Art. 8 Concessione dell'aiuto 1. Acquisito il parere favorevole della Commissione, la direzione generale approva la domanda di ammissione all'aiuto a condizione che vi sia la disponibilita' di bilancio, determinandone l'intensita' ai sensi dell'art. 5 e stabilendone la data di completamento del progetto. 2. Le domande sono approvate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse. 3. La concessione dell'aiuto e' corrisposta in via provvisoria e ripartita in rate ventennali. 4. La determinazione e concessione definitiva del contributo e' disposta a conclusione del progetto dei lavori, acquisito il parere di ammissibilita' della Commissione tecnico-scientifica, sulla base della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. 5. Non e' ammessa la revisione in aumento dei costi stimati indicati nella domanda.