Art. 10 
 
                   Organi periferici di sicurezza 
 
  1.  Presso  le  articolazioni  dei   Ministeri,   delle   strutture
governative, dello Stato Maggiore della Difesa, delle  Forze  armate,
del Segretariato  Generale  della  Difesa/Direzione  Nazionale  degli
Armamenti,  del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  del
Comando Generale della Guardia  di  Finanza  o  degli  enti  pubblici
legittimati  alla  trattazione  di   informazioni   classificate,   a
diffusione esclusiva o coperte da segreto  di  Stato  possono  essere
istituiti, sia in sede centrale  che  decentrata,  su  autorizzazione
dell'Organo nazionale di sicurezza, Organi  periferici  di  sicurezza
laddove, anche in ragione della collocazione  fisica,  lo  richiedano
comprovate ragioni di sicurezza e di correntezza della trattazione  e
gestione  della  documentazione  classificata.  Fatto  salvo   quanto
previsto dall'art.  8,  comma  1,  presso  le  articolazioni  ove  e'
costituito un Organo  periferico  la  responsabilita'  relativa  alla
sicurezza delle informazioni fa capo alla massima autorita'  preposta
all'articolazione stessa. 
  2. All'Organo periferico di sicurezza e' preposto un "Funzionario o
Ufficiale alla sicurezza designato". 
  3. In caso di costituzione di un Organo periferico di sicurezza  il
Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza  dell'Organo  centrale  di
sicurezza, sulla base delle esigenze  connesse  alla  trattazione  di
informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o  coperte  da
segreto di Stato, puo', in alternativa: 
    a)  rimettere  al  titolare   dell'articolazione   amministrativa
decentrata  (Capo   dipartimento,   Direttore   generale,   Ispettore
generale, Capo di  Rappresentanza  Diplomatica,  Prefetto,  Questore,
Comandante  militare)  o  dell'ente  la  nomina  del  "Funzionario  o
Ufficiale alla sicurezza designato" e di un suo sostituto. Spetta  in
tal caso al predetto titolare il compito di nominare, su proposta del
"Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza  designato",  gli   altri
responsabili della sicurezza di  cui  alla  lettera  b),  e  relativi
sostituti; 
    b)  nominare  il  "Funzionario   o   Ufficiale   alla   sicurezza
designato",  ed  un  suo  sostituto  e,  su  proposta  del   predetto
"Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato",  il  "Capo  della
Segreteria di sicurezza" che assume la denominazione di Funzionario o
Ufficiale di controllo designato  e  due  suoi  sostituti  e,  quando
necessario,  il  "Funzionario  o  Ufficiale  COMSEC  designato",   il
"Funzionario o Ufficiale CIS designato", il "Funzionario o  Ufficiale
alla sicurezza fisica designato", il "Custode del materiale CIFRA", e
un sostituto di ciascuno di essi; 
    c) nominare il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato"
ed un suo sostituto, e disporre che il "Funzionario o Ufficiale  alla
sicurezza  designato"  nomini  tutti  gli  altri  responsabili  della
sicurezza di cui alla lettera b), e relativi sostituti. 
  4. Per l'effettivo  esercizio  delle  funzioni  il  "Funzionario  o
Ufficiale  alla  sicurezza  designato"  si  avvale  del  capo   della
Segreteria  di  sicurezza  istituita  presso   l'Organo   periferico,
denominato "Funzionario/Ufficiale di controllo designato", coadiuvato
da personale esperto  nella  trattazione  e  gestione  dei  documenti
classificati. 
  5. L'Organo periferico di sicurezza e' il complesso costituito  dal
"Funzionario alla sicurezza designato" o  "Ufficiale  alla  sicurezza
designato", dal "Funzionario COMSEC designato"  o  "Ufficiale  COMSEC
designato",  dal  "Funzionario  CIS  designato"  o   "Ufficiale   CIS
designato", dal  "Funzionario  alla  sicurezza  fisica  designato"  o
"Ufficiale  alla  sicurezza  fisica  designato",  dal   "Capo   della
Segreteria di  sicurezza",  dal  "Centro  CIFRA",  dal  "Custode  del
materiale CIFRA" e dalla stessa Segreteria di sicurezza. 
  6. Il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" munito  di
adeguata abilitazione di  sicurezza,  dirige,  coordina  e  controlla
tutte le attivita' che riguardano la protezione  e  la  tutela  delle
informazioni classificate o coperte da segreto di Stato. 
  7.  Gli  incarichi  di  "Funzionario  o  Ufficiale  alla  sicurezza
designato" e gli altri incarichi previsti  al  comma  5  non  possono
essere assolti dalla stessa persona, salvo casi eccezionali  connessi
ad esigenze organiche o funzionali. 
  8. Dall'Organo periferico  di  sicurezza,  ove  istituito,  possono
dipendere  le  Segreterie  di  sicurezza  e  i  Punti  di   controllo
costituiti ai sensi dell'art. 11 presso piu'  sedi  decentrate  della
stessa amministrazione o ente sul territorio nazionale o  in  un'area
territoriale omogenea. 
  9.  L'Organo  periferico  di  sicurezza  provvede  a  segnalare  al
Funzionario o Ufficiale alla sicurezza i  nominativi  delle  persone,
adeguatamente  abilitate,  che,  nell'ambito  dell'Organo  periferico
stesso e delle Segreterie di  sicurezza  e  dei  Punti  di  controllo
dipendenti,  sono  autorizzate  dal  Funzionario  o  Ufficiale   alla
sicurezza designato ad attribuire alle informazioni, ai  documenti  e
ai materiali la classifica di segretezza SEGRETISSIMO,  con  o  senza
qualifica  di  sicurezza,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7.