Art. 8 Fornitori terzi di servizi e sistema di sponsorizzazione 1. Ai fini di adempiere gli obblighi di due diligence di cui all'art. 2, di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all'art. 3, le RIFI possono ricorrere a fornitori terzi di servizi secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilita' della RIFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi: a) nell'ambito dei controlli effettuati dalle Autorita' competenti sul corretto adempimento degli obblighi previsti dall'IGA Italia, le RIFI forniscono copia dei documenti e delle informazioni acquisite dai fornitori terzi di servizi; b) le RIFI non possono ritenere valido lo status del titolare del conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove sappiano o abbiano ragione di sapere che tale status e' inaffidabile o errato. 2. Ai fini di adempiere gli obblighi di due diligence di cui all'art. 2, di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5, di applicazione del prelievo alla fonte e di comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all'art. 3, le RIFI possono ricorrere a una entita' sponsor secondo le disposizioni di cui alle seguenti lettere, ferma restando la responsabilita' della RIFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi: a) le RIFI sponsorizzate sono entita' di investimento diverse da un qualified intermediary, una withholding foreign partnership, un withholding foreign trust, come definiti nelle pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense; b) l'entita' sponsor deve: i) stipulare un accordo con una o piu' RIFI con il quale accetta di adempiere gli obblighi di cui al presente comma posti in capo alle RIFI; ii) registrarsi presso l'IRS come entita' sponsor; iii) registrare presso l'IRS ciascuna RIFI sponsorizzata entro il termine previsto dai pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, ovvero, entro la data di avvio del rapporto di sponsorizzazione, se successiva; iv) non aver ricevuto una revoca della qualifica di entita' sponsor; v) identificare ciascuna RIFI sponsorizzata nell'ambito delle comunicazioni di cui all'art. 5. 3. Quando un'entita' sponsor agisce per una o piu' RIFI sponsorizzate, la qualifica del conto finanziario tra i conti preesistenti e i nuovi conti, come tali termini sono definiti nella sezione I.A dell'Allegato I, puo' essere effettuata con riferimento alla circostanza che tale conto sia preesistente o nuovo per l'entita' sponsor e non per l'istituzione finanziaria sponsorizzata.