Art. 11 
 
            Segreterie di sicurezza e Punti di Controllo 
 
  1.  Presso  ogni   articolazione   di   Ministero,   di   struttura
governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, di Forza armata,  del
Segretariato  Generale  della  Difesa  -  Direzione  Nazionale  degli
Armamenti,  del  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  del
Comando Generale della Guardia di Finanza o ente,  dotata  di  Organo
centrale  di  sicurezza,  possono  essere  istituiti,  nella   misura
strettamente  necessaria,  Segreterie  di  sicurezza   e   Punti   di
controllo, rispondenti ai requisiti fissati  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1, lett. b).  Alle  Segreterie  di  sicurezza  e  ai  Punti  di
controllo e' affidato  l'esercizio  delle  competenze  relative  alla
trattazione e  alla  gestione  di  documentazione  classificata  o  a
diffusione esclusiva fissate con  direttive  applicative  dell'Organo
nazionale di sicurezza,  secondo  criteri  che  tengano  conto  delle
esigenze di sicurezza  e  correntezza  della  trattazione,  anche  in
ragione della ubicazione logistica  delle  strutture,  nonche'  della
quantita' della documentazione da trattare. 
  2. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo possono essere
posti alle  dipendenze  di  un  Organo  centrale,  ovvero  di  Organi
periferici, ove istituiti. 
  3.  Le  Segreterie  di  sicurezza,  in  relazione  al  livello   di
segretezza e  all'ente  originatore  della  documentazione  che  sono
legittimate a trattare e gestire, assumono la denominazione di: 
    a)  "Segreteria  speciale  COSMIC-ATOMAL-UE/SS",  legittimata   a
trattare e  gestire  documenti  nazionali,  della  NATO,  qualificati
COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito  di  altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia  e'  parte  o  relativi
alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali   di
cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; 
    b) "Segreteria speciale COSMIC-UE/SS", legittimata a  trattare  e
gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli  qualificati
ATOMAL,  dell'UE  e  documenti   originati   nell'ambito   di   altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia  e'  parte  o  relativi
alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali   di
cooperazione militare, nonche' documenti nazionali fino al livello di
classifica SEGRETISSIMO; 
    c) "Segreteria di sicurezza NATO-UE/S", legittimata a trattare  e
gestire, documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati
COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito  di  altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia  e'  parte  o  relativi
alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali   di
cooperazione militare, fino al livello di segretezza SEGRETO, nonche'
documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; 
    d) "Segreteria di  sicurezza  UE/S",  legittimata  a  trattare  e
gestire  documenti  nazionali   fino   al   livello   di   classifica
SEGRETISSIMO, nonche' dell'UE e documenti  originati  nell'ambito  di
altre  organizzazioni  internazionali  di  cui  l'Italia  e'   parte,
relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita'  internazionali
di cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETO; 
    e) "Segreteria di sicurezza",  legittimata  a  gestire  documenti
nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO. 
  4. I Punti di controllo, in relazione al livello  di  segretezza  e
all'ente originatore della  documentazione  che  sono  legittimati  a
trattare e gestire assumono la denominazione di: 
    a)  "Punto  di  controllo  COSMIC-ATOMAL-UE/SS",   collocato   in
posizione  di  dipendenza  funzionale  rispetto  ad  una   Segreteria
speciale  "COSMIC-ATOMAL-UE/SS",  principale  o  non,  legittimato  a
trattare e  gestire  documenti  nazionali,  della  NATO,  qualificati
COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito  di  altre
organizzazioni internazionali di cui l'Italia  e'  parte  o  relativi
alla  partecipazione  dell'Italia  in  attivita'  internazionali   di
cooperazione, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; 
    b) "Punto di controllo COSMIC-UE/SS", collocato in  posizione  di
dipendenza   funzionale   rispetto   ad   una   Segreteria   speciale
"COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non, legittimato
a  trattare  e  gestire  documenti   nazionali,   della   NATO,   con
l'esclusione  di  quelli  qualificati  ATOMAL,  dell'UE  e  documenti
originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali  di  cui
l'Italia e' parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in
attivita' internazionali, fino al livello SEGRETISSIMO; 
    c) "Punto di controllo  NATO-UE/S",  collocato  in  posizione  di
dipendenza   funzionale   rispetto   ad   una   Segreteria   speciale
"COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non,  oppure  ad
una Segreteria "NATO-UE/S", principale o non, legittimato a  trattare
e  gestire  documenti  della  NATO,  con   l'esclusione   di   quelli
qualificati  COSMIC  e  ATOMAL,   dell'UE   e   documenti   originati
nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e'
parte  o  relativi  alla  partecipazione  dell'Italia  in   attivita'
internazionali,  fino  al  livello  di  classifica  SEGRETO,  nonche'
documenti nazionali fino al livello SEGRETISSIMO. 
