Art. 8 
 
 
                       Concessione dell'aiuto 
 
  1. Acquisito il parere favorevole della Commissione,  la  direzione
generale approva la domanda di ammissione all'aiuto a condizione  che
vi sia la disponibilita' di bilancio, determinandone l'intensita'  ai
sensi dell'art.  5  e  stabilendone  la  data  di  completamento  del
progetto. 
  2. Le domande sono approvate sulla base dell'ordine cronologico  di
arrivo delle stesse. 
  3. La concessione dell'aiuto e' corrisposta in  via  provvisoria  e
ripartita in rate ventennali. 
  4. La determinazione e concessione  definitiva  del  contributo  e'
disposta a conclusione del progetto dei lavori, acquisito  il  parere
di ammissibilita' della Commissione tecnico-scientifica,  sulla  base
della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. 
  5. Non e'  ammessa  la  revisione  in  aumento  dei  costi  stimati
indicati nella domanda.