Art. 15 
 
Incarichi relativi a sicurezza fisica e COMSEC e per la sicurezza dei
  CIS presso gli operatori economici 
 
  1. Per l'esercizio delle sue funzioni,  il  Legale  Rappresentante,
ovvero il "Funzionario alla sicurezza" ove delegato, si avvale di  un
"Funzionario alla sicurezza fisica", come definito all'art. 70. 
  2. Fermo restando quanto stabilito dall'art.  39,  ove  l'operatore
economico abbia necessita' di trattare informazioni classificate  con
sistemi CIS e COMSEC, il rappresentante  legale  nomina  responsabili
delle relative attivita',  denominati  rispettivamente,  "Funzionario
alla sicurezza CIS", "Funzionario COMSEC", un "Custode del  materiale
CIFRA" ed i relativi sostituti, in possesso della  sola  cittadinanza
italiana. In ragione delle  dimensioni  dell'operatore  economico,  e
tenuto conto delle specifiche necessita'  relative  alla  trattazione
delle informazioni classificate, gli incarichi di  "Funzionario  alla
sicurezza CIS" e di "Funzionario  COMSEC"  possono  essere  assegnati
alla stessa persona cui e' conferito l'incarico di "Funzionario  alla
sicurezza".