Art. 7 
 
                 Disposizioni complementari e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza, le metropolitane in esercizio di  cui  all'art.
5, comma 1, sono  adeguate  ai  requisiti  di  sicurezza  antincendio
previsti al capo VIII della regola tecnica di cui  all'allegato  I  e
nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti  dell'11  gennaio
1988, entro i termini temporali di seguito indicati: 
    a) entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
      1) regola tecnica di cui all'art. 3: 
        capo  VIII  -  Organizzazione  e  gestione  della   sicurezza
antincendio: escluso il punto 6 del capo VIII.1; 
      2) allegato al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  dell'11
gennaio 1988: 
        4.5. Segnalazioni; 
        6.1. Impianti termici; 
        6.2.1. Impianti  di  spegnimento  incendi:  limitatamente  al
punto 6.2.1.1. lettera b); 
        6.2.4. Impianti di illuminazione di sicurezza:  limitatamente
al primo capoverso; 
        6.3. Cavi di alimentazione: limitatamente al primo capoverso; 
        7.1.3. Impianti di illuminazione di sicurezza:  limitatamente
all'impianto di illuminazione ordinaria; 
        8. Segnalazioni; 
    b) entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto per i seguenti punti dell'allegato al  decreto  del  Ministro
dei trasporti dell'11 gennaio 1988: 
  6.2.2. Impianti di rivelazione e segnalazione incendi; 
  6.2.3. Impianti di allarme; 
  6.2.5. Fonti di energia per gli impianti elettrici di emergenza; 
  6.2.7.; 
  6.3.1. Apparecchi di illuminazione; 
  7.1.2. Impianti di allarme; 
  7.1.4. Fonti di energia per gli impianti di emergenza; 
  7.1.5. Apparecchi di illuminazione; 
    c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per i seguenti punti dell'allegato al  decreto  del  Ministro
dei trasporti dell'11 gennaio 1988: 
  4.3. Impianti di protezione dei tratti e/o delle aree protette; 
  6.2.1.1. Impianti di spegnimento incendi: escluso il punto 6.2.1.1.
lettera b); 
  6.2.1.2. Impianti di spegnimento incendi; 
  6.3. Cavi di alimentazione; 
  7.4. Impianti elettrici; 
    d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto per i restanti punti dell'allegato al  decreto  del  Ministro
dei trasporti dell'11 gennaio 1988. 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  da  presentare  al   Comando
provinciale dei  vigili  del  fuoco  competente  per  territorio,  di
seguito  denominato  Comando,  indica  le  opere  di  adeguamento  ai
requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b), c) e d) del  comma
1. 
  3. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti  alle  lettere
a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei  rispettivi
termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata. 
  4. In alternativa a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 l'adeguamento
puo' essere effettuato per lotti, secondo i termini temporali  e  con
le modalita' di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi  stabiliti
dalla vigente legislazione in materia di sicurezza: 
  a) entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  e'  presentata  al  Comando  la  segnalazione  certificata,
attestante il rispetto dei requisiti  e  delle  misure  di  sicurezza
antincendio previsti al comma 1, lettera a), nonche' il  progetto  di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151, che riporta la descrizione di tutti i singoli lotti  di
adeguamento,  esplicitandone,  per  ciascuno  di  essi,  la  relativa
autonomia antincendio rispetto al resto della struttura da  adeguare,
la sua ubicazione nonche' le modalita' di gestione della sicurezza  e
delle emergenze; 
  b) entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e'  presentata  al  Comando  la  segnalazione   certificata,
attestante  il  completo  adeguamento  ai  requisiti   di   sicurezza
antincendio  previsti  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  dell'11  gennaio  1988,  di  lotti  pari  almeno  al   30%
dell'intera metropolitana; 
  c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto  e'  presentata  al  Comando  la  segnalazione   certificata,
attestante  il  completo  adeguamento  ai  requisiti   di   sicurezza
antincendio  previsti  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  dell'11  gennaio  1988,  di  lotti  pari  almeno  al   60%
dell'intera metropolitana; 
  d) entro sette anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  e'  presentata  al  Comando  la   segnalazione   certificata
attestante  il  completo  adeguamento  ai  requisiti   di   sicurezza
antincendio  previsti  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti  pari  al  100%  dell'intera
metropolitana. 
  5. Qualora la metropolitana presenti caratteristiche  tali  da  non
consentire  l'integrale  osservanza  dell'allegato  al  decreto   del
Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, potra' essere presentata
istanza di deroga di cui all'art. 7 del decreto del Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  6. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 ottobre 2015 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Alfano          
Il Ministro delle infrastrutture 
        e dei trasporti 
             Delrio