IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                           di concerto con 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                                  e 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante "Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro e delle risorse finanziarie e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
recante "Interventi urgenti per il contrasto alla tensione  detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal  decreto-legge  25   marzo   2013,   n.   24,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal  decreto-legge
31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo, prevede il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari e, al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 5 del citato decreto-legge  che,  per  la
realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in  deroga
alle disposizioni vigenti relative al contenimento  della  spesa  del
personale, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
comprese quelle  che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
della  salute  acquisita  di  concerto  con  il   Ministro   per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato
da dedicare anche ai percorsi  terapeutico-riabilitativi  finalizzati
al  recupero  e  al  reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati
provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto  l'art.  3-ter,   comma   6,   terzo   periodo   del   citato
decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali  di
utilizzo  delle  risorse  stanziate  per  la   realizzazione   e   la
riconversione delle strutture destinate ad accogliere  le  persone  a
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia, prevedono, oltre  agli  interventi  strutturali,  attivita'
"volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei  percorsi
terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi  e
impegni  precisi  per  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte  le  persone  internate
per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda  la
sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie  locali  di  presa  in  carico  all'interno   di   progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto  alle
cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire  l'esecuzione  di
misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale  psichiatrico
giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia"; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu' volte citato decreto-legge che
"Al fine di concorrere alla copertura  degli  oneri  per  l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
comma 5 e dal terzo periodo del comma  6",  autorizza  la  spesa  nel
limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di
55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013; 
  Vista la  deliberazione  CIPE  n.  143  del  21  dicembre  2012  di
approvazione del riparto tra le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  un  importo  complessivo  pari  a  euro
38.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente  a  carico
del Fondo sanitario nazionale 2012; 
  Vista  la  deliberazione  CIPE  n.  15  dell'8   marzo   2013,   di
approvazione del riparto tra le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  un  importo  complessivo  pari  a  euro
55.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente  a  carico
del Fondo sanitario nazionale 2013; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  23  maggio  2013,  n.  57,  che,  nel
disporre la proroga al 1° aprile 2014 del  termine  per  la  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che  agli  oneri
conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e
di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del
decreto-legge n. 211 del  2013,  autorizzando  altresi'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio  decreto,  la
conseguente rideterminazione proporzionale al riparto  delle  risorse
finanziarie del Fondo sanitario  nazionale  2013,  pari  ad  euro  55
milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo  2014,  n.
55,  che  ridetermina  proporzionalmente  in  riduzione  gli  importi
assegnati alle regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano di cui alla delibera CIPE dell'8 marzo 2013,  per  un  valore
complessivamente pari a euro 4.500.000; 
  Preso atto che la deliberazione CIPE del 21 dicembre  2012  assegna
alla regione Lazio un importo pari a euro 3.677.421  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale  2012   e   che   la
deliberazione CIPE dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima Regione un
importo pari a euro 5.322.583 a valere sulle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale 2013, come rideterminato in  euro  4.887.099  dal
citato decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  27
dicembre 2013; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre
2013 che,  al  fine  di  agevolare  la  presentazione  dei  programmi
regionali e di valutarne la coerenza con  gli  obiettivi  individuati
dalle  disposizioni  normative,  fornisce  le  indicazioni   per   la
formulazione del programma degli interventi da realizzare; 
  Visto il decreto del Commissario ad acta  della  Regione  Lazio  n.
U00233 del 18 luglio 2014, di  approvazione  del  "Programma  per  la
realizzazione  di  interventi  per  il  superamento  degli   ospedali
psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 9 del 17 febbraio 2012,
art. 3-ter, comprensivo delle richieste di assunzione  in  deroga  di
personale qualificato  da  dedicare  anche  ai  percorsi  terapeutico
riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale  dei
pazienti  internati  provenienti  dagli  OPG",  come  modificato  dal
decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00055 dell'11
febbraio 2015, che recepisce le osservazioni formulate dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Commissario ad acta  della  Regione  Lazio  n.
U00081 del 25  febbraio  2015  recante  "Rettifica  del  decreto  del
Commissario  ad  acta  n.  U00055  dell'11  febbraio  2015   recante:
"Approvazione  del   programma   assistenziale   regionale   per   il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG), ai sensi della legge 17 febbraio 2012  n.  9,  art.
3-ter, e s.m.i., comprensivo delle richieste di assunzione in  deroga
di personale qualificato da dedicare anche ai percorsi  riabilitativi
finalizzati al recupero  e  al  reinserimento  sociale  dei  pazienti
internati  provenienti  dagli  OPG"  che  recepisce  le  osservazioni
formulate dal Ministero della salute; 
  Preso atto che  il  predetto  programma,  approvato  con  i  citati
decreti commissariali, prevede la realizzazione di  interventi  volti
a: 
    garantire il funzionamento delle Residenze per l'Esecuzione delle
Misure di Sicurezza (REMS)  mediante  l'assunzione  di  personale  in
deroga alla normativa nazionale  in  materia  di  contenimento  della
spesa di personale; 
    potenziare le sezioni psichiatriche  di  diagnosi  e  trattamento
presso le strutture penitenziarie; 
    potenziare i servizi territoriali per la salute mentale; 
    provvedere  alla  formazione  del  personale   e   garantire   il
funzionamento delle REMS; 
    garantire il monitoraggio e la  gestione  dei  dati  relativi  ai
soggetti con misura di sicurezza; 
  Considerato che il predetto  programma  risulta  coerente  con  gli
indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota prot. 27635 del
29 ottobre  2013,  come  risulta  dall'attestazione  riportata  nella
scheda di cui all'allegato 1 al presente  decreto,  sottoscritta  dal
Direttore   dell'Ufficio   II   della   Direzione   generale    della
programmazione sanitaria e  dal  dirigente  psicologo  designato  dal
Direttore della Direzione generale della prevenzione; 
  Preso atto che il medesimo programma prevede,  per  lo  svolgimento
delle attivita' ivi descritte, l'assunzione in deroga  del  personale
indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il programma adottato dal Commissario ad acta della
Regione Lazio con decreto n. U00233 del 18 luglio  2014,  concernente
"Programma per la realizzazione  di  interventi  per  il  superamento
degli ospedali psichiatrici  giudiziari,  ai  sensi  della  legge  17
febbraio 2012, n. 9,  art.  3-ter,  comprensivo  delle  richieste  di
assunzione in deroga di personale qualificato da  dedicare  anche  ai
percorsi terapeutico  riabilitativi  finalizzati  al  recupero  e  al
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli  OPG",
come modificato dal decreto del Commissario ad acta n. U00055 dell'11
febbraio 2015 e dal decreto del Commissario ad acta n. U00081 del  25
febbraio 2015, che prevede la  realizzazione  di  interventi  per  un
importo complessivo di euro 3.677.421, a valere sull'annualita' 2012,
e di euro 4.887.099, a valere sull'annualita' 2013, come  specificati
nella scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  E'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma   5   del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2012,  n.  9  e  successive
modificazioni,  l'assunzione  in  deroga   del   personale   indicato
nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti Organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan