Art. 2 1. Nelle more dell'attuazione nell'ordinamento nazionale degli Emendamenti Manila 2010 alla Convenzione STCW'78, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto 1° febbraio 2012, n. 38 sono sostituiti dai seguenti: «1. La verifica della conoscenza della legislazione italiana e' effettuata mediante un esame, in lingua italiana o inglese a scelta del candidato, avente carattere teorico/pratico, e consiste in una prova scritta ed una prova orale. 2. La prova scritta ha per oggetto la compilazione di un libro di bordo ovvero di un atto amministrativo rientrante nei compiti che il Comandante svolge nelle sue funzioni di Ufficiale di stato civile, secondo il programma d'esame di cui all'allegato A) del presente decreto. 3. La prova orale consiste in un colloquio sulla conoscenza della legislazione italiana del settore marittimo secondo il programma contenuto nell'allegato B) del presente decreto.». 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto 1° febbraio 2012, n. 38 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La conoscenza della lingua italiana per le finalita' previste dall'art. 292-bis del Codice della navigazione e' comprovata, nell'ambito della prova orale, mediante la verifica della comprensione degli atti di cui all'allegato A) del presente decreto.».