Art. 3 
 
            Soggetti beneficiari e ambito di applicazione 
 
  1. Il regime di aiuto istituito dal presente decreto  e'  destinato
ad agevolare le seguenti tipologie di imprese: 
  a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  costituite  in  forma  di
societa'; 
  b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381  e
successive modifiche e integrazioni, anche non  aventi  qualifica  di
imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24  marzo  2006,  n.
155, e relativi consorzi,  come  definiti  dall'art.  8  della  legge
predetta; 
  c) societa' cooperative aventi qualifica  di  ONLUS  ai  sensi  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche  e
integrazioni. 
  2. Ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilita'
richieste dai decreti di cui all'art. 8, alla data  di  presentazione
della domanda di accesso alle agevolazioni, le  imprese  indicate  al
comma 1 devono: 
  a) essere regolarmente costituite e  iscritte  nel  registro  delle
imprese e inserite  negli  elenchi,  albi,  anagrafi  previsti  dalla
rispettiva normativa di riferimento; 
  b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti  e  non
essere  in  liquidazione  volontaria   o   sottoposte   a   procedure
concorsuali; 
  c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale; 
  d) trovarsi in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
  e) essere in regime di contabilita' ordinaria; 
  f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da
parte di una Banca finanziatrice relativa ai profili di cui  all'art.
9, comma 8, e disporre di  una  delibera  di  finanziamento  adottata
dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura  finanziaria  del
programma di investimenti proposto. Nel caso di  grandi  imprese,  ai
sensi dei regolamenti de  minimis,  la  valutazione  della  capacita'
economico-finanziaria  deve  assegnare  all'impresa  richiedente   un
rating comparabile almeno a B -. 
  3. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese: 
  a) nei cui confronti sia stata applicata la  sanzione  interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
  b) i cui legali  rappresentanti  o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda,  siano  sottoposti  a  misura  cautelare
ovvero siano stati rinviati a giudizio  o  condannati,  con  sentenza
anche non definitiva, per  taluno  dei  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione di cui  al  libro  secondo,  titolo  II,  del  codice
penale.  L'esclusione  non  opera  qualora   il   reato   sia   stato
depenalizzato, ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione  ovvero
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la  condanna  ovvero
in caso di revoca della condanna medesima; 
  c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in  un  conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione europea; 
  d)  che  siano  state  destinatarie  di  provvedimenti  di  revoca,
parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e  che  non
siano in regola con la restituzione delle somme dovute; 
  e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359
del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano  cessato,
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della  richiesta,
un'attivita'  analoga  a  quella  cui  si  riferisce  la  domanda  di
agevolazione. 
  4. Non possono essere agevolate con il presente regime di aiuto  le
attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati  membri
e le ulteriori specifiche attivita' escluse dal campo di applicazione
dei regolamenti de minimis.