Art. 2 
 
 
                Adeguata verifica in materia fiscale 
 
  1. Le RIFI effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di
adeguata  verifica  in  materia   fiscale   («due   diligence»)   per
l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di
comunicazione e  di  pagamenti  corrisposti  a  NPFI,  applicando  le
definizioni, le procedure, le eccezioni  e  i  termini  indicati  nel
presente  decreto  nonche'  nell'Allegato  I.  Le  procedure  di  due
diligence sono condotte sui conti di persone fisiche  e  di  entita',
preesistenti  e  nuovi,  cosi'  come  definiti  nella   sezione   I.A
dell'Allegato I.