IL DIRETTORE GENERALE 
    per la Promozione della qualita' Agroalimentare e dell'Ippica 
 
  Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure
riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del   disciplinare   dovuto
all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie
e  fitosanitarie   obbligatorie   o   motivate   calamita'   naturali
sfavorevoli o da  condizioni  metereologi  sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
legge n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale e'  stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine  protetta  «Pomodoro
S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»; 
  Visto il provvedimento della regione Campania - Dipartimento  della
Salute e delle Risorse Naturali n. 216 del 27  luglio  2015,  che  ha
ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata agraria 2015 di
anticipare al 27 luglio la raccolta dei pomodori della DOP  «Pomodoro
S.  Marzano  dell'Agro  Sarnese-Nocerino»  a  causa   di   condizioni
metereologiche sfavorevoli; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento
della regione  Campania  emerge  con  chiarezza  che  le  particolari
condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno  prodotto  un
anticipo della fase di  maturazione  dei  frutti  di  destinati  alla
produzione    della    DOP    «Pomodoro    S.    Marzano    dell'Agro
Sarnese-Nocerino»; 
  Considerato  che  il  disciplinare  di  produzione  all'articolo  4
prevede l'inizio della raccolta compresa tra il 30 luglio  ed  il  30
settembre e che il mantenimento di questa data,  nell'annata  agraria
2015,  comprometterebbe  la  qualita'  dei  frutti  alterando  sia  i
parametri chimico fisici  che  organolettici,  comportando  un  grave
danno economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Pomodoro S.  Marzano  dell'Agro
Sarnese-Nocerino», ai sensi  del  citato  art.  53  paragrafo  3  del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3  del  Regolamento
Delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  «Pomodoro  S.   Marzano
dell'Agro  Sarnese-Nocerino»  attualmente   vigente,   affinche'   le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro  Sarnese-Nocerino»
registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in  forza
al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Pomodoro S. Marzano  dell'Agro  Sarnese-Nocerino»  e'  temporanea  e
riguarda esclusivamente l'annata di raccolta 2015 a  decorrere  dalla
data di pubblicazione della stessa sul sito  internet  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    Roma, 27 luglio 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto