Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si intende per: 
    a) attivita' di ricerca fondamentale,  i  lavori  sperimentali  o
teorici  svolti  soprattutto  per  acquisire  nuove  conoscenze   sui
fondamenti di  fenomeni  e  di  fatti  osservabili  senza  che  siano
previste applicazioni o usi commerciali diretti; 
    b) attivita' di  ricerca  industriale,  l'acquisizione  di  nuove
conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare  nuovi  prodotti,
processi o servizi o  per  apportare  un  notevole  miglioramento  ai
prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende  la  creazione
di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di
prototipi in ambiente di laboratorio  o  in  un  ambiente  dotato  di
interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la  realizzazione
di linee  pilota,  se  cio'  e'  necessario  ai  fini  della  ricerca
industriale, in particolare ai fini  della  convalida  di  tecnologie
generiche; 
    c) sviluppo sperimentale,  l'acquisizione,  la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica e commerciale e  di  altro  tipo  per
sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano
in  questa  definizione  anche   altre   attivita'   destinate   alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati. Lo sviluppo sperimentale  puo'
comprendere lo sviluppo di un  prototipo  o  di  un  prodotto  pilota
utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto
commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo  elevato
per  essere  utilizzato  soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e   di
convalida. Lo  sviluppo  sperimentale  non  comprende,  tuttavia,  le
modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a  prodotti,
linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti ed
altre operazioni in corso anche quando tali  modifiche  rappresentino
miglioramenti; 
    d)  studio  di  fattibilita',  la  valutazione  e  l'analisi  del
potenziale di  un  progetto,  finalizzate  a  sostenere  il  processo
decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i  suoi  punti
di forza e di debolezza,  le  opportunita'  e  i  rischi,  nonche'  a
individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in
ultima analisi, le sue prospettive di successo; 
    e)  innovazione  dell'organizzazione,  l'applicazione  di   nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa,  esclusi
i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
    f) innovazione  di  processo,  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente migliorati; 
    g) collaborazione effettiva, la  collaborazione  tra  almeno  due
parti indipendenti  finalizzata  allo  scambio  di  conoscenze  o  di
tecnologie o al conseguimento di un  obiettivo  comune  basato  sulla
divisione del lavoro, nella quale  le  parti  definiscono  di  comune
accordo la portata del  progetto  di  collaborazione,  contribuiscono
alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i  risultati.  Una  o
piu' parti possono sostenere per  intero  i  costi  del  progetto  e,
quindi, sollevare le altre parti dai relativi rischi  finanziari.  La
ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non  sono
considerate forme di collaborazione.