IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura"; Visto l'art. 2 comma 5-undecies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua i soggetti attuatori in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015; Visto il "Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015" adottato con decreto del Ministro del 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2013, registro n. 3, foglio n. 142, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 141 del 18 giugno 2013; Considerata la dotazione finanziaria inerente l'annualita' 2015 di cui al capitolo 7080/3 "Contributi per iniziative a sostegno dell'attivita' ittica"; Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90 l'Amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare; Ritenuto di dover individuare l'intervento prioritario per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualita' e di determinare i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalita' di presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile a ciascun progetto e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto individua l'intervento prioritario per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 cui dare attuazione nella corrente annualita' e determina i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalita' di presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile per la realizzazione del progetto e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie. 2. Per l'annualita' 2015 e' individuato in attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 il seguente intervento per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attivita' ittica: - Definizione di nuove strategie di mercato, nuove opportunita' competitive e occupazionali, nuove forme organizzative, nuove fonti energetiche per la valorizzazione del territorio e delle comunita' costiere. 3. I programmi, a pena di inammissibilita', non devono riguardare l'esecuzione di attivita' che costituiscano oggetto di progetti gia' completati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed i contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.