
del fascicolo  e  l'acquisizione  delle  informazioni  riguardanti  i
giudizi tributari. 
  3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli  atti  e  dei
documenti   informatici,   attraverso   l'invio   di   una   ricevuta
all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 
  4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi  telematici,  utilizza  un
sistema di riferimento temporale basato  sulla  scala  di  tempo  UTC
(IEN),  con  una  differenza  non  superiore  ad  un  minuto   primo,
determinata ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. 
  5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet  attraverso
una connessione su canali sicuri. 
  6. Il S.I.Gi.T. controlla: 
    a)  l'identificabilita'  dell'autore  e  l'integrita'   di   ogni
documento informatico ricevuto, attraverso la  verifica  della  firma
elettronica qualificata o firma digitale; 
    b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando  un  adeguato
sistema antivirus; 
    c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10. 
  7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato  una
ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero  di
registro generale. 
  8.  Il  S.I.Gi.T.   garantisce   l'identificabilita'   dell'autore,
l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita'  degli  atti  e  dei
documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art.  10  e
acquisiti  attraverso  la  registrazione  degli  stessi  nel  Sistema
documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico. 
  9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti  e  dei
documenti  informatici  nei  formati  diversi  da   quelli   previsti
dall'art. 10 e indicati nel Manuale di  gestione  adottato  ai  sensi
dell'art. 5 delle Regole tecniche per il  protocollo  informatico  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre
2013. 
  10. Il S.I.Gi.T  non  garantisce  l'identificabilita'  dell'autore,
l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita'  degli  atti  e  dei
documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10
e la registrazione  dei  predetti  atti  e  documenti  che  risultano
difformi da quelli indicati al comma 9.