Art. 8 
 
 
      Fornitori terzi di servizi e sistema di sponsorizzazione 
 
  1. Ai fini di adempiere  gli  obblighi  di  due  diligence  di  cui
all'art.  2,  di  comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  di  cui
all'art.  5,  di  applicazione  del  prelievo   alla   fonte   e   di
comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all'art. 3, le  RIFI
possono  ricorrere  a  fornitori  terzi   di   servizi   secondo   le
disposizioni  di  cui  alle  seguenti  lettere,  ferma  restando   la
responsabilita' della RIFI per il corretto assolvimento dei  suddetti
obblighi: 
  a) nell'ambito dei controlli effettuati dalle Autorita'  competenti
sul corretto adempimento degli obblighi previsti dall'IGA Italia,  le
RIFI forniscono copia dei documenti e  delle  informazioni  acquisite
dai fornitori terzi di servizi; 
  b) le RIFI non possono ritenere valido lo status del  titolare  del
conto determinato dal fornitore terzo di servizi laddove  sappiano  o
abbiano ragione di sapere che tale status e' inaffidabile o errato. 
  2. Ai fini di adempiere  gli  obblighi  di  due  diligence  di  cui
all'art.  2,  di  comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  di  cui
all'art.  5,  di  applicazione  del  prelievo   alla   fonte   e   di
comunicazione tra istituzioni finanziarie di cui all'art. 3, le  RIFI
possono ricorrere a una entita' sponsor secondo  le  disposizioni  di
cui alle seguenti lettere, ferma restando  la  responsabilita'  della
RIFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi: 
  a) le RIFI sponsorizzate sono entita' di investimento diverse da un
qualified  intermediary,  una  withholding  foreign  partnership,  un
withholding   foreign   trust,   come   definiti   nelle   pertinenti
disposizioni del Tesoro statunitense; 
  b) l'entita' sponsor deve: 
  i) stipulare un accordo con una o piu' RIFI con il quale accetta di
adempiere gli obblighi di cui al presente comma posti  in  capo  alle
RIFI; 
  ii) registrarsi presso l'IRS come entita' sponsor; 
  iii) registrare presso l'IRS ciascuna RIFI sponsorizzata  entro  il
termine previsto dai pertinenti regolamenti del Tesoro  statunitense,
ovvero, entro la data di avvio del rapporto di  sponsorizzazione,  se
successiva; 
  iv) non  aver  ricevuto  una  revoca  della  qualifica  di  entita'
sponsor; 
  v)  identificare  ciascuna  RIFI  sponsorizzata  nell'ambito  delle
comunicazioni di cui all'art. 5. 
  3.  Quando  un'entita'  sponsor  agisce  per  una   o   piu'   RIFI
sponsorizzate,  la  qualifica  del  conto  finanziario  tra  i  conti
preesistenti e i nuovi conti, come tali termini sono  definiti  nella
sezione I.A dell'Allegato I, puo' essere effettuata  con  riferimento
alla  circostanza  che  tale  conto  sia  preesistente  o  nuovo  per
l'entita' sponsor e non per l'istituzione finanziaria sponsorizzata.