Art. 14 
 
Compiti del legale rappresentante o del  Funzionario  alla  sicurezza
  della sede principale od unica dell'operatore economico 
 
  1. Il legale rappresentante, o, se delegato,  il  Funzionario  alla
sicurezza della sede principale o unica dell'operatore economico: 
    a) ha l'obbligo  di  conoscere  le  disposizioni  in  materia  di
protezione e tutela delle  informazioni  classificate  o  coperte  da
segreto di Stato, e di farle puntualmente applicare; 
    b) segnala tempestivamente all'UCSe e all'ente  appaltante  o  al
committente ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini di  cui
all'art. 37, 47 e 48, nonche' eventuali casi di sospetta o  accertata
compromissione delle informazioni classificate; 
    c) dirige, coordina e controlla tutte le attivita' che riguardano
la protezione e la tutela delle informazioni,  dei  documenti  e  dei
materiali classificati  o  coperti  da  segreto  di  Stato,  trattati
nell'ambito dell'operatore economico,  sia  a  livello  centrale  che
periferico; 
    d) assicura il controllo delle lavorazioni classificate o coperte
da segreto di Stato e la salvaguardia delle  stesse  dall'accesso  di
personale non in possesso di abilitazione  di  sicurezza  di  livello
adeguato e, comunque, non autorizzato; 
    e) comunica semestralmente all'UCSe le  lavorazioni  classificate
in corso di esecuzione secondo le modalita' previste dalle  direttive
di attuazione; 
    f) comunica all'UCSe i contratti classificati di cui l'impresa e'
affidataria; 
    g)  coordina  i  servizi  di  sorveglianza  e   controllo   delle
infrastrutture COMSEC e dei CIS; 
    h) cura gli adempimenti relativi al rilascio dei NOS al personale
dell'operatore economico che ha necessita' di  trattare  informazioni
classificate a livello RISERVATISSIMO o superiore; 
    i)  comunica  all'UCSe  ogni  variazione  riguardante  la  legale
rappresentanza, i componenti del  Consiglio  di  amministrazione,  il
direttore  tecnico,  l'Organizzazione  di  sicurezza  e  le  relative
preposizioni, il possesso di quote di partecipazione  qualificate  in
rapporto al capitale sociale; 
    l)  istruisce  il  personale  abilitato   alla   trattazione   di
informazioni classificate sulle disposizioni che regolano la materia; 
    m) comunica all'UCSe ogni evento che  possa  costituire  minaccia
alla sicurezza e alla tutela delle informazioni classificate; 
    n) assicura la corretta osservanza delle procedure relative  alle
visite da parte di persone estranee all'operatore economico nei  siti
dove sono trattate informazioni classificate; 
    o) chiede l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e cura  i
relativi aspetti di sicurezza inerenti le trattative contrattuali che
prevedono la cessione di informazioni classificate. 
  2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1  la  Scuola  di
formazione del Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza,
d'intesa con l'Ufficio centrale per la segretezza, organizza appositi
corsi  in  materia  di  protezione  e   tutela   delle   informazioni
classificate, a diffusione esclusiva, o coperte da segreto di  Stato.
A  tali  corsi  possono  essere  ammessi  anche  altri  dirigenti   o
dipendenti dell'operatore economico.