Art. 9 
 
 
        Trasmissione degli atti successivi alla costituzione 
                in giudizio (art. 11 del regolamento) 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'art. 2,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre  2013,  n.
163, la trasmissione  degli  atti  successivi  alla  costituzione  in
giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del  ricorrente  che  del
resistente, e' effettuata con le medesime modalita' di  cui  all'art.
8. 
  2.  Per  l'individuazione  della  controversia  di  riferimento  e'
necessario indicare il  numero  di  Registro  Generale  assegnato  al
ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta  di
accettazione di cui all'art. 5, comma 3.