Art. 7 Risorse 1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono concessi a valere sul FRI, previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Ministero puo' stipulare con le regioni e con altri enti pubblici apposite convenzioni che, favorendo l'integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione all'economia sociale, prevedano la partecipazione finanziaria da parte degli stessi alla misura di sostegno prevista dal presente decreto, attraverso l'associazione ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 6, comma 1, di aiuti concessi sotto forma di contributi non rimborsabili. La concessione dei predetti contributi puo', altresi', essere disposta, con modalita' definite dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, anche a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti programmi operativi, coerenti con le finalita' e gli ambiti di intervento del presente decreto, ovvero a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative. 3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 e delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 2 e' riservata annualmente ai programmi proposti da PMI. Nell'ambito della predetta riserva e' istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.