Art. 2 Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto 1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ultimati entro il 31 marzo 2016. 2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di: a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni veicolo, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in euro 13.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel. 3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) del presente decreto, sono finanziabili: a) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000 per ogni semirimorchio; b) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto, di cui deve essere dotato il semirimorchio. Nel caso in cui il veicolo sia dotato di piu' di un dispositivo, si prende in considerazione quello di costo superiore. 4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unita' di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore. Il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a euro 2.000. 5. Le intensita' di aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, del: a) 10 per cento, per le acquisizione di cui al comma 2, in caso di piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; b) 15 per cento, per le acquisizioni di cui ai commi 3 e 4 effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.