(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
     Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali 
 
    1.  Ai  fini  dell'erogazione   dei   servizi   di   informazione
commerciale, qualora le informazioni provenienti da  fonti  pubbliche
siano riferite ad  eventi  negativi  (quali,  ad  es.,  fallimenti  o
procedure  concorsuali,  pregiudizievoli,  ipoteche  o  pignoramenti,
protesti), il fornitore: 
    a)  utilizza  le  informazioni  di  cui  sopra   che   riguardino
direttamente l'interessato, quale soggetto censito; 
    b) utilizza - qualora il soggetto censito sia una persona  fisica
che non svolga o abbia svolto alcuna attivita' d'impresa, non ricopra
od abbia ricoperto cariche sociali, o non detenga  o  abbia  detenuto
partecipazioni  rilevanti  in  un'impresa  o  societa'  nei   termini
indicati ai successivi commi - soltanto le  informazioni  relative  a
protesti ed atti  pregiudizievoli  che  lo  riguardino  direttamente,
nonche'  le  informazioni   giudiziarie   cosi'   come   indicate   e
disciplinate dall'art. 3, comma 5; 
    c)  indica,  nel  contesto  del  rapporto  informativo,  la  sola
circostanza  dell'esistenza  di  altre  informazioni   e/o   rapporti
informativi  relativi  ad  ulteriori  interessati  legati  sul  piano
giuridico  e/o  economico  al  soggetto  censito,  senza   che   tali
informazioni provenienti da  fonti  pubbliche  e  riguardanti  eventi
negativi, possano  essere,  in  alcun  modo,  direttamente  associate
all'interessato quale soggetto censito, ne' tanto meno utilizzate per
l'elaborazione di informazioni valutative  riferite  a  quest'ultimo,
fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 
    2. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett.
c), viene fatta  salva  la  facolta'  per  il  fornitore  qualora  il
soggetto censito sia una persona fisica, ai fini dell'erogazione  dei
servizi  di  informazione  commerciale  di   associare   direttamente
all'interessato   quale   soggetto   censito   ed   utilizzare    per
l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo  le
informazioni provenienti da fonti pubbliche  che  si  riferiscono  ad
eventi negativi relativi ad imprese o societa' nelle quali lo  stesso
interessato (soggetto censito) rivesta o abbia rivestito, fino ad  un
anno prima, le cariche o qualifiche qui sotto indicate: 
    a) titolare di ditta individuale; 
    b) socio di societa' semplice e di societa' in nome collettivo; 
    c) socio accomandatario di societa'  in  accomandita  semplice  e
socio accomandante con partecipazioni pari o  superiori  alla  soglia
del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale  sociale,
fatte salve, nel caso di societa' in accomandita semplice,  le  quote
di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie  tra
i soci; 
    d) nelle societa' di capitali: 
    1) socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del  25%
o in possesso del pacchetto  di  maggioranza  del  capitale  sociale,
fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie  tra
i soci; 
    2) presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione,
consigliere od amministratore delegato, consigliere,  amministratore,
consigliere od amministratore con  deleghe,  amministratore  unico  o
socio unico di societa' a responsabilita' limitata e socio  unico  di
societa' per azioni; 
    3)  sindaco,  revisore,  institore,  presidente  del   patto   di
sindacato,  organi  delle  procedure  concorsuali  e   soggetti   con
qualifica di procuratori e direttori, soltanto se il soggetto censito
che ricopra tali ultime cariche o qualifiche abbia: 
    3.1. amministrato l'impresa o la societa': 
    3.2. avuto fino ad un anno prima partecipazioni pari o  superiori
alla soglia del 25% o la quota di maggioranza del  capitale  sociale,
fatte salve le quote di  controllo  e  le  partecipazioni  con  quote
paritarie, per le quali i soci rilevano  tutti,  anche  al  di  sotto
della soglia predetta, con il limite della soglia minima del 10%. 
    3. Sempre con riferimento a quanto indicato al  precedente  comma
1, lett. c), viene inoltre fatta salva la facolta' per il  fornitore,
qualora il soggetto censito sia un  soggetto  diverso  dalla  persona
fisica  (come  nel  caso,  ad  es.,  di  una   societa'),   ai   fini
dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, di associare
direttamente al soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione  di
informazioni valutative  riferite  a  quest'ultimo,  le  informazioni
provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi  negativi
riguardanti: 
    a) le persone fisiche  che,  nell'ambito  del  soggetto  censito,
ricoprono le cariche o qualifiche di cui al precedente comma  2,  ivi
incluse quelle relative ad imprese o societa' connesse a tali persone
fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma 2; 
    b) le persone fisiche, che detengano partecipazioni  al  capitale
del soggetto censito nella misura di cui al precedente comma  2,  ivi
incluse quelle su  dati  negativi  relative  ad  imprese  o  societa'
connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto  al  medesimo
comma 2. 
    4. Fatti salvi i termini piu' restrittivi previsti da  specifiche
norme di legge, le informazioni provenienti  da  fonti  pubbliche  ed
attinenti ad eventi negativi oggetto di trattamento  nei  termini  di
cui ai precedenti commi 2 e 3, sono conservate dal fornitore, ai fini
dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto
dei seguenti limiti temporali: 
    a) le informazioni relative a fallimenti o procedure  concorsuali
per un periodo di tempo  non  superiore  a  10  anni  dalla  data  di
apertura della procedura del fallimento;  decorso  tale  periodo,  le
predette informazioni potranno essere  ulteriormente  utilizzate  dal
fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative
ad un successivo fallimento o risulti  avviata  una  nuova  procedura
fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito  o  ad  altro
soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento puo'  protrarsi  per
un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture; 
    b)  le  informazioni  relative   ad   atti   pregiudizievoli   ed
ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo  di  tempo  non
superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o  iscrizione,
salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel  qual
caso verra'  conservata  per  un  periodo  di  2  anni  l'annotazione
dell'avvenuta cancellazione.