Art. 2 
 
  1. Nelle  more  dell'attuazione  nell'ordinamento  nazionale  degli
Emendamenti Manila 2010 alla Convenzione STCW'78, i commi 1,  2  e  3
dell'articolo 3 del decreto 1° febbraio 2012, n. 38  sono  sostituiti
dai seguenti: 
    «1. La verifica della conoscenza della legislazione  italiana  e'
effettuata mediante un esame, in lingua italiana o inglese  a  scelta
del candidato, avente carattere teorico/pratico, e  consiste  in  una
prova scritta ed una prova orale. 
    2. La prova scritta ha per oggetto la compilazione di un libro di
bordo ovvero di un atto amministrativo rientrante nei compiti che  il
Comandante svolge nelle sue funzioni di Ufficiale  di  stato  civile,
secondo il programma d'esame di  cui  all'allegato  A)  del  presente
decreto. 
    3. La prova orale consiste in un colloquio sulla conoscenza della
legislazione italiana del  settore  marittimo  secondo  il  programma
contenuto nell'allegato B) del presente decreto.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto 1° febbraio 2012, n.
38 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. La conoscenza della  lingua  italiana  per  le  finalita'
previste  dall'art.  292-bis  del   Codice   della   navigazione   e'
comprovata, nell'ambito della prova orale, mediante la verifica della
comprensione  degli  atti  di  cui  all'allegato  A)   del   presente
decreto.».