Art. 2 
 
   Su ciascun esemplare delle zattere di cui al  precedente  articolo
dovranno essere marcati in modo chiaro,  indelebile  e  permanente  i
sottoelencati elementi di individuazione: 
    numero delle persone per cui e' abilitata, sopra ciascun accesso,
in caratteri di almeno 100 mm. di altezza; 
    nome del fabbricante o marchio commerciale; 
    modello della zattera; 
    numero di serie e data di fabbricazione; 
    tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    decreto ministeriale n. ..... del .......... . 
  E' consentito, in  sostituzione  della  marcatura,  riportare  tali
informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.