Art. 2 
 
 
 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande 
 
  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro  elettronico
nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento
europeo e del Consiglio  del  21  ottobre  2009.  Le  domande  devono
comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi: 
    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    c) legale rappresentante dell'impresa  o  del  raggruppamento  di
imprese; 
    d) codice fiscale; 
    e) partita IVA; 
    f) indirizzo di posta elettronica certificata; 
    g)  indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o   del
raggruppamento di imprese; 
    h)  firma  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del
raggruppamento di imprese; 
    i) numero di iscrizione  al  Registro  elettronico  nazionale,  o
numero di iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  di  cose  per
conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto  di
terzi che esercitano la professione  esclusivamente  con  veicoli  di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; 
    j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato. 
  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una
cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  contributo.  La
verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base  del  numero
di partita IVA delle imprese richiedenti; pertanto  a  tal  fine,  le
imprese singolarmente o  attraverso  le  loro  aggregazioni  dovranno
indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita  IVA
proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi. 
  3. Le domande per accedere  ai  contributi  devono  essere  redatte
utilizzando esclusivamente  il  modulo  che  si  allega,  come  parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a  pena  di
nullita', tutti i campi di  interesse  e  corredandole  di  tutta  la
documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di  domanda
pubblicato  in  formato   Word   sul   sito   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella  sezione  «autotrasporto» -
«contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente
ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire  dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il  personale  -
Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a  mano,  presso  la  stessa
Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio  di  segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta
consegna. Verranno prese in  considerazione  la  data  di  spedizione
della raccomandata o la data di consegna a mano. 
  4. La domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  di  non  rientrare  tra
coloro che hanno ricevuto e, successivamente non  rimborsato,  ovvero
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea. 
  5. Ai  fini  della  proponibilita'  delle  domande,  gli  aspiranti
beneficiari, dovranno comprovare il  possesso  delle  caratteristiche
tecniche dei beni con le modalita' indicate negli  articoli  seguenti
ed  allegare  obbligatoriamente,  a  pena  di  esclusione,  tutta  la
documentazione richiesta.