Art. 6 
 
 
                Termini e modalita' di presentazione 
 
  1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle
iniziative di cui all'art. 2  devono  pervenire  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, pena l'esclusione,  entro,
e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di  ogni  anno,  in  duplice
copia, all'indirizzo indicato all'allegato B) del  presente  decreto.
Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo  il  termine
per la presentazione delle istanze e' prorogato al primo giorno utile
lavorativo. Le istanze devono, pena l'esclusione, essere compilate  e
presentate secondo i termini e le condizioni di cui  all'allegato  B)
del presente decreto. 
  2. Ogni soggetto proponente presenta un'unica istanza.