Art. 3 1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse nell'anno 2015 attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Le predette modalita' di imputazione e separata contabilizzazione si applicano anche con riferimento al territorio della regione Sardegna ai fini della quantificazione delle somme da destinare alle finalita' di cui all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.