Art. 10 
 
 
                       Restituzione dell'aiuto 
 
  1. La mancata realizzazione del progetto entro  la  data  approvata
comporta la revoca dell'aiuto  e  la  decadenza  dal  beneficio,  con
conseguente obbligo di restituzione degli importi  percepiti  per  la
parte di progetto  non  realizzato,  maggiorati  degli  interessi  di
legge.