Art. 5 Massimale di intervento e modalita' di erogazione del finanziamento 1. I progetti inseriti in graduatoria saranno ammessi a contributo, fino a concorrenza delle disponibilita' finanziarie del pertinente capitolo di bilancio, nella misura massima del 98% dell'importo di cui al piano finanziario presentato e ritenuto ammissibile, con un massimale di intervento pari ad € 44.000,00 per ciascun progetto. 2. I contributi di cui al comma 1 possono, su richiesta, essere erogati secondo le seguenti modalita': a) il 50% come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria; b) la liquidazione del restante 50% a seguito della presentazione di dettagliata relazione conclusiva e previa approvazione da parte del Comitato di controllo di cui al successivo comma 5 preposta all'esame della rendicontazione amministrativo contabile relativa alle spese sostenute. 3. Eventuali variazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione del programma, non possono comunque determinare l'aumento del contributo. 4. Devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero, le variazioni compensative tra voci di spesa che risultino superiori al 10% dell'importo delle voci di spesa interessate, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo. 5. La certificazione delle spese viene effettuata da apposito Comitato di controllo nominato dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.