Art. 5 
 
  1. Con riferimento al gettito di  cui  agli  articoli  2  e  3  del
presente  decreto,  gia'   attribuito   direttamente   alle   regioni
Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed alle  province
autonome di Trento e Bolzano, la Struttura  di  Gestione  procede  al
recupero a carico delle medesime, degli importi  corrispondenti  alle
percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato
A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata
in vigore del presente decreto. Per il gettito riscosso attraverso il
«modello F23», di cui all'art. 3, la Struttura di Gestione procede in
base ai dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per
territorio.