Art. 2 Adeguata verifica in materia fiscale 1. Le RIFI effettuano per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale («due diligence») per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti corrisposti a NPFI, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel presente decreto nonche' nell'Allegato I. Le procedure di due diligence sono condotte sui conti di persone fisiche e di entita', preesistenti e nuovi, cosi' come definiti nella sezione I.A dell'Allegato I.