Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese  necessarie  alle  finalita'  del  programma  di  investimento,
sostenute  dall'impresa  beneficiaria  a  partire   dalla   data   di
presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi
rientranti nelle seguenti categorie: 
  a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
  b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni; 
  c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 
  d) programmi informatici commisurati  alle  esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa; 
  e) brevetti, licenze e marchi; 
  f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti  dell'impresa
beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto; 
  g)  consulenze  specialistiche,   quali   studi   di   fattibilita'
economico-finanziaria, progettazione e  direzione  lavori,  studi  di
valutazione di impatto ambientale; 
  h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; 
  i) spese  per  l'ottenimento  di  certificazioni  ambientali  o  di
qualita'; 
  l)  spese  generali  inerenti   allo   svolgimento   dell'attivita'
d'impresa. 
  2. Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera  a),  le  spese
relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del
10% dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di  cui  alla
lettera b) non possono da sole costituire  un  programma  organico  e
funzionale agevolabile. Le spese generali di cui alla lettera l) sono
ammissibili nella misura massima  del  20%  del  totale  delle  spese
rientranti nelle altre categorie di cui al comma 1. 
  3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di veicoli destinati al
trasporto di merci su strada. 
  4. Ai fini della relativa ammissibilita', le spese di cui al  comma
1, ad eccezione di quelle di  cui  alla  lettera  l),  devono  essere
pagate esclusivamente tramite un  conto  corrente  bancario  dedicato
alla realizzazione del programma di investimenti e i  beni  cui  sono
riferite, devono: 
  a) essere ammortizzabili; 
  b)  qualora  si  tratti   di   beni   mobili,   essere   utilizzati
esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto,  fatta
eccezione per i beni di investimento che, per la  loro  funzione  nel
ciclo produttivo e/o  di  erogazione  del  servizio,  debbano  essere
localizzati altrove; 
  c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere
oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24  mesi  precedenti
la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle
condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile  o  siano  entrambe
partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il
25 per cento, da medesimi altri soggetti; 
  d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa  beneficiaria  per
almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. 
  5.  Le  spese  di  cui  al  presente  articolo   sono   considerate
ammissibili al netto dell'IVA. 
  6. Nel  caso  di  utilizzo  di  risorse  provenienti  da  programmi
operativi  cofinanziati  con  fondi  strutturali  europei  ai   sensi
dell'art. 7, comma 2, il decreto di cui all'art.  8,  comma  2,  puo'
stabilire particolari limitazioni  alle  spese  di  cui  al  presente
articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196 e successive modiche e  integrazioni.  Ulteriori
specificazioni in merito all'ammissibilita' delle spese sono, in ogni
caso,  fornite  in  sede  di  attuazione  del  presente  regime,  con
provvedimento del Ministero a  firma  del  direttore  generale  della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese.