Art. 9 Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento) 1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163, la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del resistente, e' effettuata con le medesime modalita' di cui all'art. 8. 2. Per l'individuazione della controversia di riferimento e' necessario indicare il numero di Registro Generale assegnato al ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta di accettazione di cui all'art. 5, comma 3.