Art. 15 Incarichi relativi a sicurezza fisica e COMSEC e per la sicurezza dei CIS presso gli operatori economici 1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Legale Rappresentante, ovvero il "Funzionario alla sicurezza" ove delegato, si avvale di un "Funzionario alla sicurezza fisica", come definito all'art. 70. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 39, ove l'operatore economico abbia necessita' di trattare informazioni classificate con sistemi CIS e COMSEC, il rappresentante legale nomina responsabili delle relative attivita', denominati rispettivamente, "Funzionario alla sicurezza CIS", "Funzionario COMSEC", un "Custode del materiale CIFRA" ed i relativi sostituti, in possesso della sola cittadinanza italiana. In ragione delle dimensioni dell'operatore economico, e tenuto conto delle specifiche necessita' relative alla trattazione delle informazioni classificate, gli incarichi di "Funzionario alla sicurezza CIS" e di "Funzionario COMSEC" possono essere assegnati alla stessa persona cui e' conferito l'incarico di "Funzionario alla sicurezza".