Art. 3 
 
 
                      Accesso alle informazioni 
 
  1. Ai sensi dell'art.  5,  comma  2,  del  decreto,  l'accesso  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai  dati  relativi  ai
veicoli ed ai numeri  di  targa  rubati  in  possesso  del  Ministero
dell'interno conservati nella Banca Dati C.E.D.  avviene  secondo  le
modalita' di cui all'allegato tecnico che  fa  parte  integrante  del
presente decreto.