Art. 3 Accesso alle informazioni 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto, l'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati relativi ai veicoli ed ai numeri di targa rubati in possesso del Ministero dell'interno conservati nella Banca Dati C.E.D. avviene secondo le modalita' di cui all'allegato tecnico che fa parte integrante del presente decreto.