(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                         CLAUSOLA ANTIMAFIA 
 
    Contenuti della clausola antimafia,  da  inserire  nel  bando  di
gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta  sorveglianza
delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004. 
    L'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  3  giugno
1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre
che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei  confronti  dei
subcontraenti quando l'importo del  subappalto  superi  i  limiti  di
valore  precisati  al  comma  1  dello  stesso  articolo  10,  mentre
l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e  s.m.i.,  pone  a
carico  dell'appaltatore  l'obbligo  di  comunicare   alla   stazione
appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. 
    La necessita' di analoga estensione  delle  verifiche  preventive
antimafia, ad esse  applicando  le  piu'  rigorose  informazioni  del
Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita',
sotto  il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,   dei
subappalti e dei  cottimi,  nonche'  di  talune  tipologie  esecutive
attinenti a una serie di prestazioni (trasporto  e  movimento  terra,
noli a caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti  nella  fase
realizzativa a prescindere dalla finalizzazione  dell'intervento  (di
tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). 
    Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei  lavori  di  cui  al
progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra'  essere
inserita apposita clausola che - oltre  all'obbligo  di  conferimento
dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato  art.  118
del D.Lgs. n. 163/2006 - preveda che: 
    1) tutti gli affidamenti a valle  dell'aggiudicazione  principale
siano subordinati all'espletamento  delle  informazioni  antimafia  e
sottoposti a clausola risolutiva espressa, in  maniera  da  procedere
aria revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e  alla  automatica
risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione  dell'impresa,
in caso di informazioni positive.  A  fini  di  accelerazione  potra'
prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione -  vale  a
dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato  art.  10,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo  118  del  D.Lgs.  n.
163/2006 possa essere rilasciata previa  esibizione  del  certificato
camerale  con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando   la
successiva  acquisizione  delle  informazioni  prefettizie  con   gli
eventuali   effetti   rescissori   sopra   indicati.   Tenuto   conto
dell'ulteriore estensione di tali  verifiche  anche  a  tipologie  di
prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai  sensi  delle  norme
richiamate, si potra'  inoltre  prevedere  una  fascia  di  esenzione
dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli  acquisti  di
materiale di pronto  reperimento  fino  all'importo  di  50.000  euro
(fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 
    2) nel caso di attivazione della  clausola  risolutiva  espressa,
l'appaltatore principale applichi, quale  ulteriore  deterrente,  una
penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari  al  10%
del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 
    3)  il  soggetto  aggiudicatore  valuti   le   cd.   informazioni
supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto  legge
6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982,  n.
726, e' successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa
sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 
    4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla
fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: 
    a)   controllare   gli   assetti    societari    delle    imprese
sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera
stessa, fermo restando che, in caso di  variazioni,  dovranno  essere
aggiornati  i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo   di
comunicazione di cui si e' detto; 
    b) assicurare, anche attraverso  apposite  sanzioni  che  possono
arrivare fino alla revoca  degli  affidamenti,  che  i  tentativi  di
pressione   criminale   sull'impresa   affidataria   e   su    quelle
sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione  (illecite  richieste
di denaro, "offerta di  protezione",  ecc.),  vengano  immediatamente
comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla
Autorita' giudiziaria.