IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina  per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante Regolamento per il
finanziamento degli istituti di patronato,  ai  sensi  dell'art.  13,
comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 20 febbraio 2013, e l'allegata tabella A, con il quale  e'  stata
data attuazione, tra l'altro, all'art. 1, comma 14,  della  legge  di
stabilita' 2013, che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai
fini del finanziamento, delle prestazioni individuate  nelle  tabelle
allegate al regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193,  a
punteggio zero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce 0,25 punti
per ogni intervento non finanziato avviato con modalita'  telematiche
e  verificato  dagli  enti  pubblici  erogatori   delle   prestazioni
previdenziali e assicurative di cui all'art. 1, comma 14, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013); 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
dell'8 maggio 2014 che ha sostituito,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014, la tabella A allegata al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali del 20 febbraio 2013; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
  Visto l'art. 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001,  n.  152  come
sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c) della legge n. 190  del
2014, secondo il quale gli istituti  di  patronato  possono  svolgere
attivita' di consulenza e trasmissione telematica di dati in  materia
di  assistenza   e   previdenza   sociale,   infortuni   e   malattie
professionali, in favore dei soggetti di cui  all'art.  7,  comma  1,
incluse nelle attivita' di cui all'art. 13, che vengono  ammesse,  in
base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio; 
  Visto il medesimo art. 10, comma 3, della legge 30 marzo  2001,  n.
152, che prevede che con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di  assistenza
sociale,  sono  individuate  le  prestazioni,  non   rientranti   nel
finanziamento  di  cui  all'art.  13,  per  le   quali   e'   ammessa
l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione  del  servizio,
per ciascuna prestazione a  favore  dell'istituto  di  patronato,  da
parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
Attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
  Considerato che con il presente decreto sono definite le  modalita'
di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'art.  6  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni; 
  Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge  n.  152  del  2001,
sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento  di
cui all'art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, per le  quali  e'
ammesso il pagamento, a favore dell'Istituto di patronato,  da  parte
dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, di un  contributo  per
l'erogazione del servizio. 
  2. Resta  fermo  che  le  attivita'  rientranti  nell'ambito  delle
professioni di cui all'art. 2229 del codice  civile,  possono  essere
svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.