  5. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono  altresi'
legittimati a trattare informazioni a  diffusione  esclusiva  nonche'
informazioni, classificate e non, sulle quali  sia  stato  apposto  o
confermato il segreto di Stato. 
  6. L'istituzione, la soppressione  e  il  cambio  di  denominazione
delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3, lettere a) e  b),  e
dei Punti di controllo di cui  al  comma  4,  lettere  a)  e  b),  e'
autorizzata  dall'Organo  nazionale  di   sicurezza,   su   richiesta
dell'Organo centrale di sicurezza inoltrata per il tramite dell'UCSe. 
  7. L'istituzione, la soppressione  e  il  cambio  di  denominazione
delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3, lettere c), d),  e),
e dei Punti di controllo di cui al comma 4, lettera  c)  e'  disposta
dall'Organo  centrale   di   sicurezza   competente,   che   ne   da'
comunicazione all'UCSe. 
  8.  L'UCSe,  per  limitati  periodi  di  tempo  ed  a   fronte   di
indifferibili   esigenze   operative,   puo'   in   via   eccezionale
autorizzare,  anche  in  assenza  dei  requisiti  fissati  ai   sensi
dell'art. 6, comma  1,  lett.  b),  l'istituzione  di  Segreterie  di
sicurezza e Punti di controllo  per  la  trattazione  e  gestione  di
informazioni  classificate  nazionali  ad  un  livello   massimo   di
RISERVATISSIMO.  In  tali  ipotesi,   particolari   prescrizioni   di
sicurezza  saranno  stabilite   caso   per   caso,   ferma   restando
l'inapplicabilita' del comma 5. 
  9. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo  sono  diretti
da un Funzionario o Ufficiale, che assume la denominazione  di  "Capo
della Segreteria di sicurezza" o di "Capo del  Punto  di  controllo",
coadiuvato da personale esperto  nella  trattazione  e  gestione  dei
documenti classificati. Ove la Segreteria di sicurezza sia costituita
presso un Organo periferico, il "Capo della Segreteria di  sicurezza"
assume la denominazione di  "Funzionario  o  Ufficiale  di  controllo
designato". 
  10. Le Segreterie di sicurezza e i  Punti  di  controllo  hanno  il
compito di: 
    a) promuovere la  conoscenza  delle  norme  legislative  e  delle
disposizioni amministrative concernenti la tutela delle  informazioni
classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; 
    b) istruire, con periodicita'  almeno  semestrale,  il  personale
titolare di NOS sulle  responsabilita'  connesse  alla  conoscenza  e
trattazione delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o
coperte da segreto di Stato; 
    c) tenere aggiornata la "lista di accesso"  di  cui  all'art.  9,
comma 6, lett. d); 
    d) controllare  e  gestire  i  documenti  classificati  originati
nell'ambito della propria sfera di competenza; 
    e) controllare e gestire i documenti classificati ricevuti; 
    f)  tenere  aggiornati  i  registri  di   contabilizzazione   dei
documenti classificati di cui si e' responsabili; 
    g)  effettuare  annualmente  l'inventario  e  il  controllo   dei
documenti   nazionali   classificati   SEGRETISSIMO   e   di   quelli
COSMIC-SEGRETISSIMO,  UE-SEGRETISSIMO   e   ATOMAL   in   carico,   e
trasmettere  all'UCSe,  e  per  conoscenza  alla  propria  Segreteria
principale di sicurezza, i verbali di  distruzione  relativi  a  tali
documenti; 
    h)  tenere  aggiornato  l'elenco  del  personale  della   propria
articolazione per il quale e' stato rilasciato il NOS; 
    i) attuare le disposizioni di competenza relative alle  richieste
per il rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale  della  propria
articolazione; 
    l) comunicare all'Organo di sicurezza da cui dipende i nominativi
delle persone abilitate che non hanno  piu'  necessita'  di  accedere
alle informazioni classificate; 
    m)  segnalare  all'Organo  di  sicurezza  da  cui  dipende   ogni
controindicazione  sopravvenuta  a  carico  del  personale  abilitato
ritenuta d'interesse ai  fini  della  valutazione  dell'affidabilita'
della persona; 
    n) segnalare all'Organo di sicurezza da cui dipende i  nominativi
delle persone della propria articolazione designate ad attribuire  la
classifica di SEGRETISSIMO; 
    o) segnalare con tempestivita' all'Organo  di  sicurezza  da  cui
dipende il livello del NOS del personale della propria  articolazione
designato a partecipare  a  conferenze  o  riunioni  classificate  in
Italia o all'estero; 
    p) curare gli adempimenti di competenza in materia di  violazione
della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate.