Art. 7 
 
                               Risorse 
 
  1. I finanziamenti  agevolati  di  cui  al  presente  decreto  sono
concessi a valere sul FRI, previa assegnazione delle risorse disposta
dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. 
  2. Il Ministero puo' stipulare con le  regioni  e  con  altri  enti
pubblici  apposite  convenzioni  che,  favorendo  l'integrazione  tra
politiche   nazionali,   regionali   e   comunitarie   in   tema   di
incentivazione  all'economia  sociale,  prevedano  la  partecipazione
finanziaria da parte degli stessi alla misura  di  sostegno  prevista
dal presente  decreto,  attraverso  l'associazione  ai  finanziamenti
agevolati di cui all'art. 6, comma 1, di aiuti concessi  sotto  forma
di  contributi  non  rimborsabili.  La   concessione   dei   predetti
contributi puo', altresi', essere disposta,  con  modalita'  definite
dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, anche  a  valere  su  risorse
provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali
europei, nell'attuazione di azioni, previste nei  predetti  programmi
operativi, coerenti con le finalita' e gli ambiti di  intervento  del
presente decreto, ovvero a valere su risorse destinate all'intervento
sulla base di specifiche disposizioni normative. 
  3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e
delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 2 e'  riservata
annualmente ai programmi proposti da PMI. Nell'ambito della  predetta
riserva e' istituita una sottoriserva pari  al  25  per  cento  della
stessa destinata alle micro e piccole imprese.