Art. 7 
 
                    Criteri generali di mobilita' 
 
  1. Al  fine  di  favorire  l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di
mobilita', i  posti  disponibili  sono  assegnati  ai  dipendenti  in
soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI
secondo i seguenti criteri, in ordine di priorita': 
    a) assegnazione del personale in comando o fuori  ruolo  o  altri
istituti comunque denominati nei  ruoli  dell'amministrazione  presso
cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto  a
quella prevista dall'art. 4, comma 2, del  decreto-legge  n.  78  del
2015; 
    b) assegnazione del personale di polizia  provinciale  agli  enti
locali,  con  funzioni  di  polizia  locale  nel  limite  dei   posti
disponibili. Per il restante  personale  di  polizia  provinciale  la
ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in
soprannumero tenuto conto della  preferenza  espressa  in  merito  al
mantenimento o meno del profilo di inquadramento; 
    c)  assegnazione  agli  uffici  periferici  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della
legge n. 147 del 2013, del personale che alla  data  del  1°  gennaio
2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e  alla  gestione  degli
Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi,
nei limiti delle risorse destinate; 
    d) assegnazione dei dipendenti  in  soprannumero,  ai  sensi  del
comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici
non economici da essi dipendenti e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,   rispettando   l'area   funzionale,   la   categoria   di
inquadramento e, possibilmente, la corrispondenza del personale  alle
funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con
conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data  di
entrata in vigore della  legge  n.  56  del  2014  era  addetto  alle
funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle  regioni  ed
agli enti locali titolari delle stesse funzioni; 
    e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e  dei  dipendenti
CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con  priorita'  per  il
Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando  l'area
funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente  di  2.000
unita' di  personale  amministrativo  indicato  dal  Ministero  della
giustizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, e' riservato al personale proveniente dagli enti di area
vasta.