Art. 4 
 
  1. Gli Istituti di patronato e di assistenza  sociale  svolgono  le
attivita'  di  intermediazione  di  cui  all'art.   6   del   decreto
legislativo 10 settembre  2003,  n.  276  mediante  la  raccolta  dei
curricula dei potenziali lavoratori, la preselezione  e  costituzione
di relative banche dati, la promozione e gestione  dell'incontro  tra
domanda e offerta di  lavoro,  la  effettuazione,  su  richiesta  del
committente, di tutte le comunicazioni  conseguenti  alle  assunzioni
avvenute a seguito della attivita' di intermediazione, l'orientamento
professionale, la progettazione ed erogazione di attivita'  formative
finalizzate all'inserimento lavorativo. 
  2. Le attivita' di cui al presente articolo sono espletate presso i
locali degli Istituti di patronato e di  assistenza  sociale,  tenuto
conto della struttura organizzativa prevista dall'art. 7 del  decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  10
ottobre 2008, n. 193. 
  3. L'attivita' di intermediazione e' resa al di  fuori  dell'orario
di lavoro di cui all'art. 7 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  10  ottobre  2008,  n.  193,
nonche' con l'osservanza di un orario di  apertura  al  pubblico  non
inferiore a sei ore settimanali. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 settembre 2015 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 4285